§ 5.4.71 – L.R. 4 aprile 1997, n. 26.
Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della Legge 5.1.1994, n. 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:04/04/1997
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità delle norme del Capo I).
Art. 2.  (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato).
Art. 3.  (Salvaguardia delle gestioni esistenti di cui all'art. 9 - comma 4 - L. 5 gennaio 1994, n. 36).
Art. 4.  (Adozione dello schema di convenzione tipo).
Art. 5.  (Finalità delle norme del Capo II).
Art. 6.  (Modalità per l'individuazione del personale da trasferire).
Art. 7.  (Decorrenza dei trasferimenti).
Art. 8.  (Trattamento economico e normativo).
Art. 9.  (Relazioni sindacali - Contrattazioni).


§ 5.4.71 – L.R. 4 aprile 1997, n. 26. [1]

Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della Legge 5.1.1994, n. 36.

(B.U. 14 aprile 1997, n. 17).

 

CAPO I

ATTUAZIONE ART. 11 L. 36/94

 

Art. 1. (Finalità delle norme del Capo I).

     1. Il Capo I della presente legge, finalizzato all'adozione della convenzione tipo di cui all'art. 11 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, detta norme di indirizzo per l'organizzazione, da parte delle Autorità di ambito istituite con legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", dei servizi idrici integrati, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, di pertinenza dei rispettivi ambiti territoriali ottimali.

     2. Tali norme di indirizzo sono finalizzate all'attuazione di quanto disposto dall'art. l comma 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81, in ordine all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.

     3. La facoltà di salvaguardia delle gestioni esistenti prevista dall'art. 9 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è esercitata dagli organi delle autorità di ambito nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato).

     1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di propria competenza, gli Organi delle Autorità di ambito provvedono, secondo le competenze loro attribuite dai rispettivi statuti, alla ricognizione:

     a) delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;

     b) delle concessioni per la gestione dei servizi di cui all'art. 10 comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che risultano affidate a società e ad imprese consortili prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

     c) delle forme di gestione diretta esercitate mediante aziende speciali, enti e consorzi pubblici alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. La ricognizione delle opere di cui al comma 1 lettera a) comprende anche il loro stato di funzionamento e di consistenza economica con valutazioni da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto amministrativo della Giunta regionale.

     3. La ricognizione comprende inoltre il censimento delle modificazioni intervenute nelle forme di gestione dei servizi dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e fino alla costituzione dell'autorità di ambito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81, fermo restando:

     a) che le concessioni di servizi affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36, decadono secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 5 e 6, della presente legge;

     b) che hanno titolo a presentare domanda di salvaguardia disciplinata dall'art. 3 della presente legge i soli enti locali che esercitavano la gestione nelle forme di cui al comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36, con le eventuali modificazioni intervenute fino alla data di costituzione dell'Autorità di Ambito.

     4. La ricognizione è effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; termine che può essere prorogato, una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale su motivata richiesta della Autorità di Ambito interessata; decorso inutilmente tale termine e l'eventuale proroga, la Regione procede alla nomina di un Commissario ai sensi della L.R. 16 giugno 1994, n. 45 "Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione".

     5. I soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 lettera b) mantengono la gestione dei rispettivi servizi fino alla scadenza della relativa concessione. Previo accordo con il comune concedente e con il soggetto concessionario, l'Autorità di Ambito può subentrare a tutti gli effetti nella titolarità e nella gestione del rapporto concessorio.

     6. I soggetti di cui al comma 1 lettera c) confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione tipo di cui all'art. 4, salvo quanto disposto dall'art. 3.

     7. Effettuata la ricognizione di cui al comma 1, l'Autorità di ambito approva il programma degli interventi ed il piano tecnico-economico- finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio, al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe che il soggetto gestore è tenuto ad adempiere in conformità ai contenuti della convenzione per l'affidamento della gestione dei servizio che l'Autorità di ambito stabilisce sulla base dello schema tipo di cui all'art. 4.

 

     Art. 3. (Salvaguardia delle gestioni esistenti di cui all'art. 9 - comma 4 - L. 5 gennaio 1994, n. 36).

     1. Gli Organi delle autorità di ambito, effettuati gli adempienti di cui all'art. 2, definiscono, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente legge, i criteri per decidere in ordine ad eventuali domande di salvaguardia delle gestioni esistenti presentate, nei termini e modi stabiliti dagli Organi stessi delle autorità di ambito, dagli Enti locali proprietari degli organismi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c).

     2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti nel rispetto dei seguenti indirizzi:

     a) le domande di salvaguardia non possono essere presentate anteriormente alla scadenza del termine assegnato per il completamento delle operazioni di ricognizione di cui all'art. 2 comma 1.

     b) le decisioni in materia di salvaguardia sono adottate con esclusivo riferimento ad obiettive valutazioni di carattere tecnico-economico ed indicatori di efficenza ed efficacia in grado di comprovare le capacità gestionali esistenti ed i livelli di servizio effettivamente assicurati rispetto agli standards qualitativi, quantitativi e di costo stabiliti nella convenzione tipo di cui all'art. 4 ed espressi dal piano tecnico- finanziario redatto ai sensi dell'art. 11.

     c) non possono comunque essere salvaguardate le gestioni esistenti:

     1. qualora dalla ricognizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) risulti uno stato di obsolescenza e di inefficienza impiantistica derivante dalla mancanza di adeguati interventi di mantenimento ed ammodernamento o qualora il livello qualitativo del servizio erogato sia stato ricorrentemente non corrispondente alle prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Misure in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" e della legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

     2. ogni qualvolta sia accertato, sulla base del piano tecnico finanziario di cui al presente comma lettera b), che la salvaguardia determini evidenti diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità, all'efficienza ed efficacia della gestione del servizio idrico integrato dell'intero ambito territoriale.

     3. Le gestioni esistenti ammesse a salvaguardia ai sensi dei precedenti commi sono sottoposte al coordinamento dell'Autorità di ambito che vi provvede, ai fini della loro integrazione nell'organizzazione della gestione unitaria del servizio, con le modalità indicate dalla convenzione- tipo di cui all'art. 4.

     4. Le gestioni esistenti possono essere ammesse a salvaguardia per un periodo non superiore a tre anni, alla scadenza dei quale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 12 commi 1 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     5. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 decadono.

     6. L'autorità d'ambito dichiara la decadenza delle concessioni dei servizi idrici affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 contestualmente all'affidamento del servizio idrico integrato.

 

     Art. 4. (Adozione dello schema di convenzione tipo).

     1. I rapporti tra le Autorità di ambito ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati sono regolati dalla convenzione tipo e relativo disciplinare allegati alla presente legge sotto la lettera A).

     2. Le successive modifiche all'allegato A) sono deliberate dal Consiglio Regionale in via amministrativa.

 

CAPO II

ATTUAZIONE ART. 12 COMMA 3 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

 

     Art. 5. (Finalità delle norme del Capo II).

     1. Il Capo II della presente legge, in attuazione dell'art. 12 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81, disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale dipendente dalle Amministrazioni comunali, dai Consorzi, dalle Aziende speciali e da altri enti pubblici adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

 

     Art. 6. (Modalità per l'individuazione del personale da trasferire).

     1. L'autorità di ambito trasferisce il personale individuato ai sensi dei commi seguenti al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dall'autorità di ambito ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. Il personale in servizio negli enti di cui all'articolo 1 alla data del 31 dicembre 1992 è soggetto al trasferimento ai gestori del servizio idrico integrato, nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente e certificati dal loro rappresentante legale.

     3. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Autorità di ambito entro il termine, adeguatamente pubblicizzato, stabilito dalla medesima.

     4. Il personale entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992, è trasferito a domanda, da presentarsi all'ATO entro lo stesso termine di cui al comma 3, solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico di cui al comma 1, una volta considerato il personale che non intende essere trasferito.

