Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 21/07/1995 |
Numero: | 81 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. |
Art. 3. Modifica degli ambiti territoriali ottimali. |
Art. 4. Costituzione dell'autorità di ambito. |
Art. 5. Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito. |
Art. 6. Ordinamento dell'autorità di ambito. |
Art. 7. Competenze dell'autorità di ambito. |
Art. 7 bis. Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile. |
Art. 7 ter. Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato. |
Art. 8. Funzioni regionali. |
Art. 8 bis. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato. |
Art. 8 ter. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto |
Art. 9. Effetti della costituzione dell'autorità di ambito. |
Art. 10. Disposizione finanziaria transitoria. |
Art. 11. Personale. |
Art. 12. Norme transitorie. |
§ 5.4.63 - L.R. 21 luglio 1995, n. 81. [1]
Norme di attuazione della Legge 5.1.1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche."
(B.U. 2 agosto 1995, n. 49).
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. In attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una gestione efficiente ed efficace.
2. Per conseguire economicità gestionale e garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia [2] il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, salvo quanto disposto dall'art. 9 comma 4 della
Art. 2. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. [3]
1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a), il territorio regionale è delimitato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:
a) ambito territoriale n. 1, denominato "Toscana Nord";
b) ambito territoriale n. 2, denominato "Basso Valdarno";
c) ambito territoriale n. 3, denominato "Medio Valdarno";
d) ambito territoriale n. 4, denominato "Alto Valdarno";
e) ambito territoriale n. 5, denominato "Toscana Costa";
f) ambito territoriale n. 6, denominato "Ombrone".
2. I confini degli ambiti territoriali di cui al comma 1 e gli Enti locali in essi ricadenti sono individuati nella planimetria e nell'elenco allegati sotto la lettera A), parte integrante della presente legge.
Art. 3. Modifica degli ambiti territoriali ottimali. [4]
1. Le delimitazioni di cui all'art. 2 possono essere modificate per la necessità di ottimizzare la gestione del servizio o per armonizzare gli ambiti a sopravvenute scelte della programmazione regionale.
2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali e le Autorità di ambito di cui all'art. 4, previo parere dell'Autorità di bacino interessata.
3. Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di propria competenza entro 30 giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito.
4. Il provvedimento di modifica di cui al comma 2 detta inoltre le disposizioni per adeguare lo statuto delle Autorità di ambito, previsto dall'articolo 4, al nuovo assetto degli ambiti territoriali risultante dalla nuova delimitazione.
5. La delimitazione di cui all'art. 2, in sede di prima applicazione, è sottoposta a revisione sulla scorta delle risultanze della ricognizione dei servizi di cui all'art. 11, comma 3 della
Art. 4. Costituzione dell'autorità di ambito. [5]
1. Le Province ed i Comuni [6] di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi indicati all'art. 1 lettera a), entro il termine perentorio [7] di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono un consorzio denominato Autorità di ambito, mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli, di uno Statuto predisposto secondo la disciplina indicata ai commi 3, lettera a), e 4.
3. Il Comune che, in ciascun ambito territoriale ottimale, ha il maggior numero di abitanti, provvede:
a) a predisporre lo Statuto dell'Autorità di ambito sulla base dello schema tipo di cui all'allegato B) parte integrante della presente legge;
b) a stabilire il termine perentorio di approvazione dello Statuto da parte di ciascun Consiglio degli Enti che costituiscono l'Autorità di ambito ed a chiedere al Comitato regionale di controllo l'esercizio del controllo sostitutivo, ai sensi dell'art. 48 della
c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Autorità di ambito;
d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Autorità di ambito.
4. La competenza di cui al comma 3, lettera a) è esercitata, sentite le Province il cui territorio è compreso nel rispettivo ambito territoriale ottimale.
5. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle competenze indicate al comma 3, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.
Art. 5. Costituzione obbligatoria dell'autorità di ambito. [8]
1. Qualora l'Ente di cui all'art. 4, comma 3, non provveda agli adempimenti di propria competenza per la costituzione dell'Autorità di ambito entro il termine stabilito all'art. 4, comma 2, alla costituzione della Autorità di ambito provvede la Regione in via sostitutiva, previa diffida, tramite un commissario straordinario.
