Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 08/11/2013 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’ articolo 1 bis della l.r. 52/2006 |
Art. 2. Modifiche all’ articolo 1 quater della l.r. 52/2006 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 6.1.338 - L.R. 8 novembre 2013, n. 63.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
(B.U. 8 novembre 2013, n. 53)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. In conseguenza dell’intervento normativo attuato dalla
2. È confermata la necessità di mantenere attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;
3. L’articolo 24, comma 1, del
4. È necessario, per rispettare tale termine, prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’ articolo 1 bis della
1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 1 bis della
“ 2 quinquies. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi del comma 2 quater, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.
2. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 bis della
“ 2 sexies. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs 504/1992 relativi ai veicoli indicati all’articolo 2, comma 1, lettera d), del
3. Dopo il comma 2 sexies dell'articolo 1 bis della
“ 2 septies. La riduzione di cui al comma 2 sexies ha effetto per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.
Art. 2. Modifiche all’ articolo 1 quater della
1. Il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della
“ 1 quater. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 bis, commi 2 quinquies e 2 sexies, stimate in euro 2.400.000,00 per il 2014 ed euro 2.800.000,00 per il 2015 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”. ”.
2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 1 quater della
"1 quinquies. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. ”.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.