     5. Qualora i posti delle qualifiche dell'organico di cui al comma l non risultino coperti dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede al trasferimento del personale di cui al comma 3, nei limiti dei posti vacanti, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, tenendo prioritariamente conto dell'anzianità di servizio.

     6. Il personale non trasferito è assorbito dagli enti di appartenenza che ne assicureranno l'impiego prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno, ed altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.

     7. Al termine del periodo di salvaguardia, il personale in forza alle gestioni ammesse a salvaguardia a norma dell'articolo 9, comma 4, della legge 36/94, è trasferito al soggetto gestore con le modalità di cui al presente articolo, previa determinazione da parte dell'autorità di ambito dell'aggiornamento del piano tecnico finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94.

 

     Art. 7. (Decorrenza dei trasferimenti).

     1. I trasferimenti decorrono dalla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, secondo la definizione prevista nella apposita convenzione e nel relativo disciplinare.

 

     Art. 8. (Trattamento economico e normativo).

     1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore.

     2. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi e aziende speciali a società private o costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera e) della, legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" si applica, ai sensi dell'art. 62 del D. Lvo 3.2.1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del Codice Civile .

     3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) della legge 8.8.1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale della direzione generale degli istituti stessi" per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

 

     Art. 9. (Relazioni sindacali - Contrattazioni).

     1. Gli enti cui appartiene il personale da trasferire informano le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria sullo stato dei procedimenti di trasferimento e sugli altri provvedimenti che riguardano detto personale.

     2. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto dei diritti di consultazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali e dagli accordi di lavoro.

 

 

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

per regolare i rapporti fra l'Ente d'Ambito ed il Gestore del servizio idrico integrato

 

     Considerato che:

     - la legge regionale 81/95 ha affidato tutte le funzioni amministrative di programmazione organizzazione, e vigilanza sull'attività di gestione del servizio idrico integrato all'Autorità d'Ambito, quale strumento dei Comuni al fine di garantire una unitarietà di indirizzo e di controllo sull'attività imprenditoriale gestoria;

     - L'Autorità d'Ambito ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994 svolgendo la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione di fognatura e di depurazione esistenti e definendo le procedure e le modalità, anche su base poliennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 36 del 1994;

     quanto sopra premesso, i rapporti tra l'Autorità d'Ambito dell'ATO n. ..... ed il Gestore del Servizio idrico integrato sono regolati dalla presente CONVENZIONE.

 

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Affidamento del servizio pubblico).

     L'Autorità di ambito costituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 81/95 ed ai sensi della Legge 05.01.1994, n. 36 ha deliberato di affidare la gestione del servizio idrico integrato di (Acquedotto), (Fognatura) e (depurazione) a ......... [2] alle condizioni indicate nella presente convenzione.

     Con apposito studio, allegato alla presente Convenzione, l'Autorità d'Ambito si è dotata di un Programma degli interventi e di un Piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio, a garanzia del raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario della gestione stessa.

     L'Autorità d'Ambito ha verificato, constatato e certificato le idonee garanzie tecnico-operative ed economico-finanziarie del Gestore scelto [3].

     L'Autorità d'Ambito è rappresentato dal Sig. [4] ........ per la stipula della presente Convenzione. La ............. (Società, Azienda o altro), di seguito denominata Gestore, rappresenta dal Sig. ......... accetta di gestire i servizi idrici dell'Ente d'Ambito, alle condizioni indicate nella presente Convenzione.

 

Art. 2. (Definizione dell'affidamento).

     L'Autorità d'Ambito nell'affidare alla ................. (Società, Azienda o altro) la gestione dei propri servizi idrici si impegna a mettere a disposizione in stato di regolare funzionamento i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi realizzate, in corso di realizzazione e che saranno eventualmente realizzate direttamente dall'Ente Autorità d'Ambito, o dai Comuni interessati.

     L'Autorità d'Ambito conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti.

     Il Gestore espleterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 16.

 

Art. 3. (Durata della Convenzione).

     La durata della presente Convenzione è fissata in ... anni [5] a partire dalla stipulazione della medesima.

 

Art. 4. (Responsabilità del gestore).

     Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

     Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali associati nell'Autorità d'Ambito, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal Gestore.

     A completamento di quanto previsto dall'art. 30 di questa Convenzione, il Gestore presta idonee garanzie assicurative e finanziarie, anche attraverso polizze fideiussorie, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati a terzi. Il Gestore terrà, sollevati e indenni l'Ente d'Ambito e gli Enti locali in esso rappresentati nonchè il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

 

Art. 5. (Condizioni particolari). [6]

.................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

 

Art. 6. (Assunzione di personale).

     Il Gestore, ai sensi della legge regionale adottata secondo il disposto del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 36/94 si impegna ad assumere il personale già dipendente presso la precedente gestione alla data di entrata in vigore della legge ed esclusivamente dedicato al servizio idrico, con le modalità indicate nella legge regionale ......... [7].

 

 

CAPITOLO SECONDO

OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE

 

Art. 7. (Oggetto della Convenzione).

     Il Servizio affidato al Gestore è quello indicato nell'art. 1 della presente Convenzione.

     L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto sono affidati in concessione ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 36/94 e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.

     Il Gestore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi ed opere ove questi siano richiesti dall'Autorità d'Ambito, che siano accessori a quelli oggetto della Convenzione, anche se temporanei e non superino nel complesso il .......% delle spese totali dal Gestore risultanti dall'ultimo bilancio.

 

Art. 8. (Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili

affidati in concessione).

     Le immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) ed i beni mobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore risultano dall'Inventario corredato di perizia eseguita da esperto nominato a cura e spese dell'Autorità d'Ambito. L'inventario comprende anche le opere in corso di realizzazione. L'inventario è allegato e costituisce parte integrante della Convenzione.

 

Art. 9. (Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni).

     Il Gestore accetta i beni descritti dall'inventario di cui all'art. 8 nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonchè di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

     L'Autorità d'Ambito consegnerà altresì al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.

     Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della Convenzione ed al prezzo della perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi.

     Il Gestore-corrisponderà, a ......... [8] il valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

     Tutti i nuovi beni attinenti al servizio eventualmente realizzati direttamente dai Comuni o dall'Ente dall'Autorità d'Ambito verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà l'entrata in servizio entro il termine massimo stabilito in uno specifico accordo con l'Autorità d'Ambito.

     Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti legislazioni in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di cui all'art. 14.

 

Art. 10. (Esclusività del servizio).

     Per tutta la sua durata la Convenzione conferisce al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro indicato nel successivo art. 11.

     Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al/ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del piano approvato dall'Ente d'Ambito.

     Gli Enti locali territoriali e l'Ente d'Ambito si impegnano per tutta la durata della Convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture e impianti, per i fini previsti dalla Convenzione stessa, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonchè nel e sul demanio pubblico.

 

Art. 11. (Definizione del perimetro del servizio).

     L'esercizio del/dei servizio/i affidato/i avviene all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni, [9] riportato sulla Mappa allegata alla presente Convenzione:

.................................................................. .................................................................. .................................................................. ..................................................................

 

Art. 12. (Revisione del perimetro del servizio).

     L'Autorità d'Ambito, su determinazione della Regione, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio oggetto sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.

     In tal caso, ove la variazione comporti aumenti di costi o diminuzioni di ricavi superiori al .......% dei valori indicati nel Precedente bilancio, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione saranno rideterminati in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 34.

 

Art. 13. (Gestione esistenti) (eventuale).

     Il Gestore prende atto che in forza dell'art. 9 comma 4, della legge n. 36 del 1994 e dell'art. 3 della L.R. che approva il presente schema di convenzione tipo l'Autorità d'Ambito ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti soggetti gestori esistenti (Aziende speciali, Enti e Consorzi):

.................................................................. .................................................................. ..................................................................

