§ 4.6.49 - L.R. 5 giugno 2007, n. 34.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:05/06/2007
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e [...]
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2005
Art. 3.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 28/2005
Art. 4.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
Art. 6.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 28/2005
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 28/2005
Art. 9.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005
Art. 11.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Art. 12.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 28/2005
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 28/2005
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005
Art. 16.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Art. 17.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Art. 18.  Modifiche all’articolo 34 della l.r. 28/2005
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 28/2005
Art. 20.  Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 28/2005
Art. 21.  Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 28/2005
Art. 22.  Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 28/2005
Art. 23.  Modifiche all’articolo 42 della l.r. 28/2005
Art. 24.  Inserimento dell’articolo 42 bis nella l.r. 28/2005
Art. 25.  Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 28/2005
Art. 26.  Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
Art. 27.  Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 28/2005
Art. 28.  Abrogazione dell’articolo 47 della l.r. 28/2005
Art. 29.  Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 28/2005
Art. 30.  Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 28/2005
Art. 31.  Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005
Art. 32.  Modifiche all’articolo 51 della l.r. 28/2005
Art. 33.  Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005
Art. 34.  Modifiche all’articolo 55 della l.r. 28/2005
Art. 35.  Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/2005
Art. 36.  Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005
Art. 37.  Modifiche all’articolo 58 della l.r. 28/2005
Art. 38.  Modifiche all’articolo 61 della l.r. 28/2005
Art. 39.  Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005
Art. 40.  Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
Art. 41.  Modifiche all’articolo 67 della l.r. 28/2005
Art. 42.  Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
Art. 43.  Modifiche all’articolo 71 della l.r. 28/2005
Art. 44.  Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 28/2005
Art. 45.  Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
Art. 46.  Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 28/2005
Art. 47.  Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 28/2005
Art. 48.  Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 28/2005
Art. 49.  Modifiche all’articolo 85 della l.r. 28/2005
Art. 50.  Modifiche all’articolo 86 della l.r. 28/2005
Art. 51.  Sostituzione dell’articolo 95 della l.r. 28/2005
Art. 52.  Sostituzione dell’articolo 96 della l.r. 28/2005
Art. 53.  Modifiche all’articolo 101 della l.r. 28/2005
Art. 54.  Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005
Art. 55.  Modifiche all’articolo 103 della l.r. 28/2005
Art. 56.  Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005
Art. 57.  Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005
Art. 58.  Modifiche all’articolo 106 della l.r. 28/2005
Art. 59.  Sostituzione dell’articolo 107 della l.r. 28/2005
Art. 60.  Sostituzione dell’articolo 108 della l.r. 28/2005
Art. 61.  Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
Art. 62.  Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005
Art. 63.  Modifiche all’articolo 111 della l.r. 28/2005
Art. 64.  Inserimento dell’articolo 111 bis nella l.r. 28/2005
Art. 65.  Abrogazione dell’articolo 112 della l.r. 28/2005
Art. 66.  Sostituzione dell’articolo 113 della l.r. 28/2005


§ 4.6.49 - L.R. 5 giugno 2007, n. 34. [1]

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(B.U. 13 giugno 2007, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

     1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente:

“a bis) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l’esercizio delle attività commerciali;”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) all’individuazione delle aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti. Tali aree sono definite in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;

b) all’individuazione delle aree di localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, tenendo anche conto degli effetti d’ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di vendita.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 28/2005

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5 della l. 14 maggio 2005, n. 80);”.

 

     Art. 4. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 14 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. Requisiti professionali

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

4) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;

b) relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione:

1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

2) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alle materia dell’alimentazione o della somministrazione;

3) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

4) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 1), e lettera b) numero 1) è riconosciuto anche a chi abbia superato l’esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971, anche se non seguito dall’iscrizione al registro.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) numero 3) e lettera b) numero 3) è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all’estero, rispettivamente, l’attività commerciale o l’attività di somministrazione, purchè adeguatamente comprovata.

4. Ai cittadini degli stati membri dell’Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

5. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

6. Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale. 7. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) non si applicano ai circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati), salvo il caso in cui l’attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.

