§ 2.1.295 - L.R. 30 giugno 2012, n. 33.
Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. Abrogazione delle leggi regionali 32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:30/06/2012
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Trasformazione di Fidi Toscana S.p.A.
Art. 2.  Dismissione delle funzioni non inerenti all’esercizio del credito
Art. 3.  Modifiche all’articolo 138 quater della l.r. 65/2010
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.1.295 - L.R. 30 giugno 2012, n. 33.

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. Abrogazione delle leggi regionali 32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997 e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali 3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010.

(B.U. 30 giugno 2012, n. 33)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Considerato quanto segue:

1. E’ interesse della Regione Toscana sostenere e perseguire un cambiamento di Fidi Toscana S.p.A. teso ad una massima flessibilità nell’operatività a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio della Regione Toscana ed in particolare all’interno del sistema delle garanzie;

2. Il sostegno alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. è diretto a potenziarne l’attività di rilascio di garanzie e di impegni di firma ed il ruolo di supporto allo sviluppo del territorio regionale;

3. Occorre pertanto sostenere la necessaria ridefinizione delle funzioni della società incentrate su tale attività e sulle attività consentite agli organismi vigilati dalla Banca d’Italia, da realizzarsi anche attraverso lo scorporo di partecipazioni in società non strumentali all’attività finanziaria, fatto salvo un breve periodo transitorio di continuità gestionale, fino al completamento di tali dismissioni;

4. A fronte del nuovo assetto definito per Fidi Toscana S.p.A., occorre ridefinire conseguentemente le funzioni di intervento nelle situazioni di grave crisi industriale che la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), attribuiva, appunto, a Fidi Toscana S.p.A.; nel confermare l’obiettivo strategico di un intervento della Regione in tali casi, viene modificata la previsione della l.r. 65/2010, attribuendo direttamente alla Regione stessa la promozione e la realizzazione degli interventi necessari, ivi compresa la possibile acquisizione delle aree da reindustrializzare.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Trasformazione di Fidi Toscana S.p.A.

1. La Regione Toscana sostiene e persegue la trasformazione di Fidi Toscana S.p.A., costituita con legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.), per la ridefinizione delle funzioni relative all’attività di esercizio di credito, in particolare al rilascio di garanzie e di impegni di firma, ed alle attività consentite agli organismi vigilati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. La Giunta regionale è autorizzata a confermare la partecipazione della Regione Toscana a Fidi Toscana S.p.A. in conformità all’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

 

     Art. 2. Dismissione delle funzioni non inerenti all’esercizio del credito

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione Toscana sostiene e persegue la dismissione da parte di Fidi Toscana S.p.A. delle funzioni non inerenti all’esercizio del credito.

2. Fidi Toscana S.p.A. svolge in via transitoria le funzioni di cui al comma 1, in essere all’entrata in vigore della presente legge, fino al completamento della loro dismissione.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 138 quater della l.r. 65/2010

1 Il comma 2 dell’articolo 138 quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l’insediamento di nuove imprese, anche tramite l’acquisizione delle aree stesse.”.

 

     Art. 4. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.A.);

b) legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla L.R. n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

c) legge regionale 26 novembre 1984, n. 69 (L.R. 5 giugno 1974, n. 32 “Istituzione Società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A. per favorire l’accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione. Modifiche ed integrazioni”);

d) legge regionale 21 aprile 1986, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

e) legge regionale 26 maggio 1992, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 32/1974 e successive modifiche ed integrazioni costitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

f) legge regionale 5 giugno 1997, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);

g) articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002);

h) legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 “Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.” e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 “Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole”. Modifiche), ad eccezione dell’articolo 3;

i) articolo 18 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l’anno 2004);

j) articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005);

k) articolo 19 e articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007);

l) legge regionale 17 luglio 2009, n. 37 (Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.);

m) il comma 3 dell’articolo 138 quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.