§ 2.1.123 - L.R. 6 aprile 1995, n. 40.
Competenze dei dirigenti regionali in materia di tributi propri della Regione e di sanzionamento amministrativo in applicazione della L.R. 7.11.1994, n. 81.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:06/04/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Competenze in materia di tributi regionali).
Art. 2.  (Competenze in materia di sanzioni amministrative).
Art. 3.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.123 - L.R. 6 aprile 1995, n. 40. [1]

Competenze dei dirigenti regionali in materia di tributi propri della Regione e di sanzionamento amministrativo in applicazione della L.R. 7.11.1994, n. 81.

(B.U. 14 aprile 1995, n. 27).

 

Art. 1. (Competenze in materia di tributi regionali).

     1. Gli atti e gli adempimenti connessi all'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali, compresi quelli relativi alle violazioni alle norme tributarie ed alle controversie sull'applicazione dei suddetti tributi nonchè ai rimborsi degli stessi, sono attribuiti al dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio.

     2. La rappresentanza in giudizio, nelle azioni promosse in materia tributaria dinanzi al giudice ordinario, di competenza del Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell'art. 14, secondo comma, lettera a), nona alinea, della L.R. 7.11.1994, n. 81, può essere delegata ad altri dirigenti o funzionari dello stesso Dipartimento.

 

     Art. 2. (Competenze in materia di sanzioni amministrative).

     All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" provvede il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio, fino alla fase giudiziaria di competenza dell'Avvocatura regionale, a norma dell'art. 4, terzo comma, della L.R. 7.11.1994, n. 83, salva la facoltà del dirigente di avvalersi del disposto dell'art. 23, 4° comma della citata L. 689/91.

 

     Art. 3. (Abrogazione di norme).

     Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30.12.1971, n. 2, 15.5.1980, n. 54 e 12.11.1993, n. 85 e loro successive modificazioni, sono abrogate.


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.