     Il Gestore prende altresì atto che esistono nell'Ambito i seguenti servizi in concessione (a Società e Imprese consortili), che sono mantenuti fino a scadenza in forza dell'art. 10 comma 3, della legge n. 36/94: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

     L'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 36 del 1994, adotta le opportune misure di coordinamento dell'attività e di organizzazione e di integrazione dei compiti di gestione del servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.

 

CAPITOLO TERZO

FINANZIAMENTO

 

Art. 14. (Programma degli interventi e Piano Finanziario).

     Il Gestore accetta il Programma degli interventi ed il Piano finanziario redatti ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge n. 36/94 ed allegati alla presente ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.

 

Art. 15. (Livelli di qualità del prodotto e del servizio).

     I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono quelli riportati nell'allegato Disciplinare Tecnico. [10]

     A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Ente d'Ambito ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.

 

Art. 16. (Tariffa del servizio).

     La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

     1. Tariffa-media.

     Il Gestore riconosce che le diverse tariffe e le relative articolazioni come sotto riportate, sono determinate dall'Autorità d'Ambito tenendo conto della tariffa di riferimento e del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto .......... (che di seguito verrà semplicemente indicato con la parola "metodo"), ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 36/94 e che nel loro complesso determinano una tariffa media che assicura la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni indicate al comma 2 del citato articolo 13.

     2. Articolazione tariffaria.

     Le tariffe vengono applicate per il primo anno come segue: [11]

 

 

tipologia   quantitat.   servizio   servizio   servizio   tot.

di utenza   annuo        acqued.    fognat.    depuraz.

e fasce     erogato

di          previsto

consumo     dal Piano

             (mc)         (L/mc)     (L/mc)     (L/mc)     (L/mc)

 

.........   ..........   ........   ........   ........   ......

.........   ..........   ........   ........   ........   ......

.........   ..........   ........   ........   ........   ......

.........   ..........   ........   ........   ........   ......

 

     Da tali tariffe si ricavano per ciascun servizio e per il totale dei servizi le seguenti - tariffe medie:

     Acquedotto ....... L/mc

     Fognatura ........ L/mc

     Depurazione ...... L/mc

     Totale ........... L/mc

     La sopra indicata articolazione è da applicare per i primi ......... anni [12]

     3. Variazioni della tariffa.

     Per gli anni successivi al primo le tariffe variano con l'applicazione del tasso d'inflazione programmato e del coefficiente "k", del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del "metodo".

     Il limite di prezzo per gli esercizi annuali successivi al primo per la durata di cui al punto 2 è dato dai seguenti valori percentuali:

 

 

Esercizio       dal              al               k% da

                                                   applicare alle

                                                   tariffe del

                                                   precedente

                                                   esercizio

2°              ..............   ..............   ..............

3°              ..............   ..............   ..............

4°              ..............   ..............   ..............

5°              ..............   ..............   ..............

6°              ..............   ..............   ..............

7°              ..............   ..............   ..............

8°              ..............   ..............   ..............

9°              ..............   ..............   ..............

 

 

     L'aggiornamento decorre dal 1 gennaio di ogni anno.

     Le tariffe possono altresì subire variazioni a seguito di:

     - disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Autorità d'Ambito;

     - verifiche periodiche sul funzionamento della gestione come da art. 20;

     - variazioni al "metodo" disposte con determinazione ministeriale.

     4. Ripartizione (eventuale).

     Nel caso di pluralità di Gestori per i diversi servizi del ciclo, la tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto che provvede al successivo riparto, in base ai volumi erogati ed alle tariffe applicate, entro 30 giorni dalla riscossione.

     In applicazione dell'art. 15, comma 3, della Legge n. 36/94, nel caso suddetto, i Gestori interessati stipuleranno apposita convenzione, sottoposta a controllo dell'Autorità d'Ambito, per definire i rapporti per il riparto delle spese di riscossione.

 

Art. 17. (Incrementi di efficienza).

     Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio per effetto degli investimenti previsti e recepiti nel Piano.

     Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" reali che verrà misurata e avrà conseguenze o meno secondo i criteri ed i limiti contenuti nel "metodo", per determinarne la tariffa.

     Al fine di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 6 del "metodo" le parti convengono che il costo operativo della gestione, costituito dall'insieme dei costi operativi descritti al primo comma dell'art. 3.1. dello stesso "metodo" con riferimento alle voci contenute nel D.Lgs 09.04.1991 n. 127, è determinato in L. it. ................... sul quale il Gestore si impegna ad operare la riduzione annua del ...% [13].

 

Art. 18. (Fondo speciale impianti di depurazione).

     La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta, ai sensi di legge, dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. In tale evenienza i relativi proventi affluiscono all'Autorità d'Ambito in un fondo vincolato, per essere destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione. Il Gestore provvede al versamento di tali proventi entro trenta giorni dall'avvenuta riscossione.

     Le parti regoleranno mediante apposita convenzione aggiuntiva gli eventuali casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

 

Art. 19. (Canone di concessione per i beni affidati al Gestore).

     Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 36 del 1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità d'Ambito la somma di Lire ........ che l'Autorità d'Ambito trasferirà, ai Comuni partecipanti in ragione dei relativi conferimenti e degli accordi con essi intervenuti.

 

CAPITOLO QUARTO

CONTROLLO

 

Art. 20. (Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito).

     L'Autorità d'Ambito controlla il servizio direttamente ovvero, in quanto ciò, sia ammesso dalle norme vigenti, tramite un organismo di controllo appositamente designato.

     L'Autorità d'Ambito o l'organismo designato opera una verifica triennale nella quale saranno presi in esame:

     - l'andamento dei costi operativi totali, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni dell'art. 17 della presente Convenzione e dell'art. 6 del "metodo";

     - la corrispondenza della tariffa media effettivamente praticata secondo l'articolazione di cui all'art. 16 punto 2, della presente Convenzione, rispetto alla tariffa media prevista;

     - il raggiungimento degli obiettivi previsti di livello del servizio ed il valore dell'investimento da considerare corrispondente all'eventuale mancato raggiungimento di tali livelli.

     In conseguenza della suesposta verifica, l'Autorità d'Ambito apporta alle tariffe, per il triennio successivo, le variazioni necessarie per il ristabilimento e la compensazione dei ricavi, secondo le pattuizioni concordate in Convenzione e le disposizioni del "metodo".

     L'Autorità d'Ambito, ferma restando la verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano finanziario e gestionale in ordine ai punti a) b) c) citati al comma 2 dell'art. 8 del "metodo" al fine di:

     a) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della Presente Convenzione e del Disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta del Servizio;

     b) effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore, nonchè nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa;

     c) effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

     In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali nei limiti della legislazione e del regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

     Il Gestore presta all'Autorità d'Ambito o all'organismo di controllo ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

     Il Gestore dovrà agevolare i controlli fornendo secondo la periodicità specificata all'articolo successivo tutti i dati richiesti dall'Autorità d'Ambito e dall'Osservatorio dei servizi idrici in relazione a quanto previsto dall'art. 22, commi 1 e 2, della Legge n. 36/94.

 

Art. 21. (Obblighi del Gestore).

     Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del "metodo".

     Il Gestore si obbliga a raggiungere l'equilibrio, economico- finanziario della gestione (art. 11, comma 2, lettera b) della Legge n. 36/94) in modo che sia assicurata in ogni caso la totale copertura dei costi di investimento e di esercizio.

     1. Rendiconto annuale.

     Il Gestore dovrà, sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata di gradimento dell'Ente d'Ambito.

     Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio idrico integrato separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

     Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs 09.04.1991 n. 127.

     2. Certificazione tecnica.

     Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di gradimento dell'Autorità d'Ambito.

     La certificazione dovrà in particolare accertare:

     - che i costi d'investimento non siano più alti di quanto essi debbano essere per soddisfare gli obblighi della Convenzione e fornire il servizio con i livelli di qualità e sicurezza necessari;

     - che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi.

     - che le misure ed i mezzi adottati non siano le alternative più costose, ma che offrano ragionevoli possibilità di successo.

