§ 3.2.42 - L.R. 12 agosto 1991, n. 41.
Esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/08/1991
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Competenze della Regione.
Art. 3.  Organizzazione della Regione.
Art. 4.  Personale.
Art. 5.  Comitato Tecnico Scientifico Regionale.
Art. 6.  Conferenza sui rischi industriali e pareri preventivi.
Art. 7.  Attività industriali esistenti: dichiarazione.
Art. 8.  Attività industriali esistenti: notifica.
Art. 9.  Nuove attività industriali: dichiarazione.
Art. 10.  Nuove Attività Industriali: notifica.
Art. 11.  Flussi informativi.
Art. 12.  Formazione e aggiornamento.
Art. 13.  Funzioni di vigilanza e ispezione.
Art. 14.  Sanzioni.
Art. 15.  Oneri finanziari.


§ 3.2.42 - L.R. 12 agosto 1991, n. 41. [1]

Esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.

(B.U. 21 agosto 1991, n. 50).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione dal DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni concernente «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987», al fine di perseguire i necessari obiettivi di sicurezza generale nella progettazione, realizzazione e gestione delle attività industriali in attuazione del D.P.C.M. 31 marzo 1989 e delle Direttive CEE 24 giugno 1982, n. 501 e 13 marzo 1987, n. 216.

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

     1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, le competenze attribuite alla Regione sono individuate come segue:

     a) partecipare all'attività degli organi consultivi indicati nell'art. 15 del DPR 175/88;

     b) ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all'art. 6 nonché i progetti di nuovi impianti di cui all'art. 9 del predetto DPR 175/88;

     c) formulare in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche mediante l'istituzione di apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati;

     d) trasmettere la dichiarazione del fabbricante corredata dalle eventuali osservazioni di cui alla lettera c) alle Autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;

     e) chiedere, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;

     f) comunicare ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c) ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

     g) vigilare affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti.

     2. La Regione inoltre:

     2.1 esercita le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui al terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 175/88 anche al fine della formulazione del parere nell'ambito della conferenza prevista dall'art. 18 dello stesso DPR;

     2.2 prescrive l'obbligo di notifica alle aziende ove ricorrano le condizioni di cui al quinto comma dell'art. 4 del DPR 175/88;

     2.3 in caso di accadimento di incidente rilevante, svolge le attività di cui al terzo e quarto comma dell'art. 10 del DPR n. 175/88 conseguenti alla ricezione delle informazioni trasmesse al Prefetto ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del citato Decreto. Tali funzioni sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale;

     2.4 acquisisce le conclusioni ministeriali sui rapporti di sicurezza, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 del DPR n. 175/88, anche allo scopo di provvedere alla vigilanza nello svolgimento dell'attività industriale;

     2.5 riceve dal Prefetto le informazioni sui piani di emergenza esterna ai sensi del terzo comma dell'art. 17 del citato DPR 175/88;

     2.6 svolge e promuove studi e ricerche sull'analisi del rischio, con particolare riferimento all'uso delle tecnologie e dei processi produttivi più sicuri, alla diminuzione della produzione di rifiuti tossici e nocivi, alla introduzione nelle fasi produttive di migliori standard di sicurezza per la salute e per l'ambiente, alla promozione dell'informazione e della partecipazione;

     2.7 svolge, altresì, ogni altra attività connessa all'esercizio delle competenze attribuite;

     2.8 favorisce l'introduzione di misure di sicurezza nelle piccole aziende che ricadono nel campo di applicazione del DPR 175/88 anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti contenenti interventi a carattere finanziario.

 

     Art. 3. Organizzazione della Regione.

     1. Le competenze indicate al precedente art. 2 sono esercitate dalla Giunta regionale che, a tale fine, si avvale:

     a) del Comitato Tecnico Scientifico Regionale;

     b) della Conferenza sui rischi industriali.

 

     Art. 4. Personale.

     1. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, la Giunta Regionale provvede attraverso gli ordinari strumenti di gestione e reclutamento del personale di cui alla L.R. 21 agosto 1989, n. 51 «Testo unico delle leggi sul personale», previo eventuale adeguamento delle disponibilità di posti d'organico.

