§ 4.1.212 - L.R. 29 luglio 2003, n. 38.
Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuenza e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:29/07/2003
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 34/1994).
Art. 2.  (Formazione dei piani generali di bonifica – Parere delle Autorità di ambito ottimale e delle Autorità di bacino - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 34/1994).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 34/1994).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 34/1994).
Art. 5.  (Modifica all’articolo 17 della l.r. 34/1994).
Art. 6.  (Modifica all’articolo 20 della l.r. 34/1994).
Art. 7.  (Modifica all’articolo 24 della l.r. 34/1994).


§ 4.1.212 - L.R. 29 luglio 2003, n. 38. [1]

Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuenza e della programmazione delle opere. Modifiche agli articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

(B.U. 6 agosto 2003, n. 30).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 34/1994).

     1. Al termine del comma 8 dell’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), è aggiunto di seguito il seguente periodo: “Ai fini della difesa del suolo i piani di bonifica sono riferiti alle attività di manutenzione e di gestione delle opere esistenti ed efficaci per l’equilibrio idrogeologico, idraulico, idraulico costiero e ricomprendono tutte le opere definite e programmate dagli strumenti di bacino e dagli strumenti di governo del territorio in attuazione degli indirizzi di bacino.”

 

     Art. 2. (Formazione dei piani generali di bonifica – Parere delle Autorità di ambito ottimale e delle Autorità di bacino - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 34/1994).

     1. Al termine del comma 9 dell’articolo 10 della l.r. 34/1994, è aggiunto di seguito il seguente periodo: “Prima della deliberazione le province acquisiscono, anche tramite apposita conferenza di servizi, i pareri delle competenti Autorità di ambito ottimale e Autorità di bacino.”

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 34/1994).

     1. L’articolo 14 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

     “Art. 14. (Istituzione).

     1. I consorzi di bonifica sono istituiti o soppressi con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le province competenti, le comunità montane e i comuni interessati per territorio. A tal fine la Giunta regionale, allo scopo di acquisire i pareri suddetti, convoca un.apposita conferenza dei cui esiti è dato atto nella proposta al Consiglio regionale.

     2. Il Consiglio regionale può istituire un consorzio per ogni comprensorio di bonifica. Per esigenze motivate può attribuire le competenze di più comprensori limitrofi ad un solo consorzio ovvero alla comunità montana, anche in deroga, in questo secondo caso, alle condizioni di cui all’articolo 53, comma 2 e comma 4.

     3. Nei comprensori nei quali non siano costituiti consorzi di bonifica, le competenze della presente legge, se non esercitate da consorzi o comunità montane limitrofe ai sensi del comma 2, sono attribuite alle province. Qualora un comprensorio sia situato nel territorio di più province, si applicano l’articolo 11, comma 3 e i relativi provvedimenti attuativi.

     4. In caso di modificazioni dei comprensori, il Consiglio regionale delibera, in conformità con il presente articolo, le modificazioni dei consorzi interessati, compresa l’eventuale soppressione.”

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 34/1994).

     1. L’articolo 16 della l.r. 34/1994, è così sostituito:

     “Art. 16. (Contributo consortile).

     1. Il contributo consortile costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo 4, comma 1, lettera b), nonché per le spese di funzionamento del consorzio.

     2. L’ammontare del contributo consortile è determinato, con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile.

     3. A tal fine il consorzio elabora un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina per ciascun immobile l’indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale.

     4. Il contributo consortile costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     5. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica o agli altri soggetti competenti come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica e gli altri enti competenti provvedono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, al censimento degli scarichi.

     6. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) sono esentati dal pagamento del contributo consortile connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue, fermi restando gli altri obblighi contributivi se dovuti per le attività effettuate ai sensi della presente legge.

     7. I gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 81/1995 e i comuni per l’eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. 11-5-1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sono tenuti a contribuire alle spese dei consorzi di bonifica, o degli altri soggetti competenti, in relazione al beneficio tratto, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. A tal fine entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica, le comunità montane e le province interessate provvedono all’adeguamento dei vigenti piani di classifica.

     8. I consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti stipulano, entro il 31 dicembre 2003, una convenzione con la competente Autorità di ambito ottimale di cui alla l.r. 81/1995 o, qualora esistenti, con le gestioni dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

     9. La convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche da cui il servizio idrico integrato e i comuni traggono beneficio per l’esercizio delle proprie competenze.

     10. La convenzione, sulla base dei nuovi piani di classifica, stabilisce i criteri per determinare annualmente il costo del servizio da corrispondersi, a titolo di contributo alle spese consortili, al consorzio di bonifica o all’ente competente da parte del gestore del servizio idrico integrato o dei soggetti gestori di cui all’articolo 10, comma 3 della l. 36/1994 e dei comuni.

     11. La convenzione entra in vigore dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di stipula.

     12. La convenzione stipulata a norma del presente articolo entra a far parte integrante della convenzione disciplinata dall’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36) ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato. In prima attuazione, tale convenzione è redatta sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     13. Il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, è riscosso tramite avviso bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge."

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 34/1994).

     1. Dopo il comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 34/1994 è aggiunto il seguente comma:

     “8 bis. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, si dà annuncio del loro svolgimento con pubblicazione nell’albo pretorio dei comuni interessati, con avviso da pubblicarsi su almeno due quotidiani a diffusione locale e tramite manifesti.”

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 34/1994).

     1. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

     “1. Il consiglio dei delegati è composto da un numero di membri stabilito dallo statuto del consorzio, dei quali il 51 per cento eletto dai consorziati e il 49 per cento nominati dalla provincia competente tra gli amministratori e i consiglieri dei comuni rientranti anche parzialmente nell’ambito territoriale del comprensorio di bonifica.”

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 34/1994).

     2. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 34/1994 è sostituito dal seguente:

     “3. Il 51 per cento dei membri della deputazione è nominato tra i delegati eletti dai consorziati, il restante 49 per cento tra i delegati nominati dalla provincia.”


[1] Abrogata dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 79.