     Elementi di riferimento e comparazione saranno le elaborazioni effettuate dall'osservatorio dei servizi idrici, di cui all'art. 22 della Legge n. 36 del 1994.

     3. Penale.

     La mancata produzione del rendiconto annuale e dei dati di cui all'articolo 22 della presente Convenzione entro il mese di maggio dell'anno successivo costituirà inadempienza sanzionabile con una penalità, dello ........% dell'ammontare dei ricavi del Gestore nell'esercizio precedente.

 

Art. 22. (Comunicazione dati sul servizio).

     Il Gestore si impegna a comunicare entro il mese di maggio all'Ente d'Autorità, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ed all'Osservatorio:

     a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio secondo la specificazione ministeriale, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto,

     b) i dati tipici della gestione, con riferimento a:

     1. i quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

     2. i quantitativi mensili ed annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;

     3. i quantitativi annui erogati distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);

     4. il quantitativo di acqua non contabilizzata;

     5. i consumi elettrici annui;

     6. il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;

     7. le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo valori minimi, massimi e medi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D.P.R. 236/88 e Legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazione nazionali e regionali);

     8. le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

     9. il conto economico come definito al punto 1 del precedente art. 21;

     10. gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti ai terzi, del controllo di qualità del prodotto;

     11. gli indici di liquidità;

     12. una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili nonchè gli scostamenti rispetto al Piano e le relative motivazioni.

 

Art. 23. (Carta del Servizio).

     La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio idrico Integrato redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.

     La carta deve essere sottoposta a verifiche ed eventuali rafforzamenti delle garanzie entro il mese di marzo di ogni anno.

     Le eventuali modifiche alla Carta che possano avere riflessi sulle tariffe dovranno essere previamente concordate tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

 

Art. 24. (Manuale della Sicurezza).

     Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza perla protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori allegato alla presente Convenzione, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs 19.09.94, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

 

CAPITOLO QUINTO

REGIME FISCALE

 

Art. 25. (Imposte, tasse, canoni).

     Tutte le imposte. tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune comprese le imposte relative agli immobili saranno a carico del gestore.

     Fanno carico al Gestore i canoni di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni in materia di acque ed impianti elettrici 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

     Le tariffe di cui al precedente art. 16 si considerano comprensive della remunerazione dei costi dovuti alla misura di tali oneri in vigore all'inizio dell'affidamento.

 

CAPITOLO SESTO

ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

 

Art. 26. (Divieto di sub-concessione).

     E' fatto divieto al gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito, sotto pena della immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.

     L'Eventuale sub-concessionario avrà gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente Convenzione.

     La richiesta di sub-concessione o cessione, ove approvata dall'Autorità d'Ambito, darà, allo stesso il diritto di rinegoziare la presente Convenzione.

 

Art. 27. (Continuità del servizio dopo la scadenza).

     L'Autorità d'Ambito avrà la facoltà di prolungare di 6 mesi la Convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà, garantire la continuità del servizio.

 

Art. 28. (Restituzione delle opere e canalizzazioni).

     Alla scadenza della Convenzione per l'espletamento del servizio o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del precedente art. 26 o in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e canalizzazioni affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Autorità d'Ambito in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera h), della legge n. 36/94.

     Le installazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate [14] saranno oggetto di corresponsione di indennità calcolata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di esperti nominati uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Camera di Commercio, tenendo conto delle condizioni di ammortamento dei beni.

     L'indennità dovrà essere pagata al Gestore entro 9 mesi dal momento della restituzione dei beni, risultante da apposito verbale e l'eventuale ritardo darà luogo ad interessi secondo il tasso di sconto applicato dalla Banca d'Italia.

 

Art. 29. (Riscatto).

     L'Autorità d'Ambito può, riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della Presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 15.10.1925 n. 2578.

     Il riscatto comporta la restituzione all'Autorità d'Ambito dei beni affidati al Gestore con la Convenzione, nonchè degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) previa corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4 lettere a) b) e c) del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. 13 del D.P.R. 04.10.1986 n. 902.

     In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 3.

     I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o a mezzo di procedura arbitrale ai sensi dell'art. 34 della presente Convenzione.

     Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

     Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

 

CAPITOLO SETTIMO

GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO.

 

Art. 30. (Cauzione e sanzioni pecuniarie).

     Entro ...... dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore costituirà un deposito cauzionale presso la Tesoreria dell'Autorità d'Ambito, anche mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato a norma di legge, per un importo non inferiore al ......% dei ricavi di esercizio previsti ed in ogni caso di valore non inferiore a quello desunto dal bilancio relativo all'esercizio precedente, con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche.

     Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

     Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'ente d'Ambito, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

 

Art. 31. (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria).

     In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la qualità, dell'acqua, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Autorità d'Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del gestore.

     La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

 

Art. 32. (Sanzione risolutoria).

     In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Autorità d'Ambito potrà decidere la decadenza della Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.

     In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

     a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore

     b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio

     c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore

     d) in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione.

     Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata da pubblica autorità quale l'Autorità Sanitaria Locale.

     L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b) e d).

     Il Gestore avrà 30 giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

     Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Autorità d'Ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

 

Art. 33. (Elezione di domicilio).

     Il Gestore elegge il proprio domicilio in .............

     Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso indirizzate saranno valide quando vengono fatte al Segretario del Comune di ..............

 

Art. 34. (Clausola compromissoria).

     Le contestazioni che sorgeranno per quanto concerne canoni, indennità ed altri corrispettivi, nonchè aspetti patrimoniali connessi tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito, per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio, della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra esse o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia o del capoluogo della provincia con maggior numero di abitanti nell'Ambito, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

     L'arbitrato si svolge ai sensi dell'art. 806 e seguenti del c.p.c.

 

CAPITOLO OTTAVO

ALLEGATI

 

Art. 35. (Documenti allegati).

     Costituiscono allegati e parte integrante della presente Convenzione:

     1. il Disciplinare tecnico

     2. la Carta del Servizio

     3. la mappa del perimetro di concessione e l'elenco delle opere affidate (da aggiornarsi annualmente)

     4. l'Inventario e la perizia asseverata dei beni affidati in concessione (art. 12. comma 1, legge n. 36 del 1994)

     5. il Piano finanziario ed il Programma degli interventi approvato dall'Autorità d'Ambito in data..............

     6. Il Regolamento di esercizio [15]

     7. Il Manuale della Sicurezza del Gestore

     8. il Manuale della Qualità del Gestore (entro ...... mesi)

 

DISCIPLINARE TECNICO

 

CAPITOLO PRIMO

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

 

Art. 1. (Regolamento del Servizio).

     L'erogazione del servizio agli utenti avviene in base ad un regolamento conforme alle prescrizioni generali del presente Disciplinare.

     Il regolamento del servizio deve comprendere le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti e al contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente.

     Il regolamento viene definito d'intesa tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.

     Il regolamento sarà consegnato a ciascun utente al momento dell'attivazione del rapporto di utenza.

     Il regolamento è pubblicato in ogni Comune con le modalità, stabilite dagli statuti o regolamenti relativi alle preesistenti gestioni.

 

Art. 2. (Obbligo di consentire l'allacciamento).

     Alle condizioni previste dal regolamento, il Gestore è tenuto ad effettuare l'allacciamento per la fornitura di acqua ad uso potabile e quello per lo scarico in fognatura di utenze civili o assimilabili a tutti i proprietari o conduttori che ne faranno domanda a meno che sussistano giustificati impedimenti di natura tecnica.

 

Art. 3. (Obbligazioni verso terzi).

     Dalla data di efficacia della Convenzione di affidamento il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte dagli Enti locali che costituiscono l'Autorità d'Ambito ovvero da chi erogava in precedenza il servizio ora affidato al Gestore per la gestione del/dei servizio/i che siano state preventivamente portate a sua conoscenza, subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendo comunque ogni responsabilità, per obbligazioni pecuniarie pregresse.