9. Con il regolamento di cui all’articolo 3, la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti; b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale;

c) i titoli di studio di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e comma 1, lettera b), numero 2.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 16 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione. 2. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

3. L’attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle disposizione previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

4. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-

sanitaria. 5. Ai fini di cui al comma 4 per locali dell’esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.”.

     2. Il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.”.

     3. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“4 bis. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 18 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 18. Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune. 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell’insediamento al regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005 ovvero agli strumenti urbanistici di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) ancora vigenti, ed alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 3.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d’utenza interessato dall’insediamento. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. 6. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

7. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il comune provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il comune non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.

8. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del titolo abilitativo edilizio inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.

9. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

10. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.”.

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 28/2005

     1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 16, 17 e 18 e gli empori polifunzionali di cui all’articolo 20, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copia della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 del d.l. 223/2006 anche al comune e all’azienda unità sanitaria locale (USL) competenti per territorio.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all’interno del centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti alla dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 16, comma 1.”.

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 22 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 22. Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione stabilisce, in particolare:

a) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 16, comma 1;

b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;

c) le norme sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita; d) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1;

e) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza; f) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita, anche in riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio regionale;

g) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto degli eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a); h) i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;

i) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all’inserimento all’interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;

j) i criteri per l’apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;

k) le modalità per l’attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;

l) il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 63;

m) il contenuto della comunicazione di cui all’articolo 92, comma 2.”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’autorizzazione per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di cui al comma 1.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. L’autorizzazione per punti esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto della programmazione comunale di cui all’articolo 28.”.

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“4 bis. La vendita di caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi è consentita senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a).”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 26 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 26. Esenzione dall’autorizzazione

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;

g) la vendita di quotidiani e periodici all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità;

h) la vendita di quotidiani e periodici negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.”.

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 27 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 27. Indirizzi regionali

1. Per la definizione della programmazione di cui all’articolo 28 il comune tiene conto dei seguenti indirizzi:

a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;

b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;

c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;

d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore;

e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;

f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.”.

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 28 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 28. Programmazione comunale

1. Il comune, sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 27 e previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definisce la programmazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi.

2. In mancanza della programmazione comunale, qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l’autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti all’articolo 24.”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all’articolo 40, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;”.

     2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 40;”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a dichiarazione di inizio di attività, se effettuato in forma itinerante.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1.”.

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente comma:

“4 bis. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.”.

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 35 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante

1. L’esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

3. La dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1 abilita anche: a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.”.

 

     Art. 20. Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 36 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 36. Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

3. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.”.

 

     Art. 21. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 37 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 37. Fiere e fiere promozionali

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.”.

 

     Art. 22. Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 39 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 39. Esercizio dell’attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.

2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo.”.

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all’articolo 45, è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.”.

     2. Il comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.”.

 

     Art. 24. Inserimento dell’articolo 42 bis nella l.r. 28/2005

     1. Dopo l’articolo 42 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 42 bis. Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all’articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all’adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;

b) vocazione delle diverse aree territoriali;

c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;

d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all’impatto ambientale ed all’adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell’ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l’insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.”.

 

     Art. 25. Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 43 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 43. Abilitazione all’esercizio dell’attività

1. L’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione definisce il contenuto della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1.

3. I requisiti di cui all’articolo 42, comma 2 e 42 bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.”.

 

     Art. 26. Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 45 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 45. Attività temporanea

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l’attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l’attività di somministrazione.

3. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.

4. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006.

5. Per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di cui al comma 1, nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.

6. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.”.

 

     Art. 27. Abrogazione dell’articolo 46 della l.r. 28/2005

     1. L’ articolo 46 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 28. Abrogazione dell’articolo 47 della l.r. 28/2005

     1. L’ articolo 47 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 29. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 48 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 48. Attività non soggette a requisiti comunali

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 42 bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

c) negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20;

d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;

f) al domicilio del consumatore;

g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2. Le attività di cui al comma 1, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione.”.

 

     Art. 30. Sostituzione dell’articolo 49 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 49 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 49. Somministrazione mediante distributori automatici

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.

2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di somministrazione.