2. Il commissario straordinario, a tal fine, approva lo statuto secondo lo schema allegato alla presente legge sotto la lettera B), ed adotta tutti gli atti necessari per l'insediamento degli organi dell'Autorità di ambito.
3. Le funzioni del commissario straordinario cessano con la nomina del presidente dell'Autorità di ambito.
4. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Autorità di ambito.
Art. 6. Ordinamento dell'autorità di ambito. [9]
1. L'Autorità di ambito è dotata di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'Autorità di ambito è stabilito dallo statuto di ciascun consorzio e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune ricadente nell'ambito in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio del Comune medesimo; dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni consorziati; nonchè dalle acquisizioni dirette effettuate dall'Autorità di ambito con mezzi propri.
3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
4. All'Autorità di ambito possono essere assegnati, inoltre, beni in uso, locazione o comodato gratuito.
5. Le Province non partecipano nè al fondo, nè al patrimonio consortile, ma possono assegnare all'Autorità di ambito beni a titolo di comodato.
6. Ciascuna Autorità di ambito è dotata di un ufficio di direzione che risponde del raggiungimento degli obbiettivi di piano fissati dagli organi dell'Autorità di ambito.
7. L'ufficio di direzione è costituito:
a) negli ambiti territoriali con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, da un direttore, da un dirigente per la pianificazione e da un dirigente per il controllo;
b) negli ambiti territoriali con popolazione, inferiore a 1.000.000 di abitanti, dal direttore e da un dirigente per la pianificazione ed il controllo.
8. Le Autorità di ambito possono stipulare tra loro convenzioni per una più razionale ed economica utilizzazione dei dirigenti.
9. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 51 comma 5 della
10. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali.
11. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Autorità di ambito sono disciplinati dallo statuto.
12. Per deliberare il programma di interventi ed il piano finanziario per la gestione integrata del servizio, la scelta delle forme di gestione, la tariffa del servizio idrico integrato, il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri [10] di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36/94, lo statuto prevede quorum che assicurino un'ampia adesione alle relative decisioni dei rappresentanti degli enti consorziati.
Art. 7. Competenze dell'autorità di ambito.
1. L'Autorità di ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulla attività di gestione del servizio idrico integrato. E' esclusa ogni attività attinente alla gestione del servizio.
2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:
a) alla scelta della forma di gestione del servizio;
b) all'affidamento del servizio;
c) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti;
d) all'approvazione del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36/94. Il piano indica le risorse disponibili, quelle da reperire, nonchè i proventi da tariffa;
d bis) all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all’articolo 7 bis [11];
d ter) all’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all’articolo 9 della
e) all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto d) sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;
f) alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti della
3. L'attività di controllo sui servizi di gestione ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi, tariffari fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni coi soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico finanziario e il rispetto dei diritti dell'utenza.
4. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo prevista dal comma 3, la convenzione [13] di gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire all'autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione o comunque tutte le informazioni ritenute da essa necessarie.
5. Sia i dati di natura economico-finanziaria che quelli di natura tecnica, sono certificati da società di revisione e certificazione riconosciute dalla Consob.
Art. 7 bis. Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile. [14]
1. Il piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene:
a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo1996;
b) l’individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile;
g) qualora le aree geografiche o i corpi idrici interessino il territorio di competenza di due o più Autorità di ATO, i piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile sono predisposti d’intesa tra i gestori, e sono approvati dalle autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito.
Art. 7 ter. Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato. [15]
1. Le Autorità di ATO provvedono nell’ambito dei propri strumenti di programmazione e pianificazione, ed anche nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all’articolo 146, comma 3, del
2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità di ATO provvedono tempestivamente all’eventuale adeguamento degli strumenti di programmazione.
Art. 8. Funzioni regionali.
1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di ambito.
2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e, sul piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.