     Tutti i contratti stipulati dal Gestore con l'obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi al nuovo Gestore individuato dall'Autorità d'Ambito la facoltà di sostituirsi, al Gestore in caso di interruzione della Convenzione.

 

Art. 4. (Deleghe ed autorizzazioni particolari).

     L'Autorità d'Ambito delega il Gestore senza riserve o eccezioni a trattare con altri Enti, (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e/o della fognatura in gestione, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonchè, a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purchè da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio gestito per l'Autorità d'Ambito stessa.

     Nei contratti stipulati dal Gestore dovrà essere evidenziato che i diritti acquisiti da terzi in forza dei contratti stessi decadranno con la risoluzione o decadenza della Convenzione di affidamento e potranno essere rinegoziati con l'Autorità d'Ambito ovvero con il successore dell'attuale Gestore.

     Il Gestore dovrà utilizzare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge, le fonti di approvvigionamento indicate nel piano di cui all'art. 14 della Convenzione secondo il disposto dell'art. 11, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, in caso di comprovata insufficienza o indisponibilità il Gestore proporrà all'Autorità d'Ambito soluzione alternativa o Integrativa.

     L'Autorità d'Ambito, per quanto di propria competenza autorizza il Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione, ad utilizzare le fonti di approvvigionamento note e/o reperibili nel territorio dell'Ambito o ad esso esterne di cui i Comuni abbiano o avranno la disponibilità, per l'alimentazione di tutte le reti idriche gestite dal Gestore stesso.

     Per le necessità del servizio il Gestore potrà acquisire a sua cura e spese acqua da terzi.

 

Art. 5. (Canalizzazione ed opere accessorie).

     A. Utilizzazione di vie pubbliche e private.

     Per l'uso dei suoi diritti di esercizio e mantenimento di canalizzazioni ed opere accessorie, il Gestore deve conformarsi alle condizioni contenute nel presente Disciplinare e ai regolamenti dei singoli Comuni compresi nell'Ambito.

     L'esercizio dei diritti sulle vie che non appartengono al demanio pubblico è subordinato all'esistenza delle autorizzazioni necessarie che l'Autorità d'Ambito si adopererà, nel quadro della propria competenza, di fare ottenere al Gestore, su richiesta del medesimo.

     L'Autorità d'Ambito prima di approvare modifiche ai regolamenti comunali inerenti in qualche modo ai servizi resi dal Gestore, laddove l'approvazione di tali modifiche sia prevista in capo all'Autorità d'Ambito per effetto della legislazione regionale, ne darà comunicazione allo stesso acquisendone parere non vincolante.

     B. Diritto di posa, precarietà.

     L'Autorità d'Ambito, per quanto di propria competenza, approva i progetti ed il Comune concede al Gestore il diritto di posa su terreno di proprietà comunale delle tubazioni e canalizzazioni principali e secondarie per la distribuzione e la raccolta delle acque, delle opere accessorie, nonchè di cavi di energia e telecomunicazioni necessari alla gestione senza pretendere alcun indennizzo.

     Le autorizzazioni si intendono a titolo precario e le opere dovranno essere spostate a cura e spese del Gestore qualora si verifichino incompatibilità di quota o di posizione planimetrica con nuove opere comunali la cui sistemazione non possa essere diversamente ubicata.

     Il Gestore si assume l'onere delle tasse o canoni di occupazione di strade comunali, provinciali o statali.

 

Art. 6. (Tutela degli impianti di distribuzione e smaltimento).

     Al fine di garantire la salvaguardia degli impianti da manomissioni procurate da lavori eseguiti successivamente nel sottosuolo, l'Autorità d'Ambito ovvero il Comune avviserà preventivamente il Gestore prima di realizzare direttamente o di concedere a terzi di realizzare lavori nel sottosuolo pubblico, per nuovi servizi o allacciamenti od opere di ogni genere quali linee elettriche, telefoniche compresi gli allacci, nei tratti interessati dalle reti dell'acquedotto e delle fognature.

     L'Autorità d'Ambito altresì prescriverà a terzi l'osservanza delle disposizioni del Gestore che avrà diritto, in caso di inosservanza, oltre al pagamento delle spese per danni eventualmente provocati agli impianti in gestione, anche al rifacimento e spostamento delle opere e dei servizi realizzati, nonchè il diritto di essere informato preventivamente sui lavori di modifica che saranno eseguiti.

     Qualora il Gestore rilevi in qualsiasi momento che la situazione oggettiva della presenza di altri servizi nel suolo o sottosuolo comunale sia tale da non garantire il rispetto delle norme di legge o, a suo giudizio, sia tale da non garantire la normale sicurezza degli impianti di distribuzione e raccolta, potrà procedere autonomamente allo spostamento delle proprie tubazioni e opere accessorie, addebitandone le spese agli Enti gestori e/o alle Imprese realizzatrici degli altri servizi che hanno causato tale situazione.

     L'Autorità d'Ambito in questo caso si interesserà direttamente, in accordo con il Gestore, per il recupero delle spese da esso sostenute, fermo restando il diritto del Gestore, nei casi ritenuti più gravi sotto il profilo della sicurezza, di sospendere l'erogazione dell'acqua nella rete interessata e, in questo caso, il diritto al recupero del prevedibile danno per la mancata vendita di acqua.

     In tutti questi casi il Gestore è sollevato da pretese di indennizzo a qualsiasi titolo eventualmente reclamate dagli utenti per l'interruzione dei servizi.

     L'Autorità d'Ambito comunicherà con congruo anticipo al Gestore i piani di sviluppo urbanistico ed industriale promossi dai Comuni, nonchè ogni altro intervento che possa incidere sul servizio, onde acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirgli una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari interventi.

 

Art. 7. Programma degli interventi.

     Il Gestore si obbliga ad eseguire le opere e gli interventi contemplati nel Programma approvato dall'Autorità d'Ambito con il Piano Finanziario e indicante le risorse disponibili e quelle da reperire a cura del Gestore.

     Il Gestore, in qualità di concessionario di diritti esclusivi rilevanti ai fini dell'applicazione delle normative comunitarie appalta a terzi lavori, forniture e servizi, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

     Le opere previste nel Programma di interventi dovranno essere completate nei tempi stabiliti nel medesimo; eventuali ritardi saranno regolati in applicazione delle corrispondenti norme vigenti per gli appalti pubblici.

 

Art. 8. Gestione delle aree di salvaguardia.

     Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, le Associazioni e le Università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

     La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla Comunità Montana, ove costituita, o agli Enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

 

Art. 9. Risparmio idrico.

     Il Gestore, nell'ambito della previsione del piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della Legge n. 36/94, concorda con l'Autorità d'Ambito misure finalizzate al risparmio della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

     a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite (individuate mediante una ricerca programmata delle fughe a ciclo poliennale);

     b) studio della convenienza all'installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

     c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa, nonchè di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

     d) diffusione dei metodi e delle apparecchiatura per risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario e agricolo.

     Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Gestore trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici i risultati delle rilevazioni delle perdite degli acquedotti e delle fognature eseguite con la metodologia stabilita con il regolamento emanato dallo stesso Ministero ai sensi dell'art. 5, 2 comma, della legge n. 36/94 e dell'art. 17, 3 comma della Legge 23.08.1988 n. 400.

 

Art. 10. (Acque non captabili eventuale).

     L'Autorità d'Ambito dichiara ed il Gestore prende atto che le acque che non possono essere captate nell'Ambito affidato al Gestore ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 36/94 sono quelle sotto specificate: .................................................................. .................................................................. ..................................................................

 

CAPITOLO SECONDO

REGIME DEI LAVORI

 

Art. 11. (Principi generali).

     Il Gestore, previa approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito del progetto e delle condizioni finanziarie di realizzazione e consegna delle opere a fine contratto, può realizzare a sue spese nel perimetro dell'affidamento o anche al di fuori di esso, tutte le opere, impianti e canalizzazioni giudicati utili per il servizio gestito.

