§ 4.6.38 - L.R. 29 settembre 2003, n. 52.
Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 fiere, mercati e commercio
Data:29/09/2003
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).


§ 4.6.38 - L.R. 29 settembre 2003, n. 52. [1]

Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(B.U. 8 ottobre 2003, n. 41).

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

     1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

     “Art. 10 bis. Sanzioni.

     1. In caso di accertamento della violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva dell’esercizio, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il comune in cui l’esercizio ha sede dispone la chiusura dell’esercizio per un periodo da due a quindici giorni.

     2. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 11 bis, comma 1, del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”), aggiunto dall’articolo 2 del regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3000,00.

     3. Chiunque viola le disposizioni dell’articolo 16 bis del regol. reg. 4/1999, aggiunto dal regol. reg. 5/2000 e modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 26/R, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3000,00.”


[1] Legge abrogata dall’art. 110 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, con la decorrenza ivi indicata.