3. Le funzioni di controllo attengono:
a) alla verifica della conformità del programma degli interventi e del piano economico finanziario e delle loro varianti con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale; a tale scopo l'Autorità di Ambito trasmette alla Giunta Regionale gli schemi del programma degli interventi e del piano economico finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, esercita il controllo di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene dato per effettuato senza rilievi; in caso di non conformità la Giunta regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare, può disporne il rinvio all'Autorità di Ambito, che entro 10 giorni dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette modifiche e provvedere, nei successivi 30 giorni, al recepimento delle stesse oppure deve fornire le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle modifiche prescritte, la Giunta regionale può accogliere le controdeduzioni fornite dall'Autorità di Ambito, oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa, ad apportare le modifiche prescritte;
b) alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello stato d'attuazione del programma degli interventi con particolare riferimento al rispetto dei termini d'esecuzione degli interventi programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi;
c) al controllo comparativo delle prestazioni dei Gestori nei vari Ambiti Territoriali Ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti [16].
4. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.
5. Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:
a) a fissare, con atto amministrativo, gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;
b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di Ambito e dai soggetti gestori medesimi;
c) a svolgere le attività ispettive e di verifica, anche su richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui all'art. 21 della L. 36/94 [17].
6. La Regione promuove periodicamente, con cadenza almeno annuale, apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle Autorità di Ambito e, in relazione alle loro competenze, delle Province e delle Autorità di Bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatorie e l'azione amministrativa nei vari Ambiti Territoriali Ottimali [18].
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa è istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1996.
Art. 8 bis. Disposizioni per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato. [19]
1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico nonché per la costituzione di riserve idriche.
2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all’adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.
4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa, e l’introito dei relativi proventi spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della
6. Per l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale e provinciale; possono altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all’Autorità di ATO.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
Art. 8 ter. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto [20]
1. In attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5 del
a) al grado di protezione naturale dell’acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;
b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;
c) all’importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;
d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte delle autorità dell’ambito territoriale ottimale;
b) la struttura e le attività all’interno delle zone di rispetto, in attuazione dell’articolo 94, comma 5, del
3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48 della
Art. 9. Effetti della costituzione dell'autorità di ambito. [21]
1. Gli enti locali consorziati, con l'approvazione degli atti costitutivi dell'Autorità di ambito, cessano l'esercizio delle funzioni attinenti i propri servizi e attribuiscono all'Autorità di ambito la competenza all'affidamento del servizio idrico integrato ed alla sottoscrizione della convenzione ex art. 11
2. Fino a quando l'Autorità di ambito non sarà in grado di sottoscrivere la convenzione di cui al comma 1 e di determinare la tariffa del servizio idrico integrato, la tariffa delle gestioni in atto è determinata dagli Enti locali dell'ambito ed applicata dai soggetti gestori esistenti.
3. La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali prevista all'art. 2, non ha effetti sul trasferimento della risorsa idrica fra comuni situati in ambiti territoriali ottimali distinti.
Art. 10. Disposizione finanziaria transitoria.
1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma primo della legge n. 36/94, le spese di funzionamento dell'autorità di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni ricadenti nel medesimo territoriale ottimale, in proporzione all'entità della popolazione residente.
Art. 11. Personale.
1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale di cui all'art. 12, terzo comma, della
Art. 12. Norme transitorie.
1. In attesa del recepimento del Capo I della L. 36/94 e della L. 183/89, le autorità di ambito, relativamente ai punti d) ed e) del comma 2 art. 7 della presente legge, devono chiedere alla Autorità di bacino competente un parere, da esprimersi entro 60 giorni, ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della L. 36/94.
2. Nei territori ricadenti nei bacini di interesse regionale, ovvero laddove non sia stata istituita Autorità di bacino, il parere di cui al comma precedente viene espresso dalla Giunta regionale con le medesime modalità.