     Le opere che eccedano le previsioni del Piano sono considerate, se previamente approvate dall'Autorità d'Ambito, quale presupposto di revisione tariffaria in occasione delle revisioni pluriennali del regime tariffario purchè non in contrasto con le disposizioni del metodo normalizzato di cui all'art. 13 comma 3, della legge n. 36 del 1994.

 

Art. 12. (Lavori di manutenzione e riparazione).

     Il Gestore si impegna a tenere in perfetta efficienza, per l'intera durata della presente Convenzione, tutti gli impianti, le immobilizzazioni e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie; nonchè le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'Autorità d'Ambito al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi al fine di rispettare al momento della riconsegna degli impianti quanto previsto nell'art. 28 della Convenzione.

     Il Gestore assicura la periodica pulizia di condotte e canalizzazioni come pure quella di griglie e caditoie, nonchè lo smaltimento dei materiali di risulta in conformità, alla vigente legislazione.

     Il Gestore assicura altresì, la manutenzione delle stazioni di rilevanti dati installate sul sistema ed il rinnovo o adeguamento delle apparecchiature che ne fanno parte.

     Il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza delle manomissioni effettuate per la fase di canalizzazione, garantendo l'esecuzione dei relativi lavori per il periodo di un anno, salve in ogni caso le garanzie dovute dalle imprese appaltatrici, secondo le norme stabilite dall'Autorità d'Ambito.

     Sono comunque qui richiamate ed applicabili, per quanto altrimenti non precisato, le norme di maggior rigore in tema di scavi e di ripristini in atto presso ciascun Comune dell'Ambito.

 

Art. 13. (Esecuzione d'ufficio di lavori di manutenzione e riparazione).

     Ove il Gestore non rispetti gli standard minimi per gli interventi di manutenzione e riparazione di cui al capitolo quarto, l'Autorità d'Ambilo ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore e senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

     La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetto nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.

 

Art. 14. (Rinnovamenti).

     La sostituzione di opere e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio è a carico del Gestore.

     Qualora per l'esecuzione di rinnovamenti di captazioni e/o opere civili l'Ente d'Ambito intendesse impiegare propri mezzi finanziari, il relativo progetto potrà essere affidato al Gestore che, comunque, dovrà essere consultato e godrà dei diritti di cui al successivo art. 17.

     Tali opere, ad esito favorevole del collaudo, entreranno a fare parte degli impianti attraverso i quali il servizio viene esercitato ai sensi della Convenzione, di affidamento.

     Il Gestore potrà essere ammesso a concorrere per la realizzazione di opere realizzate a carico dell'Autorità d'Ambito solo ove non ne abbia effettuato la progettazione. In caso di aggiudicazione non potrà essergli affidata la direzione dei lavori.

 

Art. 15. (Rinnovamenti per cause di forza maggiore).

     Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali o comunque per causa di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con l'Autorità d'Ambito sulla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle assicurazioni.

 

Art. 16. (Potenziamenti ed estensioni).

     L'Autorità d'Ambito può decidere l'esecuzione a proprie spese di lavori di potenziamento e di estensione comportanti la realizzazione di nuove canalizzazioni e di nuove opere e determinanti un accrescimento del patrimonio produttivo in relazione ai piani urbanistici.

     Il Gestore viene preventivamente consultato sul progetto da realizzare per verificare che l'esecuzione dei lavori progettati non nuocia al servizio o richieda precauzioni particolari per il raccordo alle opere in servizio.

 

Art. 17. (Diritto di controllo del Gestore).

     Il Gestore ha diritto di controllo su tutti i lavori di cui non sia direttamente affidatario.

     Questo diritto comporta la comunicazione del progetto per le osservazioni del caso.

     Il Gestore avrà diritto di accesso ai cantieri per seguire l'esecuzione dei lavori, ove non ne abbia la direzione, e potrà segnalare all'Autorità d'Ambito omissioni o difetti d'esecuzione, per iscritto, entro otto giorni.

     Il Gestore avrà diritto di assistere al collaudo e di formulare osservazioni a verbale.

     Il mancato esercizio di tali diritti non può costituire motivo di rifiuto del Gestore a ricevere ed esercire le opere, che gli saranno consegnate con apposito verbale.

     Il Gestore è però autorizzato ad esercitare direttamente ricorsi ed azioni giudiziarie nei confronti di imprese e fornitori in base alla legislazione vigente.

     Tali diritti del Gestore devono essere inseriti nei capitolati d'appalto delle opere affidate a terzi da parte dell'Autorità d'Ambito.

 

Art. 18. (Lavori da eseguire per insufficienza delle canalizzazioni).

     Dove le canalizzazioni di raccolta e smaltimento, o gli impianti di rilevamento e di depurazione divengano insufficienti a causa del volume e della composizione delle acque reflue, o inadatti a causa di nuove prescrizioni legislative, il Gestore dovrà informare tempestivamente l'Autorità d'Ambito evidenziando le cause dell'insufficienza e indicando il modo di porvi rimedio.

 

CAPITOLO TERZO

ESERCIZIO

 

Art. 19. (Ottemperanza alle legislazioni vigenti).

     La progettazione e la realizzazione dei lavori, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nelle Direttive comunitarie, nelle leggi e regolamenti statali e regionali, nonchè nei regolamenti comunali e d'igiene vigenti.

 

Art. 20. (Protezione delle risorse idriche).

     Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore di cui al D.P.C.M. 14 marzo 1996 allegati 1 e 2.

 

Art. 21. (Razionale utilizzo delle risorse).

     Per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle stesse, il Gestore è tenuto all'osservanza delle metodologie generali e di settore di cui al D.P.C.M. 14 marzo 1996. Allegato 3.

 

Art. 22. (Garanzia dell'interesse degli utenti).

     Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della Legge n. 36 del 1994 a garanzia dell'interesse degli utenti.

 

CAPITOLO QUARTO

LIVELLI MINIMI DEI SERVIZI IDRICI

(D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato 8)

 

Art. 23. (Alimentazione idrica).

     1. Usi domestici

     Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

     a) una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 1/ab, giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore, il contratto con l'utente menzionerà il numero di "dotazioni" assegnato all'utente e ad esso garantito;

     b) la portata minima assicurata al punto di consegna non potrà essere inferiore a 0,10 1/s per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui al successivo punto c);

     c) un carico idraulico minimo di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali.

     Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di rilancio eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;

     d) il carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non dovrà superare i 70 m. salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenza.

     2. Usi civili non domestici.

     Per quanto concerne i consumi civili non domestici e cioè i consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti) ed i consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) deve essere assicurata una dotazione minima ed una portata da definire nel contratto di utenza. Essa non potrà essere inferiore ai valori definiti nella tabella ... Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al punto 23.1 precedente.

     3. Usi non potabile.

     Le dotazioni unitarie giornaliere di cui in 23.1 potranno essere ridotte sino a 50 1/ab, giorno, nel caso all'utente sia assicurato, a condizioni di convenienza, l'approvvigionamento con reti separate anche di acqua non potabile per usi diversi, almeno nella misura concorrente ai minimi di cui in 23.1. ed in dipendenza della qualità dell'acqua non potabile e degli usi cui essa può essere di conseguenza destinata, come previsto al punto 23.7.

     Analoghe riduzioni sono applicabili per le utenze civili non domestiche di cui in 23.2, tenuto conto del tipo di utenza.

     4. Qualità delle acque potabili.

     La qualità deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. n. 236/88 e sue successive modifiche ed integrazioni.

     (N.B. Eventuali obiettivi, tempi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile in relazione a quanto previsto dalla legislazione sono da includere nel Programma degli interventi e nel Piano finanziario).

     5. Controlli qualitativi.

     Il livello di qualità di cui al punto 23.4 è da assicurare al punto di consegna all'impianto privato. Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete tali da assicurarne il monitoraggio e da poter effettuare le manovre necessarie e gli eventuali allarmi.