3. E’ vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/2005

     1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “g) per impianto ad uso privato si intende:

1) tutte le attrezzature fisse. senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle amministrazioni pubbliche;

2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad oggetto sociale l’attività di autotrasporto;

3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione;”.

     2. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005, le parole: “capacità non superiore a 9000 litri”, sono sostituite con le seguenti: “capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi”.

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 28/2005

     1. Al comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 28/2005, dopo le parole: “parzialmente montani di cui all’allegato 1”, sono inserite le seguenti “ed agli articoli 3 bis e 10 bis”.

 

     Art. 33. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli impianti di cui al comma 1 aventi una superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico – sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle autocaravan, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Negli impianti di distribuzione di carburanti può essere esercitata l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni specifiche e della programmazione comunale di cui agli articoli 28 e 42 bis. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione di inizio di attività sono presentate contestualmente dal titolare dell’autorizzazione e dal gestore dell’impianto.”.

     3. Il comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 non può essere ceduto separatamente dall’autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti.”.

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 28/2005

     1. La rubrica dell’articolo 55 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti”.

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 28/2005 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità dell’impianto a quanto disposto all’articolo 54, comma 1 e, nel caso di superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati, anche a quanto disposto all’articolo 54, comma 1 bis.”.

“1 ter. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 57, comma 3, lettera b) è subordinato alla verifica della conformità dell’impianto a quanto disposto all’articolo 54, comma 1 bis, nel caso di superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati.”.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Gli impianti esistenti possono dotarsi anche delle attività economiche accessorie integrative di cui all’articolo 54, comma 3 nonché, degli impianti igienico – sanitari di cui dell’articolo 54, comma 1 bis.”.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli impianti soggetti alla ristrutturazione sulla stessa area di cui all’articolo 57, comma 3, lettera b), qualora abbiano una superficie complessiva non inferiore a 3.500 metri quadrati si dotano degli impianti igienico-sanitari di cui all’articolo 54, comma 1 bis.”.

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, che il titolare presenta al comune e all’ufficio competente dell’agenzia delle dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione.”.

 

     Art. 37. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 7 dell’articolo 58 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 57, comma 1, soggette a dichiarazione di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane.”.

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall’articolo 55, commi 1, 2 e 3.”.

     2. Il comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. L’attivazione di contenitori–distributori mobili ad uso privato di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h), è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione; il titolare dell’attività, contestualmente alla dichiarazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.”.

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. L’attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h), all’interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a previa comunicazione al comune competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell’attivazione; il titolare dell’attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività , integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell’articolo1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101.”.

 

     Art. 39. Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 63 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 63. Esercizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della dichiarazione.”.

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 1 dell’articolo 66 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 63 è presentata al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.”.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuta presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 63.”.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 63 è presentata al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.”.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 71 della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.”.

 

     Art. 44. Sostituzione dell’articolo 73 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 73 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 73. Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un’attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.”.

 

     Art. 45. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 3 dell’articolo 74 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.”.

 

     Art. 46. Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 75 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 75. Affidamento di reparto

1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14, dandone comunicazione al comune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.”.

 

     Art. 47. Sostituzione dell’articolo 77 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 77 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 77. Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche

1. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

2. Il subingresso in un’autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell’articolo 38, comma 1, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.”.

 

     Art. 48. Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 81 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 81. Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti che il comune stabilisce.

2. Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

3. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, sia nei periodi di minore che in quelli di maggiore afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura obbligatoria per turno, da rendere noti al pubblico ai sensi dell’articolo 85, comma 1.

4. Gli esercizi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l’orario dell’attività prevalente.

5. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari stabiliti dal comune ai sensi del presente articolo.”.

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 85 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 1 dell’articolo 85 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura e l’eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.”.

 

     Art. 50. Modifiche all’articolo 86 della l.r. 28/2005

     1. Al comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 28/2005, dopo le parole: “gli esercizi specializzati nella vendita di bevande”, sono inserite le seguenti: “caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili”.

 

     Art. 51. Sostituzione dell’articolo 95 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 95 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 95. Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione individua le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione.”.