     2. In sede di prima applicazione e fino a quando non sia stato integrato l'organico per l'acquisizione delle necessarie competenze tecniche e amministrative, la Giunta regionale assicura l'assolvimento dei compiti della presente legge attraverso:

     a) la mobilità anche a carattere intercompartimentale;

     b) l'attivazione dell'istituto del comando di operatori laureati e tecnici anche del servizio sanitario in conformità di quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

 

     Art. 5. Comitato Tecnico Scientifico Regionale.

     1. Presso il Dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale è costituito il Comitato Tecnico Scientifico Regionale, presieduto dal Presidente della Giunta stessa o da suo delegato.

     2. Esso svolge compiti consultivi e di supporto tecnico ed, in particolare, coadiuva la Giunta regionale nelle valutazioni dei rischi di incidenti rilevanti e nell'analisi dei progetti di nuovi impianti o delle modifiche di quelli esistenti.

     3. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti e per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali, le dotazioni numeriche e la composizione organizzativa del Comitato Tecnico Scientifico Regionale sono come di seguito definite:

     - n. 3 operatori in servizio presso il Dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale;

     - n. 1 operatore del Dipartimento ambiente della Giunta regionale;

     - n. 12 operatori del servizio sanitario nazionale;

     - n. 3 esperti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Ispettorato regionale della Toscana;

     - n. 1 esperto dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro  - Dipartimento provinciale della Toscana.

     4. Il Comitato Tecnico Scientifico Regionale può essere integrato da esperti scelti nell'ambito degli organismi pubblici e privati di provata qualificazione scientifica o nell'ambito dei Dipartimenti interessati della Giunta regionale.

     5. La Giunta regionale può richiedere al Comitato Tecnico Scientifico Regionale il sopporto tecnico per l'istruttoria relativa alle aziende soggette alla dichiarazione.

     6. Ai componenti del citato Comitato Tecnico, con esclusione dei dipendenti della Regione, è corrisposto un gettone di presenza di L. 50.000 al lordo delle ritenute fiscali, per ogni giornata di effettiva presenza alle relative sedute. Eventuali adeguamenti di tale importo potranno essere determinati con provvedimento della Giunta Regionale.

     7. Agli stessi componenti compete inoltre il rimborso delle spese sostenute ed il trattamento di missione, alle condizioni e con le modalità previste per il personale della Regione appartenente alla seconda qualifica dirigenziale.

     8. Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze e delle missioni, sottoscritte dal Presidente di cui al primo comma.

 

     Art. 6. Conferenza sui rischi industriali e pareri preventivi.

     1. La Giunta regionale, prima dell'emanazione dei propri atti o provvedimenti, convoca un'apposita Conferenza degli Organismi pubblici interessati per l'acquisizione di pareri obbligatori da parte degli intervenuti relativamente alle attività industriali di cui agli articoli 7 e 9.

     2. La Conferenza, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è composta da:

     - Enti locali, nel territorio dei quali sono insediate imprese soggette agli obblighi del D.P.R. n. 175/88;

     - Unità Sanitarie Locali: Servizi di Igiene, prevenzione e attività sanitarie di comunità - Servizi di sanità pubblica e tutela dell'ambiente - Servizi di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi multizonali di prevenzione ambientale - Unità operative autonome di igiene ambientale, di cui all'allegato n. 6 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61;

     - Prefetture;

     - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro;

     - Ispettorati Provinciali dei Vigili del Fuoco;

     - Organismi Pubblici interessati.

     3. La Giunta regionale, prima dell'emanazione dei propri atti e provvedimenti, richiede un parere sulle risultanze istruttorie alle categorie imprenditoriali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni ambientaliste che possono pronunciarsi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 7. Attività industriali esistenti: dichiarazione.

     1. L'esercizio dei compiti connessi con la dichiarazione di cui all'art. 6 del DPR 175/88 per attività già esistenti al momento di entrata in vigore del decreto stesso, viene svolto dalla Giunta regionale che si avvale del Comitato Tecnico Scientifico Regionale e dei servizi territoriali delle UU.SS.LL. di cui all'art. 6.

