Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 02/11/2006 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Aumento della tassa automobilistica regionale. |
Art. 1 bis. Riduzioni |
Art. 1 ter. Esenzioni |
Art. 1 quater. Norma finanziaria |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 6.1.261 - L.R. 2 novembre 2006, n. 52.
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale [1].
(B.U. 7 novembre 2006, n. 33).
Art. 1. Aumento della tassa automobilistica regionale.
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell’anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:
a) 10 per cento dell’importo fisso minimo annuo;
b) 10 per cento dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;
c) 10 per cento dell’importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all’articolo 1, comma 240, della
d) 5 per cento per i restanti importi [2].
2 ter. [Il comma 2 bis non si applica ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, per i quali resta fermo l'importo stabilito dall'articolo 1 bis, comma 2 quater] [3].
Art. 1 bis. Riduzioni [4]
1. L’aumento della tassa automobilistica regionale stabilito dall'articolo 1, comma 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli [5]:
a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del
c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
2 bis. [Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs 504/1992 relativi ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente sono ridotti del 10 per cento limitatamente alle seguenti categorie:
a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 5” o in conformità a direttive comunitarie successive;
b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b), omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica] [6].
2 ter. [La riduzione di cui al comma 2 bis, ha effetto per i pagamenti da eseguirsi relativamente al primo periodo fisso successivo alla data di entrata in vigore del comma 2 bis stesso] [7].
2 quater. [Gli importi di cui al comma 2 bis, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2013 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [8].
2 quinquies. [Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi del comma 2 quater, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [9].
2 quinquies 1. [Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater e 2 quinquies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [10].
2 quinquies 2. [Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies e 2 quinquies 1, sono ridotti del 7,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [11].
2 quinquies 3. [Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies, 2 quinquies 1 e 2 quinquies 2, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [12].
2 sexies. [Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs 504/1992 relativi ai veicoli indicati all’articolo 2, comma 1, lettera d), del
2 septies. [La riduzione di cui al comma 2 sexies ha effetto per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [14].
2 octies. [Gli importi di cui al comma 2 sexies sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2015 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [15].
2 novies. [Gli importi di cui al comma 2 sexies, così come determinati ai sensi del comma 2 octies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [16].
2 decies. [Gli importi di cui al comma 2 sexies, come determinati ai sensi dei commi 2 octies e novies, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data] [17].
Art. 1 ter. Esenzioni [18]
1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell’articolo 2, commi 60, 61 e 62, del
a) per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al
b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla
2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera b), decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:
a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016 [20].
2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica [21].
Art. 1 quater. Norma finanziaria [22]
1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 1 bis e 1 ter, stimate in euro 20.000.000,00 per il 2009 ed in euro 22.000.000,00 per il 2010 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB 111 “Imposte e tasse”.
1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 bis e 2 quater dell’articolo 1 bis sono stimate in euro 1.400.000,00 per l’anno 2012, euro 3.800.000,00 per l’anno 2013 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2013 e 2014 [23].
1 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione per l’anno 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
- Anno 2012
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.400.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 1.400.000,00
- Anno 2013
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 3.800.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 3.800.000,00
- Anno 2014
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 5.000.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 5.000.000,00 [24].
1 ter 1. Le maggiori entrate, di cui all’articolo 1, comma 2 bis, sono stimate in euro 22.000.000,00 annui e sono imputate all’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale [25].
1 quater. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 bis, commi 2 quinquies e 2 sexies, stimate in euro 2.400.000,00 per il 2014 ed euro 2.800.000,00 per il 2015 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” [26].
1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse [27].
1 quater 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 1.420.000,00 per il 2016 ed euro 1.540.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016 – 2018 e successivi, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alle medesime tipologia e titolo di entrata [28].
1 quinquies. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio [29].
1 sexies. Le maggiori entrate derivanti da quanto disposto con gli articoli 1 e 2 della
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[4] Articolo inserito dall'art. 1 della
[5] Alinea così sostituito dall'art. 3 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[10] Comma inserito dall'art. 1 della
[11] Comma inserito dall'art. 11 della
[12] Comma inserito dall'art. 4 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[16] Comma inserito dall'art. 11 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[18] Articolo inserito dall'art. 2 della
[19] Lettera così sostituita dall'art. 3 bis della
[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[22] Articolo inserito dall'art. 3 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[25] Comma inserito dall'art. 4 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[27] Comma inserito dall'art. 2 della
[28] Comma inserito dall'art. 5 della
[29] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[30] Comma aggiunto dall'art. 3 della