Allegato "A" |
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Ambito Territoriale n. 1 Toscana nord |
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Codice Istat Comune |
4501 AULLA |
4502 BAGNONE |
4503 CARRARA |
4504 CASOLA IN LUNIGIANA |
4505 COMANO |
4506 FILATTIERA |
4507 FIVIZZANO |
4508 FOSDINOVO |
4509 LICCIANA NARDI |
4510 MASSA |
4511 MONTIGNOSO |
4512 MULAZZO |
4513 PODENZANA |
4514 PONTREMOLI |
4515 TRESANA |
4516 VILLAFRANCA IN LUNIGIANA |
4517 ZERI |
4602 BAGNI DI LUCCA |
4603 BARGA |
4604 BORGO A MOZZANO |
4605 CAMAIORE |
4606 CAMPORGIANO |
4608 CAREGGINE |
4609 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA |
4610 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA |
4611 COREGLIA ANTELMINELLI |
4612 FABBRICHE DI VALLICO |
4613 FORTE DEI MARMI |
4614 FOSCIANDORA |
4615 GALLICANO |
4616 GIUNCUGNANO |
4617 LUCCA |
4618 MASSAROSA |
4619 MINUCCIANO |
4620 MOLAZZANA |
4622 PESCAGLIA |
4623 PIAZZA AL SERCHIO |
4624 PIETRASANTA |
4625 PIEVE FOSCIANA |
4627 SAN ROMANO IN GARFAGNANA |
4628 SERAVEZZA |
4629 SILLANO |
4630 STAZZEMA |
4631 VAGLI SOTTO |
4632 VERGEMOLI |
4633 VIAREGGIO |
4635 VILLA COLLEMANDINA |
4701 ABETONE |
4704 CUTIGLIANO |
4715 PITEGLIO |
4719 SAN MARCELLO PISTOIESE |
5037 VECCHIANO |
Amministrazione provinciale di Massa |
Amministrazione provinciale di Lucca |
|
Amministrazione provinciale di Pistoia |
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Ambito territoriale n. 2, Basso Valdarno |
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Codice Istat Comune |
4601 ALTOPASCIO |
4607 CAPANNORI |
4621 MONTECARLO |
4626 PORCARI |
4634 VILLA BASILICA |
4703 BUGGIANO |
4705 LAMPORECCHIO |
4706 LARCIANO |
4707 MARLIANA |
4708 MASSA E COZZILE |
4709 MONSUMMANO TERME |
4711 MONTECATINI TERME |
4712 PESCIA |
4713 PIEVE A NIEVOLE |
4716 PONTE BUGGIANESE |
4721 UZZANO |
4722 CHIESINA UZZANESE |
4803 BARBERINO VAL D'ELSA |
4808 CAPRAIA E LIMITE |
4810 CASTELFIORENTINO |
4811 CERRETO GUIDI |
4812 CERTALDO |
4814 EMPOLI |
4819 FUCECCHIO |
4820 GAMBASSI |
4827 MONTAIONE |
4828 MONTELUPO FIORENTINO |
4830 MONTESPERTOLI |
4838 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA |
4845 TAVARNELLE VAL DI PESA |
4850 VINCI |
4908 COLLESALVETTI |
5001 BIENTINA |
5002 BUTI |
5003 CALCI |
5004 CALCINAIA |
5005 CAPANNOLI |
5007 CASCIANA TERME |
5008 CASCINA |
5009 CASTELFRANCO DI SOTTO |
5012 CHIANNI |
5013 CRESPINA |
5014 FAUGLIA |
5016 LAJATICO |
5017 LARI |
5018 LORENZANA |
5022 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO |
5024 PALAIA |
5025 PECCIOLI |
5026 PISA |
5028 PONSACCO |
5029 PONTEDERA |
5031 SAN GIULIANO TERME |
|
5032 SAN MINIATO |
5033 SANTA CROCE SULL'ARNO |
5035 SANTA MARIA A MONTE |
5036 TERRICCIOLA |
5038 VICOPISANO |
5204 CASOLE D'ELSA |
5205 CASTELLINA IN CHIANTI |
5212 COLLE DI VAL D'ELSA |
5216 MONTERIGGIONI |
5222 POGGIBONSI |
5228 SAN GIMIGNANO |
Amministrazione Provinciale Lucca |
Amministrazione Provinciale Pistoia |
Amministrazione Provinciale Firenze |
Amministrazione Provinciale Pisa |
Amministrazione Provinciale Siena |
Amministrazione Provinciale Livorno |
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Ambito Territoriale n. 3, Mediovaldarno |
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Codice Istat Comuni |
4702 AGLIANA |
4710 MONTALE |
4714 PISTOIA |
4717 QUARRATA |
4718 SAMBUCA PISTOIESE |
