Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 06/04/1995 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. (Competenze in materia di tributi regionali). |
Art. 2. (Competenze in materia di sanzioni amministrative). |
Art. 3. (Abrogazione di norme). |
§ 2.1.123 - L.R. 6 aprile 1995, n. 40. [1]
Competenze dei dirigenti regionali in materia di tributi propri della Regione e di sanzionamento amministrativo in applicazione della L.R. 7.11.1994, n. 81.
(B.U. 14 aprile 1995, n. 27).
Art. 1. (Competenze in materia di tributi regionali).
1. Gli atti e gli adempimenti connessi all'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali, compresi quelli relativi alle violazioni alle norme tributarie ed alle controversie sull'applicazione dei suddetti tributi nonchè ai rimborsi degli stessi, sono attribuiti al dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio.
2. La rappresentanza in giudizio, nelle azioni promosse in materia tributaria dinanzi al giudice ordinario, di competenza del Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell'art. 14, secondo comma, lettera a), nona alinea, della
Art. 2. (Competenze in materia di sanzioni amministrative).
All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
Art. 3. (Abrogazione di norme).
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30.12.1971, n. 2, 15.5.1980, n. 54 e 12.11.1993, n. 85 e loro successive modificazioni, sono abrogate.
[1] Abrogata dall'art. 63 della