     2. Tali compiti riguardano in particolare:

     a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione;

     b) la verifica formale di corrispondenza;

     c) l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;

     d) la verifica sostanziale delle informazioni anche tramite ispezioni collegiali sull'impianto;

     e) la valutazione tecnica della sicurezza e del livello di rischio di incidenti rilevanti.

     3. La Giunta regionale indica il termine per l'acquisizione delle informazioni di cui al punto c) del secondo comma - intendendosi prorogate le scadenze di cui al quarto comma - e adotta i relativi provvedimenti formulando osservazioni circa le misure integrative o modificative, nonché indicando al fabbricante i tempi per l'adeguamento. Tali provvedimenti sono trasmessi ai soggetti istituzionali interessati ed, in particolare, al Sindaco ed al Prefetto.

     4. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere emanati entro 180 giorni dal ricevimento della dichiarazione.

     5. La Giunta regionale provvede in via prioritaria all'esame delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 31 marzo 1991 facendo riferimento al grado di pericolosità delle sostanze denunziate.

 

     Art. 8. Attività industriali esistenti: notifica.

     1. Al fine di concorrere alla espressione del parere di competenza sulle aziende soggette a notifica, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 175/88 ed istruite in sede Ministeriale, così come previsto dai commi quarto e quinto dell'art. 18 dello stesso D.P.R. ed in riferimento ai propri compiti di vigilanza, la Giunta regionale effettua una preistruttoria sulle aziende interessate, secondo quanto previsto al secondo comma del precedente articolo.

     2. A tale scopo la Giunta regionale si avvale altresì dei servizi territoriali delle UU.SS.LL. di cui al secondo comma dell'art. 6.

 

     Art. 9. Nuove attività industriali: dichiarazione.

     1. Tutti i fabbricanti che intendono costruire, ampliare, modificare, attivare impianti o nuove attività industriali ricadenti nell'ambito di applicazione degli articoli 6 e 7, secondo comma, del D.P.R. 175/88 devono presentare alla Giunta regionale la dichiarazione.

     2. Sulle nuove attività industriali per le quali venga presentata la dichiarazione si dà corso alla istruttoria in sede regionale così come previsto dal primo e secondo comma dell'art. 7.

     3. La Giunta regionale, avvalendosi delle strutture operative previste dalla presente legge, entro 60 giorni dalla ricezione, formula osservazioni e proposte integrative sui progetti ricevuti anche tramite convocazione della Conferenza di cui all'art. 6.

     4. Le scadenze temporali di cui al comma precedente si intendono interrotte ad ogni richiesta di ulteriore documentazione da parte della Giunta con le modalità previste al terzo comma dell'art. 7.

     5. La Giunta regionale trasmette la dichiarazione, corredata dalle osservazioni e proposte integrative formulate, al Sindaco e alle Autorità competenti nei casi previsti dal sesto comma dell'art. 9 del D.P.R. 175/88, dall'articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, dall'articolo 5, quarto comma, del D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

     6. Per l'emanazione degli atti amministrativi di sua competenza, il Sindaco acquisisce le conclusioni dell'istruttoria della Giunta regionale.

     7. Dopo la realizzazione degli impianti, e prima della loro attivazione, il fabbricante richiede al Sindaco il certificato di agibilità, dandone comunicazione alla Giunta regionale.

     8. La Giunta regionale può richiedere al fabbricante ulteriori copie della dichiarazione qualora ciò si renda necessario per l'inoltro alle Autorità competenti al rilascio di autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale.

 

     Art. 10. Nuove Attività Industriali: notifica.

     1. Tutti i fabbricanti che intendono costruire, modificare, attivare impianti o nuove attività industriali ricadenti nell'ambito di applicazione degli articoli 4, 5 e del secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. 175/88 devono presentare alla Giunta regionale copia della notifica.

     2. Per le attività industriali di cui al precedente comma la Giunta regionale svolge una preistruttoria sul rapporto di sicurezza ricevuto in copia, in analogia con quanto disposto dall'articolo 8.

     3. Quando il fabbricante soggetto a notifica intenda corredare quest'ultima della perizia giurata di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del DPR 175/88, deve darne notizia anche alla Giunta regionale.