4720 SERRAVALLE PISTOIESE |
4801 BAGNO A RIPOLI |
4802 BARBERINO DI MUGELLO |
4804 BORGO SAN LORENZO |
4805 CALENZANO |
4806 CAMPI BISENZIO |
4807 CANTAGALLO |
4809 CARMIGNANO |
4813 DICOMANO |
4815 FIESOLE |
4816 FIGLINE VALDARNO |
4817 FIRENZE |
4818 FIRENZUOLA |
4821 GREVE IN CHIANTI |
4822 IMPRUNETA |
4823 INCISA VALDARNO |
4824 LASTRA A SIGNA |
4825 LONDA |
4826 MARRADI |
4829 MONTEMURLO |
4831 PALAZZUOLO SUL SENIO |
4832 PELAGO |
4833 PONTASSIEVE |
4834 PRATO |
4835 REGGELLO |
4836 RIGNANO SULL'ARNO |
4837 RUFINA |
4839 SAN GODENZO |
4840 SAN PIERO A SIEVE |
4841 SCANDICCI |
4842 SCARPERIA |
4843 SESTO FIORENTINO |
4844 SIGNA |
4846 VAGLIA |
4847 VAIANO |
4848 VERNIO |
4849 VICCHIO |
4851 POGGIO A CAIANO |
5109 CASTELFRANCO DI SOPRA |
5113 CAVRIGLIA |
5120 LORO CIUFFENNA |
5126 MONTEVARCHI |
5129 PIAN DI SCO |
5133 SAN GIOVANNI VALDARNO |
5139 TERRANUOVA BRACCIOLINI |
Amministrazione Provinciale di Firenze |
Amministrazione Provinciale di Pistoia |
Amministrazione Provinciale di Arezzo |
Amministrazione Provinciale di Prato [22] |
|
------------------------------------------------------------------ |
Ambito Territoriale n. 4, Altovaldarno |
------------------------------------------------------------------ |
Codice Istat Comuni |
5101 ANGHIARI |
5102 AREZZO |
5103 BADIA TEDALDA |
5104 BIBBIENA |
5105 BUCINE |
5106 CAPOLONA |
5107 CAPRESE MICHELANGELO |
5108 CASTEL FOCOGNANO |
5110 CASTEL SAN NICCOLO' |
5111 CASTIGLION FIBOCCHI |
5112 CASTIGLION FIORENTINO |
5114 CHITIGNANO |
5115 CHIUSI DELLA VERNA |
5116 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA |
5117 CORTONA |
5118 FOIANO DELLA CHIANA |
5119 LATERINA |
5121 LUCIGNANO |
5122 MARCIANO DELLA CHIANA |
5123 MONTEMIGNAIO |
5124 MONTERCHI |
5125 MONTE SAN SAVINO |
5127 ORTIGNANO RAGGIOLO |
5128 PERGINE VALDARNO |
5130 PIEVE SANTO STEFANO |
5131 POPPI |
5132 PRATOVECCHIO |
5134 SANSEPOLCRO |
5135 SESTINO |
5136 STIA |
5137 SUBBIANO |
5138 TALLA |
5209 CHIANCIANO TERME |
5211 CHIUSI |
5215 MONTEPULCIANO |
5233 SINALUNGA |
5235 TORRITA DI SIENA |
Amministrazione Provinciale di Arezzo |
|
Amministrazione Provinciale di Siena |
|
------------------------------------------------------------------ |
Ambito Territoriale n. 5, Toscana Costa |
------------------------------------------------------------------ |
Codice Istat Comuni |
4901 BIBBONA |
4902 CAMPIGLIA MARITTIMA |
4903 CAMPO NELL'ELBA |
4904 CAPOLIVERI |
4905 CAPRAIA ISOLA |
4906 CASTAGNETO CARDUCCI |
4907 CECINA |
4909 LIVORNO |
4910 MARCIANA |
4911 MARCIANA MARINA |
4912 PIOMBINO |
4913 PORTO AZZURRO |
4914 PORTOFERRAIO |
4915 RIO MARINA |
4916 RIO NELL'ELBA |
4917 ROSIGNANO MARITTIMO |
4918 SAN VINCENZO |
4919 SASSETTA |
4920 SUVERETO |
5006 CASALE MARITTIMO |
5010 CASTELLINA MARITTIMA |
5011 CASTELNUOVO IN VAL DI CECIN |
5015 GUARDISTALLO |
5019 MONTECATINI IN VAL DI CECIN |
5020 MONTESCUDAIO |
5021 MONTEVERDI MARITTIMO |
5023 ORCIANO PISANO |
5027 POMARANCE |
5030 RIPARBELLA |
5034 SANTA LUCE |
5039 VOLTERRA |
5225 RADICONDOLI |
5327 MONTEROTONDO MARITTIMO |
Amministrazione Provinciale di Livorno |
Amministrazione Provinciale di Pisa |
Amministrazione Provinciale di Siena |
Amministrazione Provinciale di Grosseto |
|
------------------------------------------------------------------ |
Ambito territoriale n. 6 Ombrone |
------------------------------------------------------------------ |