     6. Potabilizzazione.

     Gli impianti di potabilizzazione debbono essere realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al punto 23.4 in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento occorre tendere al minimo impatto globale, anche con riferimento alle fasi del ciclo integrato. Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione, da attivare in caso di necessità.

     Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico si può fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

     7. Acque non potabili.

     Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;

     b) garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;

     c) rendere noto all'utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;

     d) rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.

     E' raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purchè effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bio-accumulabili.

     8. Misurazione.

     La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti al D.P.R. n. 854/82 recepente la Direttiva comunitaria in 75/33 e successive eventuali normativa.

     9. Continuità del servizio.

     Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 ed in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati.

     In tal senso il Gestore deve predisporsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni con i seguenti livelli minimi di organizzazione:

     - servizio di reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni:

     - reattività di primo intervento con sopralluogo entro le 2 ore dalla segnalazione;

     - riparazione di guasti ordinari entro 12 ore per gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm. di DN ed entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;

     - apposito servizio per tenere sotto controllo l'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento;

     - adozione di un piano di gestione delle interruzioni al servizio approvato dall'Autorità di Ambito, che disciplini, tra l'altro, le modalità di informativa agli enti competenti ed all'utenza interessata, nonchè l'assicurazione di una fornitura alternativa di una dotazione minima per uso alimentare.

     Tale piano deve comprendere le procedure di cui ai successivi punti 23.10 e 23.11.

     10. Crisi idrica da scarsità.

     In caso di paventata scarsità, il Gestore, con adeguato preavviso, deve informare della previsione l'Autorità d'Ambito e l'Autorità di Bacino interessata e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di saldatura. Tali enti si pronunciano, in merito, prescrivendo eventuali misure alternative di cui assumono la responsabilità di fronte all'utenza.

     Tali misure possono comprendere:

     - l'invito all'utenza al risparmio idrico e la limitazione degli usi non essenziali;

     - lo storno di risorse destinate ad altri usi;

     - la limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;

     - la turnazione delle utenze.

     11. Crisi qualitativa.

     Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro gli standard di legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purchè ne dia comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza, secondo il dettato dell'articolo 20 della Legge n. 36/94.

     12. Dotazione.

     Per dotazione media pro-capite di un dato ambito territoriale va inteso il fabbisogno medio giornaliero relativo ai diversi usi civili rapportato al numero dei residenti: esso tiene conto dei fluttuanti e dei consumi non domestici.

     Tale dato costituisce riferimento pianificatorio d'assieme da prendersi a base per la definizione delle riserve di risorsa e la pianificazione delle infrastrutture come da P.R.G.A. vigente e dalle sue variazioni ex articolo 4, 1 Comma, lett. d), della Legge n. 36/94.

     13. Captazione e Adduzione.

     Alle opere di presa e captazione è da assicurare il rispetto delle misure di salvaguardia di cui al D.P.R. n. 236/88 articoli 4, 5, 6, 7.

     In particolare sono da porre in atto dispositivi di protezione attiva quali:

     - l'area di protezione assoluta:

     - sbarramenti idraulici verticali delle infiltrazioni di inquinanti dall'esterno della colonna di pozzi e sui lati di una sorgente;

     - dispositivi di guardia atti a funzioni di sbarramento orizzontale;

     - corretto confinamento fisico delle testate degli impianti, dei manufatti di derivazione e delle strutture di contenimento e trasporto;

     - protezione elettrica delle strutture metalliche.

     L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione deve essere fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo.

     Le opere di captazione ed adduzione debbono essere diversificate per quanto possibile in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio ed essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui al punto 23, 12 precedente.

     Le opere di presa debbono essere dotate di apparati di disinfezione da attivare in caso di necessità, anche laddove le normali caratteristiche della risorsa non lo richiedano.

     14. Perdite.

     Le perdite devono essere ridotte ai valori prefissati dal regolamento di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 36/94 mediante un programma pluriennale di ricerca e di intervento attuato ogni anno sul 20% della lunghezza complessiva della rete di distribuzione e, trasporto e comunque su non meno di 400 km. di lunghezza.

     15. Servizio antincendio, fontante, ecc.

     La dotazione di idranti antincendio, di tipo, densità e ubicazione tipologica da stabilirsi con apposito accordo con l'Autorità, d'Ambito, in aderenza alle norme vigenti ed alle disposizioni delle autorità competenti, fa parte integrante della rete acquedottistica.

     Le opere a uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, vespasiano, lavatoi, idranti sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente e sono mantenute a carico del Gestore.

     Il Gestore provvede alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, fontane, lavatoi orinatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile ma igienicamente idonea.

     Il Gestore provvede all'alimentazione potabile delle fontanelle stradali.

     Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo, ad eccezione di quella per i servizi antincendio, sono fatturate dal Gestore ai Comuni interessati alle tariffe stabilite.

 

Art. 24. (Smaltimento).

     1. Depurazione

     Fino al recepimento della Direttiva CEE 271/91, le acque di fognatura reimmesse nel corpo ricettore debbono essere depurate nel rispetto della Legge n. 319/76 e successive modificazioni e integrazioni e delle leggi regionali. Nel caso di fognature miste l'obbligo è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione non inferiore a tre volte la portata nera.

     2. Fognatura separata

     Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti si deve di norma, salvo argomentazioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.

     Nelle zone urbanizzate si prevede l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera e la grigliatura e disoleazione delle acque bianche fino a portate equivalenti ad un tempo di ritorno pari ad 1 anno.

     3. Immissione in fogna

     La fognatura nera o mista deve essere dotata di pozzetti di allaccio sifonati ed aereati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori. Il posizionamento della fognatura deve essere tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site almeno a 0,5 m. sotto il piano stradale senza sollevamenti.

     4. Fognature nere

     Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque di prima pioggia provenienti dalla rete di drenaggio urbano.

     5. Drenaggio urbano

     Ai fini del drenaggio delle acque meteoriche le reti di fognatura bianca o mista debbono essere dimensionate e gestite in, modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni per ogni singola rete.

     6. Allaccio in fogna

     All'utente deve essere assicurata la unicità di interlocuzione con Ente Locale e Gestore per quanto riguarda le autorizzazioni alla stipula dei contratti di utenza. Ciò in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni all'allaccio in fogna ai sensi della Legge n. 319/76. Il Gestore deve organizzare il servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura e verificare la compatibilità tecnica degli scarichi con la capacità del sistema.

     7. Servizio di depurazione

     Il servizio di depurazione delle acque dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti prescritti dalle norme statali, come integrate dalla Direttiva CEE 271/91 e regionali vigenti.

     Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi che consenta di effettuare le verifiche di qualità nei termini prescritti dalla direttiva CEE 271/91.

     Il Gestore dovrà attenersi, nella conduzione degli impianti, alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 04.02.1977 pubblicata sulla G.U. n. 48 supplemento del 21.02.1977 ed alle eventuali prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro imposte dalla competente Unità Sanitaria Locale e dalle leggi regionali.

     Sarà compito del Gestore riportare i dati quali quantitativi delle acque e dei fanghi trattati e di funzionamento delle sezioni degli impianti su appositi registri. Dai dati riportati dovrà risultare correlabile il consumo di energia elettrica necessaria per le sezioni di ossidazione e la produzione dei fanghi con il carico di entrata.

     Tutti gli impianti debbono essere dotati di idonei campionari; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all'allegato I della Direttiva CEE 271/91.

     Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 abitanti equivalenti dovrà essere organizzato un centro di controllo che verifichi i nodi significativi della rete fognaria di adduzione con le relative stazioni di sollevamento, e le sezioni di trattamento dell'impianto; sullo scarico finale dovrà essere installato un idoneo campionatore.

     8. Piano di emergenza

     Per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione il Gestore dovrà adottare un piano di emergenza, approvato dall'Autorità d'Ambito, che consenta di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione, limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori.

 

Art. 25. (Organizzazione del Servizio).

