Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 30/06/2012 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. |
Art. 2. Dismissione delle funzioni non inerenti all’esercizio del credito |
Art. 3. Modifiche all’articolo 138 quater della l.r. 65/2010 |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.1.295 - L.R. 30 giugno 2012, n. 33.
Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. Abrogazione delle leggi regionali 32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997 e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali 3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010.
(B.U. 30 giugno 2012, n. 33)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. E’ interesse della Regione Toscana sostenere e perseguire un cambiamento di Fidi Toscana S.p.A. teso ad una massima flessibilità nell’operatività a sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio della Regione Toscana ed in particolare all’interno del sistema delle garanzie;
2. Il sostegno alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. è diretto a potenziarne l’attività di rilascio di garanzie e di impegni di firma ed il ruolo di supporto allo sviluppo del territorio regionale;
3. Occorre pertanto sostenere la necessaria ridefinizione delle funzioni della società incentrate su tale attività e sulle attività consentite agli organismi vigilati dalla Banca d’Italia, da realizzarsi anche attraverso lo scorporo di partecipazioni in società non strumentali all’attività finanziaria, fatto salvo un breve periodo transitorio di continuità gestionale, fino al completamento di tali dismissioni;
4. A fronte del nuovo assetto definito per Fidi Toscana S.p.A., occorre ridefinire conseguentemente le funzioni di intervento nelle situazioni di grave crisi industriale che la
Approva la presente legge
Art. 1. Trasformazione di Fidi Toscana S.p.A.
1. La Regione Toscana sostiene e persegue la trasformazione di Fidi Toscana S.p.A., costituita con
2. La Giunta regionale è autorizzata a confermare la partecipazione della Regione Toscana a Fidi Toscana S.p.A. in conformità all’articolo 3 della
Art. 2. Dismissione delle funzioni non inerenti all’esercizio del credito
1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione Toscana sostiene e persegue la dismissione da parte di Fidi Toscana S.p.A. delle funzioni non inerenti all’esercizio del credito.
2. Fidi Toscana S.p.A. svolge in via transitoria le funzioni di cui al comma 1, in essere all’entrata in vigore della presente legge, fino al completamento della loro dismissione.
Art. 3. Modifiche all’articolo 138 quater della
1 Il comma 2 dell’articolo 138 quater della
“2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l’insediamento di nuove imprese, anche tramite l’acquisizione delle aree stesse.”.
Art. 4. Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g) articolo 5 della
h)
i) articolo 18 della
j) articolo 26 della
k) articolo 19 e articolo 20 della
l)
m) il comma 3 dell’articolo 138 quater della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.