 

     Art. 11. Flussi informativi.

     1. E' istituito l'«Archivio regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante».

     2. L'archivio di cui al precedente comma è tenuto dalla Giunta regionale che ne cura l'implementazione e l'aggiornamento.

     La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il primo trimestre di ogni anno, una relazione contenente la sintesi delle informazioni dell'archivio nonché il resoconto dell'attività svolta in relazione alle notifiche e alle dichiarazioni.

     3. La Giunta regionale, avvalendosi anche del CEDOC (Centro regionale Documentazione) di cui al Regolamento 18 gennaio 1991, n. 1, realizza:

     a) collegamenti informativi con i Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro;

     b) il collegamento con banche dati nazionali ed estere in materia di incidenti rilevanti.

     4. La Giunta regionale, fermo restando le competenze di cui all'art. 2, provvede a fornire ai soggetti istituzionali competenti i dati e le informazioni emersi dall'analisi della dichiarazione e della notifica e dalle valutazioni conclusive. Dell'avvenuto deposito presso i Comuni e le Prefetture competenti viene data notizia mediante pubblicazione sui quotidiani regionali e locali a maggiore diffusione.

     La trasmissione di tali notizie è finalizzata alla realizzazione di:

     a) adeguata informazione alla popolazione a cura del Sindaco in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Ministero dell'Ambiente 20 maggio 1991;

     b) predisposizione dei piani di emergenza esterni a cura del Prefetto;

     c) predisposizione dell'interventario nazionale delle attività industriali nell'ambito di incidenti rilevanti e della banca dati a cura dei Ministeri della Sanità e dell'Ambiente.

 

     Art. 12. Formazione e aggiornamento.

     1. Con propri provvedimenti la Giunta regionale promuove iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte agli operatori regionali e dei servizi territoriali delle UU.SS.LL. di cui al secondo comma dell'art. 6, finalizzate alla acquisizione di conoscenze tecniche necessarie alla realizzazione di quanto contenuto nella presente legge.

 

     Art. 13. Funzioni di vigilanza e ispezione.

     1. La Regione esercita l'attività di vigilanza e ispezione in materia di rischi di incidenti rilevanti, ai sensi degli artt. 16, 19 e 20 del D.P.R. 175/88, avvalendosi, di norma, dei servizi territoriali delle UU.SS.LL. di cui al secondo comma dell'art. 6. Resta ferma la facoltà della Giunta regionale di vigilare direttamente sugli impianti.

     2. Gli operatori incaricati dalla Giunta regionale di svolgere le funzioni di cui al terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 175/88, assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in riferimento al terzo comma dell'art. 57 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447 «Approvazione del codice di procedura penale», nonché esercitano il diritto di accesso.

 

     Art. 14. Sanzioni.

     1. Fermo retando quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 175/88, qualora si accerti che negli impianti non sono rispettate le misure di sicurezza contenute nella dichiarazione o formulate dalla Regione ai sensi dell'art. 2, il Presidente della Giunta Regionale diffida il fabbricante ad adottare le necessarie misure. La Giunta Regionale concede un termine per l'adempimento non superiore a 60 giorni, prorogabile per giustificati e comprovati motivi.

     2. Il Presidente della Giunta Regionale, in caso di inadempienza, ordina la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento alle misure di cui al precedente comma e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

     3. Qualora al termine del periodo di sospensione gli impianti non risultino ancora adeguati alle misure di sicurezza, il Presidente della Giunta Regionale ordina la chiusura dell'impianto e, ove è possibile, del singolo reparto.

 

     Art. 15. Oneri finanziari.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte per l'anno 1991 con la variazione di bilancio di cui al successivo comma.

     2. Al bilancio di previsione 1991 è apportata per analogo importo la seguente variazione agli stati di previsione della competenza e della cassa:

     (omissis).

     3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio che, per quanto concerne le spese di investimento, istituirà apposito capitolo con la denominazione «Spese di investimento per oneri relativi alla attuazione della L.R.: "Esercizio delle competenze regionali in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175"».

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 19 della L.R. 20 marzo 2000, n. 30, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 16 della stessa L.R. 30/2000.