 

     Art. 52. Sostituzione dell’articolo 96 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 96 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 96. Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono esser distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’articolo 95 non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90.”.

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 101 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 101 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Negli esercizi di cui all’articolo 18 bis, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico–sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.”.

 

     Art. 54. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 102 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2 del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all’articolo 18 bis, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.”.

 

     Art. 55. Modifiche all’articolo 103 della l.r. 28/2005

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. In luogo delle sanzioni di cui all’articolo 10 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.” [2].

 

     Art. 56. Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 1 dell’articolo 104 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 104 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.”.

 

     Art. 57. Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/2005

     1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005, le parole: “comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 3 bis”.

     2. Al comma 4 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005, le parole: “comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 3 bis”.

     3. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente:

“a) effettua le modifiche di cui all’articolo 57 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività;”.

     4. Il comma 6 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 57 senza autorizzazione od omettendo la dichiarazione di inizio di attività, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio di attività.”.

 

     Art. 58. Modifiche all’articolo 106 della l.r. 28/2005

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 106 della l.r. 28/2005, dopo le parole: “superiore ad un anno”, sono aggiunte le seguenti: “salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine”.

 

     Art. 59. Sostituzione dell’articolo 107 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 107 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 107. Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 70;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, la dichiarazione di inizio di attività cessa di produrre effetti giuridici.”.

 

     Art. 60. Sostituzione dell’articolo 108 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 108 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 108. Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono: a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 71.

2. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 71.”.

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005

     1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 109 della l.r. 28/2005, dopo le parole: “superiore a dodici mesi”, sono aggiunte le seguenti: “salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine”.

 

     Art. 62. Sostituzione dell’articolo 110 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 110 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 110. Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111 e 111 bis, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 e da tale data sono abrogate:

a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”);

c) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti alla presente legge.

3. Fino all’approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Dalla data di cui al comma 1 il contenuto dell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114”), mantiene efficacia per i comuni inseriti nell’elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all’articolo 80.”.

 

     Art. 63. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 28/2005

     1. Il comma 2 dell’articolo 111 della l.r. 28/2005 è abrogato.

     2. Il comma 3 dell’articolo 111 della l.r. 28/2005 è abrogato.

     3. Il comma 4 dell’articolo 111 della l.r. 28/2005 è abrogato.

     4. Il comma 8 dell’articolo 111 della l.r. 28/2005 è abrogato.

     5. Il comma 9 dell’articolo 111 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “9. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991 ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti comunali emanati ai sensi dell’articolo 42 bis.”.

     6. Dopo il comma 9 dell’articolo 111 della l.r. 28/2005, è aggiunto il seguente:

“9 bis. A decorrere dal 1° luglio 2007 i comuni provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 42 bis. Fino all’approvazione degli atti di cui all’articolo 42 bis rimangono in vigore gli atti di programmazione comunale già approvati.”.

 

     Art. 64. Inserimento dell’articolo 111 bis nella l.r. 28/2005

     1. Dopo l’articolo 111 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“Art. 111 bis. Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 si applicano le disposizioni in materia di :

a) vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate;

b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate:

a) la legge regionale 19 luglio 1982, n. 61 (Indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione nel territorio dei punti di vendita di giornali e riviste);

b) la legge regionale 9 settembre 1991, n. 48 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 61/82 concernente la programmazione dei punti di vendita di giornali e riviste);

c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche).

3. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l’autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell’operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.”.

 

     Art. 65. Abrogazione dell’articolo 112 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 112 della l.r. 28/2005 è abrogato.

 

     Art. 66. Sostituzione dell’articolo 113 della l.r. 28/2005

     1. L’articolo 113 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 113. Disapplicazione di disposizioni statali

1. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:

1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;

2) 15, commi 7, 8 e 9;

3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del d.m. 375/1988;

2. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1 cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all’articolo 43, e 9, comma 3;

b) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).

3. Dalla data di cui all’articolo 111 bis, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);

b) gli articoli 28, commi 17 e 30, comma 5 del d.lgs. 114/1998.”.


[1] Abrogata dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[2] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19 settembre 2007, n. 30.