     1. Laboratorio di analisi.

     2. Segnalazione guasti.

     Il Gestore si impegna ad utilizzare con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di funzionamento degli impianti di produzione e smaltimento e delle reti, nonchè gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalle legge.

     In particolare tali strumenti devono includere:

     a) strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento del sistema pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica - ed ai parametri chimici indicatori di qualità, torbidità conducibilità, pH, cloro residuo);

     b) un sistema centralizzato di telecontrollo presidiato senza soluzione di continuità che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;

     c) un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ore giorno dell'anno;

     d) un sistema di radiocomunicazioni per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;

     e) un banca dati;

     f) un modello di ottimizzazione della gestione;

     Il modello deve rispondere all'esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione quali:

     - ottimizzazione della distribuzione

     - minimizzazione dei costi di esercizio

     - costituzione di riserve potabili

     - controllo di efficienza degli impianti di trattamento e depurazione

     - controllo della qualità e quantità del prodotto

     - ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali.

     Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili.

     3. Servizio informazioni.

     Il Gestore assicura un servizio informazioni per via telefonica con operatore per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 ore il sabato (Dir. P.C.M. 27.01.1994 e Circolare 3/9 del Ministero per la Funzione Pubblica).

     Il Servizio può essere integrato con un servizio telefonico a risposta autonomatica, purchè sia consentito all'utente il ricorso all'operatore.

     4. Accesso agli sportelli.

     Gli sportelli del Gestore debbono essere distribuiti sul territorio a distanze non superiori ai 20 Km. Deve essere assicurato un orario di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere, nell'intervallo 08.00 - 18.00 nei giorni feriali, e non inferiore alle 4 ore, nell'intervallo 08.00

- 13.00 il sabato.

     5. Pagamenti.

     Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento a mezzo:

     - contanti

     - assegni circolari o bancari (salvo buon fine)

     - carta bancaria o carta di credito (almeno due)

     - domiciliazione bancaria

     - conto corrente postale

     Per il pagamento degli oneri di contratto o di prestazione accessorie deve essere consentito il pagamento anticipato anche a mezzo bonifico bancario.

     Il Gestore, previa diffida a norma di legge, sospende l'erogazione in caso di morosità dell'utente e la riprende entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'autorità competente.

     6. Informazione agli utenti.

     Il Gestore rente pubblici periodicamente, con cadenza almeno semestrale, i principali dati quali quantitativi relativi al servizio erogato.

     7. Reclami.

     Il Gestore assicura, in tempi definiti nella Carta del Servizio, risposta scritta ai reclami degli utenti pervenuti per iscritto.

     8. Indennizzi agli utenti.

     La Carta del Servizio prevede i criteri per la determinazione di indennizzi o rimborsi all'utente da parte del Gestore per i disservizi imputabili a quest'ultimo.

     9. Lettura e fatturazione.

     La lettura dei contatori è effettuata direttamente almeno una volta all'anno.

     La cadenza di fatturazione non può essere superiore al semestre. E' assicurata all'utente la possibilità di autolettura.

     10. Iniziative educative.

     Il Gestore si impegna ad assumere iniziative per rendere consapevoli di utenti delle problematiche che in modo diretto o indiretto interagiscono con l'ambiente naturale.

     Il Gestore promuove a tal fine campagne di sensibilizzazione attraverso i mass-media, campagne promozionali volte ad evidenziare gli effetti dell'utilizzo di misure per l'uso razionale della risorsa idrica e per la salvaguardia della qualità dell'acqua.

     11. Sistema di qualità.

     Il Gestore, ove non ne fosse già dotato, si impegna ad adottare entro 12 mesi dall'affidamento del servizio un Sistema di Qualità, con relativo Manuale che verrà allegato alla presente Convenzione, redatto conformemente alle norme della serie UNI EN 9000, relativamente a tutte le fasi - dalla progettazione alla gestione delle utenze - e a tutte le componenti tangibili, intangibili ed umane del servizio.

     Si intendono come componenti tangibili:

     - la costruzione, le prestazioni ed il funzionamento delle tecnologie utilizzate;

     - i principi di progettazione e di buon funzionamento;

     - le procedure di gestione, manutenzione riparazione.

     Si intendono come componenti intangibili:

     - le procedure di supporto al rapporto con gli utenti

     - le modalità delle relazioni con gli utenti

     - le modalità di trattamento di lamentele reclami.

     Si intendono come componenti umane:

     - il livello morale dei dipendenti

     - gli atteggiamenti sempre rivolti alla soddisfazione degli utenti

     - le azioni e risposte rapide e precise

     Il sistema di Qualità è dotato di un inventario informatizzato delle componenti fisiche del sistema, appoggiato ad un idoneo Sistema Informativo Territoriale, atto a consentire nel modo più efficace le manovre sul sistema, gli interventi di riparazione, la manutenzione programmata e l'aggiornamento della situazione patrimoniale del cespite.

     Il Sistema di Qualità comprende il piano di manutenzione programmata e di rinnovi, che garantisce il continuo mantenimento in efficienza delle opere e delle canalizzazioni affidate al Gestore.


[1] Abrogata dall'art. 75 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 69.

[2] Una di quelle prevista dalla legislazione vigente per la gestione dei servizi pubblici locali di carattere economico ed imprenditoriale: art. 22, comma 3, lett b) - concessione: c) azienda speciale anche consortile; e) società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, della Legge n. 142/90 oppure società per azioni con capitale pubblico minoritario ex art. 12 della Legge 23.12.92, n. 498 e successive modificazioni.

[3] Indicare sinteticamente le procedure seguite e gli atti dei quali risultano le idonee garanzie.

[4] Indicare titoli e poteri.

[5] La durata, ai sensi, dell'art. 11, comma 2, lett. c) L. n. 36/94 non potrà comunque essere superiore a 30 anni.

[6] Le parti devono qui indicare le condizioni finanziarie iniziali che possono essere legate alla negoziazione della Convenzione, come l'Assunzione in carico da parte del Gestore delle annualità di mutui assunti dall'Ente d'Ambito, il trasferimento dei contributi statali (inclusi i concorsi statali alle capacità, d'investimento di singoli Comuni ), regionali o comunitari richiesti o già ottenuti dall'Ente d'Ambito, eventuali riscossioni e trasferimenti di imposte e tasse, la remunerazione di particolari servizi resi all'Ente d'Ambito.

[7] Nella Convenzione o nei relativi allegati dovrà essere individuato nominativamente e con le relative attribuzioni contrattuali il personale che viene assunto.

[8] All'Autorità d'ambito o al precedente Gestore.

[9] Riportare l'elenco dei Comuni ricompresi nell'ATO e le rispettive mappe.

[10] I livelli possono essere determinati in misura superiore agli standards minimi sanciti dall'allegato 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996.

[11] Riportare l'articolazione per fasce di consumo secondo, i provvedimenti CIP 44 e 45/1974, per tipologia e per territorio di utenza secondo l'articolazione approvata dall'Ente d'Ambito che può disporre modulazioni tariffarie tra i Comuni in base agli investimenti da questi effettuati ed utili per l'Ambito, agevolazioni per particolari categorie maggiorazioni per la seconda casa ed impianti ricettivi stagionali. Per la determinazione tariffaria relativa al servizio di fognatura e depurazione per utenze industriali si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. - 24.05.1977 e la normativa regionale.

[12] Primo periodo di revisione.

[13] Questa percentuale deve essere calcolata secondo la differenza rispetto alla componente operativa della tariffa di riferimento, come specificato ai punti a, b, c, dell'art. 6 del "metodo".

[14] Per ammortamenti si devono intendere quelli considerati nel piano finanziario di cui all'art. 14 della presente considerazione e suoi successivi aggiornamenti.

[15] Il regolamento di esercizio, che dovrà essere conforme agli allegati di cui ai punti 1 e 2, terrà conto delle specifiche situazioni locali e definirà puntualmente il rapporto tra Gestore e gli utenti.