Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 15/05/1980 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto delle Tasse |
Art. 2. Obbligo del pagamento. |
Art. 3. Modalità di pagamento. |
Art. 4. Riscossione coattiva. |
Art. 5. Mancato o ritardato pagamento delle tasse. |
Art. 6. Sanzioni. |
Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni. |
Art. 8. Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. |
Art. 9. Ricorsi amministrativi. |
Art. 10. Delega. |
Art. 11. Decadenza e rimborsi. |
Art. 12. Norme abrogative. |
Art. 13. Rinvio alle norme legislative dello Stato. |
Art. 14. Entrata in vigore. |
§ 6.1.7 - L.R. 15 maggio 1980, n. 54. [1]
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali. [2]
(B.U. 23 maggio 1980, n. 29)
Art. 1. Oggetto delle Tasse [3].
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la
Art. 2. Obbligo del pagamento.
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa
gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono
soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per
ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è
stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3. Modalità di pagamento.
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.
Art. 4. Riscossione coattiva. [4]
Art. 5. Mancato o ritardato pagamento delle tasse.
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
1. [Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto e senza aver assolto la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila, oltre al pagamento della tassa dovuta] [6].
2. [Nell'ipotesi di cui al comma 1 è ammessa la definizione agevolata e la corrispondente riduzione delle sanzioni previste negli articoli 16 comma 3 e 17 comma 2 del
3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,30 ad euro 516,46 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo salvo regresso [8].
4. [Chi non provvede al versamento della tassa alla prescritta scadenza è soggetto, oltre al pagamento dell'importo della stessa, alla sanzione pari al 30% della tassa non versata o tardivamente versata] [9].
5. [10].
6. [11].
Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni.
1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza (di cui all'art. 14 della
3. [Per quanto non previsto dal precedente comma si osserva in materia di violazioni, le disposizioni della
Art. 8. Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. [13]
[Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della
Art. 9. Ricorsi amministrativi. [14]
[1. Nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento e di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione [15].
2. Il ricorso amministrativo è proposto al Dirigente regionale che ha emanato il provvedimento.]
Art. 11. Decadenza e rimborsi. [17]
[1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge deve essere eseguito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, a pena di decadenza.
2. Il contribuente può chiedere al dirigente competente la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di 3 anni decorrenti dal giorno del pagamento.
3. Non si procede alla restituzione di somme per tributi di importo pari o inferiore alle lire 5.000, ovvero a 2,58 Euro.]
Art. 12. Norme abrogative.
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 27 marzo 1973, n. 17, n. 54 del 25 settembre 1979 [18], concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Art. 13. Rinvio alle norme legislative dello Stato.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14. Entrata in vigore.
La presente legge regionale ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1981, ad esclusione delle licenze, concessioni ed abilitazioni di cui ai numeri d'ordine 15, 16, 17 e 18 dell'annessa TARIFFA [19], la cui efficacia decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] L'art. 3 della
[2] Vedi anche
[3] Articolo così sostituito con
[4] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[5] Articolo sostituito dall'art. 10 della
[6] Comma abrogato dall'art. 2 della
[7] Comma abrogato dall’art. 28 della
[8] Comma così modificato dall'art. 2 della
[9] Comma abrogato dall’art. 28 della
[10] Comma abrogato dall’art. 9 della
[11] Comma abrogato dall’art. 9 della
[12] Comma abrogato dall’art. 28 della
[13] Articolo abrogato dall’art. 28 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[15] Comma così modificato dall’art. 1 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[17] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[18] Trattasi della
[19] La Tariffa annessa alla presente legge è stata da ultimo modificata con LL.RR. 25 febbraio 1991, n. 8 (B.U. 6 marzo 1991, n. 14), 11 maggio 1991, n. 16 (B.U. 21 maggio 1991, n. 29) e 19 luglio 1991, n. 35 (B.U. 26 luglio 1991, n. 44).