Codice Istat Comuni |
5201 ABBADIA SAN SALVATORE |
5202 ASCIANO |
5203 BUONCONVENTO |
5206 CASTELNUOVO BERARDENGA |
5207 CASTIGLIONE D'ORCIA |
5208 CETONA |
5210 CHIUSDINO |
5213 GAIOLE IN CHIANTI |
5214 MONTALCINO |
5217 MONTERONI D'ARBIA |
5218 MONTICIANO |
|
5219 MURLO |
5220 PIANCASTAGNAIO |
5221 PIENZA |
5223 RADDA IN CHIANTI |
5224 RADICOFANI |
5226 RAPOLANO TERME |
5227 SAN CASCIANO DEI BAGNI |
5229 SAN GIOVANNI D'ASSO |
5230 SAN QUIRICO D'ORCIA |
5231 SARTEANO |
5232 SIENA |
5234 SOVICILLE |
5236 TREQUANDA |
5301 ARCIDOSSO |
5302 CAMPAGNATICO |
5303 CAPALBIO |
5304 CASTEL DEL PIANO |
5305 CASTELL'AZZARA |
5306 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA |
5307 CINIGIANO |
5308 CIVITELLA PAGANICO |
5309 FOLLONICA |
5310 GAVORRANO |
5311 GROSSETO |
5312 ISOLA DEL GIGLIO |
5313 MAGLIANO IN TOSCANA |
5314 MANCIANO |
5315 MASSA MARITTIMA |
5316 MONTE ARGENTARIO |
5317 MONTIERI |
5318 ORBETELLO |
5319 PITIGLIANO |
5320 ROCCALBEGNA |
5321 ROCCASTRADA |
5322 SANTA FIORA |
5323 SCANSANO |
5324 SCARLINO |
5325 SEGGIANO |
5326 SORANO |
5328 SEMPRONIANO |
Amministrazione Provinciale di Grosseto |
Amministrazione Provinciale di Siena |
Allegato B)
Statuto dell'Autorità di Ambito
Art. 1. Costituzione e denominazione.
1. In applicazione dell'art. 9, comma 3, della
del .........., tra i Comuni di:
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è costituito un consorzio ai sensi dell'art. 25 della
Art. 2. Durata e sede.
1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. L'Autorità di Ambito ....... ha sede nel comune di .......
Art. 3. Finalità.
1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale ".....", quale risulta delimitato dall'allegato A) della L.R. n. 81 del 21.7.1995 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.
Art. 4. Funzioni.
1. L'Autorità di Ambito ........, svolge le funzioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 81 del 21.7.1995.
2. In particolare spetta all'Autorità di Ambito:
a) scegliere la forma di gestione del servizio;
b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti.
3. Le funzioni di programmazione del servizio idrico integrato consistono principalmente:
a) nella predisposizione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio che indicherà le risorse disponibili, quelle da reperire, nonchè i proventi da tariffa;
b) nell'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al precedente punto a).
3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, nei confronti del soggetto gestore che opera in regime di monopolio.
4. L'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.
Art. 5. Quote di partecipazione.
1. Le quote di partecipazione all'Autorità di Ambito ......., determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:
- comune di.......
- comune di.......
............
Art. 6. Trasmissione atti fondamentali dell'Autorità di Ambito agli enti consorziati.
1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea. Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività dell'Autorità di Ambito.
Art. 7. Forma di consultazione.
1. Gli organi dell'Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'Autorità di Ambito.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi dell'Autorità di Ambito, in particolare:
a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.
