§ 6.1.338 - L.R. 8 novembre 2013, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:08/11/2013
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’ articolo 1 bis della l.r. 52/2006
Art. 2.  Modifiche all’ articolo 1 quater della l.r. 52/2006
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 6.1.338 - L.R. 8 novembre 2013, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).

(B.U. 8 novembre 2013, n. 53)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

 

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

 

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);

 

Vista la legge regionale 11 aprile 2012, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 “Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale”);

 

Considerato quanto segue:

 

1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla l.r. 13/2012 che, modificando la l.r. 52/2006, al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, ha ridotto l’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell’autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull’occupazione e sul territorio;

 

2. È confermata la necessità di mantenere attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;

 

3. L’articolo 24, comma 1, del d.lgs. 504/1992 stabilisce il 10 novembre quale termine ultimo entro il quale la Regione può con legge determinare l’importo della tassa automobilistica, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente, con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo;

 

4. È necessario, per rispettare tale termine, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’ articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è aggiunto il seguente:

“ 2 quinquies. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi del comma 2 quater, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.

2. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“ 2 sexies. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs 504/1992 relativi ai veicoli indicati all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.p.r. 39/1953, con uso privato in locazione senza conducente immatricolati come “euro 5” o in conformità a direttive comunitarie successive sono ridotti del 10 per cento. ”.

3. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“ 2 septies. La riduzione di cui al comma 2 sexies ha effetto per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’ articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è sostituito dal seguente:

“ 1 quater. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 bis, commi 2 quinquies e 2 sexies, stimate in euro 2.400.000,00 per il 2014 ed euro 2.800.000,00 per il 2015 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”. ”.

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

"1 quinquies. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ”.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.