Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.6 fiere, mercati e commercio |
Data: | 29/09/2003 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). |
§ 4.6.38 - L.R. 29 settembre 2003, n. 52. [1]
Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
(B.U. 8 ottobre 2003, n. 41).
Art. 1. Inserimento dell’articolo 10 bis nella
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. Sanzioni.
1. In caso di accertamento della violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva dell’esercizio, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del
2. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 11 bis, comma 1, del
3. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 16 bis del rego
[1] Legge abrogata dall’art. 110 della