Art. 8. Tutela dei diritti degli utenti.
1. Gli organi dell'Autorità di Ambito ...... assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 43 del 22 febbraio 1994.
2. La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.
Art. 9. Organi.
1. Sono organi dell'Autorità di Ambito......:
a) l'Assemblea dei rappresentanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori.
Art. 10. Composizione e durata dell'assemblea.
1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dagli enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.
3. L'Assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento.
Successivamente alla scadenza del proprio mandato l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'Autorità di Ambito fino all'insediamento della nuova Assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
4. Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dell'Autorità di Ambito qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.
5. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei delegati venga sostituito nella rispettiva carica.
Art. 11. Attribuzioni dell'assemblea.
1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Autorità di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
a) elezione del Presidente;
b) elezione dei membri del Consiglio di amministrazione;
c) elezione del collegio dei Revisori dei Conti;
d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
f) approvazione del programma di interventi e del piano finanziario per la gestione integrata del servizio con l'indicazione delle risorse disponibili, quelle da reperire, nonchè i proventi da tariffa;
g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla leggera g);
i) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
j) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e segg. della
k) approvazione dei regolamenti interni;
l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
m) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
n) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della
o) riconoscimento delle forme e capacità gestionali degli organismi esistenti da salvaguardare ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36/94, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione-tipo;
p) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.
Art. 12. Convocazione dell'assemblea.
1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Autorità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
4. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto [8] giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.
Art. 13. Funzionamento dell'assemblea.
1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità di ambito.
2. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purchè non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio [1/3 se in seconda convocazione] e la maggioranza numerica dei comuni consorziati [1/3 se in seconda convocazione].
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), i), j), k), l), dell'art. 11, è richiesto il voto favorevole dei comuni presenti all'assemblea che rappresentino i due terzi [2/3] delle quote di partecipazione all'Autorità di Ambito e la maggioranza numerica dei comuni consorziati.
Art. 14. Consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Autorità di Ambito e da n. dieci [10] consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.
2. Uno dei dieci consiglieri è designato dal Presidente a svolgere le funzioni di Vice Presidente.
3. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.
4. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
5. Il subentrante rimane in carica sol quanto sarebbe durato il suo predecessore.
Art. 15. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione dell'Autorità di Ambito.
2. In particolare esso:
a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m) dell'art. 11;
b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
d) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento dell'Autorità di Ambito.
Art. 16. Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Autorità di Ambito o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.
2. Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17. Presidente.
1. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrative;
d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 8 comma 1 del presente statuto;
e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di amministrazione per la ratifica;
f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento;
h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del Consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di Vice Presidente.
Art. 18. Commissioni consultive.
1. Per lo studio di determinate materie e d'iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Autorità di Ambito, l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obbiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.
Art. 19. Collegio dei revisori.
1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. Possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del Presidente dell'Autorità di Ambito, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Autorità di Ambito.
Art. 20. Uffici e personale.
1. L'Autorità di Ambito è dotata di un Ufficio di Direzione costituito da .....
2. La copertura dei posti del predetto Ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della
Art. 21. Patrimonio.
1. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonchè dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 cod. civ.
3. All'Autorità di Ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'Autorità di Ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.
Art. 22. Contabilità e finanza.
1. Per la finanza e contabilità dell'Autorità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 23. Disposizione finanziaria transitoria.
1. In attesa della organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della
Art. 24. Norma finale di rinvio.
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
[1] Abrogata dall'art. 75 della
[2] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.
[3] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della
[4] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della
[5] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della
[6] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.
[7] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.
[8] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della
[9] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della
[10] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.
[11] Lettera inserita dall'art. 7 della
[12] Lettera inserita dall'art. 7 della
[13] Vedi Errata Corrige in B.U. 6 settembre 1995, n. 57.
[14] Articolo inserito dall'art. 8 della
[15] Articolo inserito dall'art. 9 della
[16] Comma così sostituito dall'art. unico della
[17] Comma così sostituito dall'art. unico della
[18] Comma così sostituito dall'art. unico della
[19] Articolo inserito dall'art. 10 della
[20] Articolo inserito dall'art. 83 della
[21] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della
[22] Vedi avviso di rettifica in B.U. 29 novembre 1995, n. 73.