Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 29/10/2012 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 52/2006 |
Art. 2. Modifiche all' articolo 1 della l.r. 52/2006 |
Art. 3. Modifiche all' articolo 1 bis della l.r. 52/2006 |
Art. 4. Modifiche all' articolo 1 quater della l.r. 52/2006 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 6.1.323 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)
(B.U. 31 ottobre 2012, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La forte contrazione di risorse subita dalle regioni a seguito delle recenti manovre finanziarie statali rende necessario, per il mantenimento del livello dei servizi essenziali erogati dalla Regione, reperire ulteriori risorse attivando la leva fiscale;
2. È necessario incrementare la tassa automobilistica sui veicoli assoggettati al pagamento del tributo in misura fissa minima annua, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’articolo 3, comma 10, del
3. L’articolo 24, comma 1, del
4. È necessario, per rispettare tale termine, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.;
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifiche all' articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
“2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:
a) 10 per cento dell’importo fisso minimo annuo;
b) 10 per cento dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;
c) 10 per cento dell’importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all’articolo 1, comma 240, della
d) 5 per cento per i restanti importi.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della
“2 ter. Il comma 2 bis non si applica ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, per i quali resta fermo l'importo stabilito dall'articolo 1 bis, comma 2 quater.”
Art. 3. Modifiche all' articolo 1 bis della
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 1 bis della
“1. L’aumento della tassa automobilistica regionale stabilito dall'articolo 1, comma 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:” .
Art. 4. Modifiche all' articolo 1 quater della
1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 1 quater della
“1 ter 1. Le maggiori entrate, di cui all’articolo 1, comma 2 bis, sono stimate in euro 22.000.000,00 annui e sono imputate all’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.”.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.