Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 20/03/2000 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Funzioni regionali. |
Art. 3. Piano regionale di intervento. |
Art. 4. Piano di emergenza esterno. |
Art. 5. Funzioni provinciali. |
Art. 6. Funzioni comunali. |
Art. 7. Sistema informativo regionale. |
Art. 8. Stabilimenti esistenti - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza. |
Art. 9. Nuovi stabilimenti. |
Art. 10. Raccordo con la VIA. |
Art. 11. Informazioni sulle misure di sicurezza. |
Art. 12. Garante dell'informazione. |
Art. 13. Consultazione della popolazione. |
Art. 14. Misure di controllo. |
Art. 15. Sanzioni amministrative. |
Art. 16. Norma transitoria. |
Art. 17. Disposizioni finanziarie. |
Art. 18. Modifiche di norme. |
Art. 19. Abrogazione di norme. |
§ 5.4.96 - L.R. 20 marzo 2000, n. 30.
Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti.
(B.U. 30 marzo 2000, n. 13).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione Toscana con la presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione disciplina in particolare:
a) l' esercizio delle funzioni istruttorie, finalizzate all'emanazione dei provvedimenti conclusivi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, nonché l'adozione dei provvedimenti stessi, nei tempi e con le modalità procedimentali previste dalla presente legge;
b) lo svolgimento dell'istruttoria tecnica in maniera coordinata da parte di tutti gli organi tecnici in essa coinvolti, ed in particolare dell'ARPAT rispetto al Comitato tecnico regionale previsto dall'articolo 20 del
c) lo scambio, tra i gestori degli stabilimenti in cui si svolgono attività a rischio di incidente rilevante, delle informazioni finalizzate alla prevenzione del rischio, nonché tra i gestori e le pubbliche amministrazioni competenti all'adozione degli interventi disciplinati dalla presente legge, al fine dell'eliminazione o limitazione del rischio stesso, nonché alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
d) l'informazione e la consultazione della popolazione residente in aree interessate da attività a rischio di incidente rilevante;
e) il raccordo con il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale disciplinato dalla
f) lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante.
3. La Regione promuove la semplificazione delle procedure disciplinate dal titolo II della presente legge, anche nel rispetto dei criteri statali di indirizzo, previsti dall'articolo 16, comma 1, lett. d) del Decreto.
Art. 2. Funzioni regionali.
1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 6. In particolare la Regione provvede:
a) alla individuazione nonché alla perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del Decreto;
b) all'adozione di appositi piani di intervento nelle aree individuate ai sensi della lettera a), nonché al coordinamento dello scambio delle informazioni fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del Decreto, situati nelle aree stesse;
c) all'adozione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui agli articoli 8 e 9, nonché alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti il rapporto di sicurezza;
d) all'approvazione, per gli stabilimenti di cui alla lettera c), di appositi piani di emergenza esterni, secondo quanto disposto dall'articolo 5;
e) all'individuazione degli stabilimenti, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possano essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, nonché all'accertamento dell'effettività dello scambio, tra i gestori, di informazioni relative all'effetto domino, in conformità con gli indirizzi statali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del Decreto;
f) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera c), nonché dall'articolo 25, del Decreto;
g) all’adozione, nell’ambito del regolamento di attuazione del titolo V della
h) [all'adozione del piano regionale previsionale previsto, in attuazione della
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'ARPAT, secondo quanto disposto ai sensi della
Art. 3. Piano regionale di intervento.
1. La Regione approva, anche sulla base dello studio di sicurezza integrato di cui al comma 3, sentiti gli enti locali interessati, un piano di intervento avente ad oggetto le misure atte ad eliminare o, qualora non sia possibile, a contenere o ridurre i fattori di rischio nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, alla individuazione ed alla perimetrazione delle aree di cui al comma 1, entro due mesi dalla pubblicazione delle linee-guida statali previste dall'articolo 13, comma 2, lettera d), del Decreto.
3. I gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 ed 8 del Decreto sono tenuti a predisporre, anche mediante apposito consorzio, uno studio di sicurezza integrato dell'area, sulla base delle procedure disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto, ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati entro 120 giorni
dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale approva il piano di intervento previsto dal comma 1, sentiti gli enti locali interessati, entro 120 giorni successivi alla trasmissione dello studio di sicurezza integrato dell'area di cui al comma 3.
5. Il piano regionale di intervento disciplinato dal presente articolo, è soggetto a riesame ad intervalli di tempo appropriati, e comunque non superiori a tre anni, al fine di procedere ad eventuali aggiornamenti che si rendano necessari. A tal fine, i gestori degli stabilimenti di cui al comma 3 sono tenuti altresì a fornire, alla Giunta regionale, tutte le informazioni e notizie, comunque da essi acquisite, che possano comportare variazioni ed adeguamenti del piano.
6. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione fornisce, da parte propria, ai gestori e agli enti locali interessati ogni informazione acquisita, ed utile per la valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell'area, in cui siano presenti sostanze pericolose.
Art. 4. Piano di emergenza esterno.
1. La Regione, entro 120 giorni dalla pubblicazione delle linee-guida previste dall'articolo 20 comma 4, del Decreto, d'intesa con il Prefetto e la Provincia e i comuni interessati, approva, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto, e dell'articolo 12, comma 2, dello stesso Decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 della presente legge, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
2. Ai fini del raggiungimento dell'intesa tra le Amministrazioni competenti, di cui al comma 1, la Regione può procedere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il piano di emergenza esterno è adottato previa consultazione della popolazione interessata, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 6, del Decreto, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, in conformità altresì con gli indirizzi di cui ai piani operativi regionali ed in conformità con le disposizioni della legge regionale in materia di protezione civile [3].
4. Il piano di cui al presente articolo deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'Allegato IV, punto 2, del Decreto, e contenere le misure atte a:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l'uomo e l'ambiente ed i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
d) provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente, dopo un incidente rilevante.
5. Ai fini della predisposizione del piano disciplinato dal presente articolo, la Regione si avvale dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della
6. Il piano di emergenza esterno è comunicato, contestualmente all'approvazione, al Ministero dell'ambiente e al Dipartimento della protezione civile. Esso deve essere riesaminato ad intervalli di tempo appropriati, non superiori, in ogni caso, a tre anni; deve essere inoltre sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, previste dalle leggi vigenti. La revisione eventuale deve tener conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottarsi in caso di incidenti rilevanti. Dell'eventuale revisione è data comunicazione al Ministero dell'Ambiente e al Dipartimento della protezione civile.
Art. 5. Funzioni provinciali.
1. Sono di competenza provinciale le funzioni relative:
a) alla partecipazione alle intese con la Regione, finalizzate all'approvazione dei piani di emergenza esterni, di cui all'articolo 4;
b) alla definizione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento e ai sensi dell’articolo 51 della
c) alla diffusione, presso la popolazione interessata, delle informazioni inerenti i piani di emergenza esterni nonché le misure eventualmente adottate con il piano regionale disciplinato dall'articolo 3.
Art. 6. Funzioni comunali.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto, e dagli articoli 3 e 4 della presente legge, i Comuni svolgono i compiti relativi alla diffusione delle informazioni sulle attività a rischio di incidente rilevante, secondo quanto disposto dall'articolo 11 [5].
Art. 7. Sistema informativo regionale.
1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle funzioni disciplinate dalla presente legge, è costituito, nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 27 della
Titolo II
PROCEDURE
Art. 8. Stabilimenti esistenti - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza.
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, al Decreto, il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione ed all'ARPAT il rapporto di sicurezza, entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 6, del Decreto, e, fatti salvi gli ulteriori adempimenti ivi disciplinati, ai fini dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica.
2. L'ARPAT provvede all'istruttoria tecnica, in raccordo con il Comitato tecnico regionale, disciplinato dall'articolo 20 del
3. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente articolo, avendo, a tal fine, accesso agli atti del procedimento secondo quanto disposto ai sensi della
4. L'ARPAT conclude l'istruttoria tecnica, con la relazione prevista dal comma 5, e la trasmette alla Regione, entro 110 giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza; tale termine, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, può essere sospeso ai fini dell'acquisizione di informazioni supplementari, per un periodo comunque non superiore a due mesi.
5. La relazione istruttoria contenente le valutazioni tecniche finali è approvata in apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 19 della
6. La Regione adotta, su proposta dell'ARPAT, e sulla base della relazione tecnica di cui al comma 5, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, il provvedimento conclusivo contenente le eventuali prescrizioni integrative segnalate nella relazione. Qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, la Regione dispone la limitazione o il divieto di esercizio dell'attività di cui si tratti.
7. Gli oneri relativi all'istruttoria tecnica dell'ARPAT di cui al presente articolo, nonché all'articolo 9, sono posti a carico dei gestori, nella misura stabilita in base al tariffario approvato ai sensi dell'articolo 25 della
Art. 9. Nuovi stabilimenti.
1. Per i nuovi stabilimenti, di cui all'articolo 8, e per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto, il soggetto interessato trasmette alla Regione ed all'ARPAT il rapporto preliminare di sicurezza, ai fini dell'istruttoria di sua competenza.
2. L'ARPAT, contestualmente al ricevimento del rapporto preliminare di cui al comma 1, avvia l'istruttoria tecnica, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, e trasmette la relativa relazione conclusiva alla Regione, entro i successivi 110 giorni; tale termine può essere prorogato, fino e non oltre due mesi, in ragione delle sospensioni eventualmente necessarie ai fini dell'acquisizione di informazioni supplementari.
3. La Regione, entro 10 giorni successivi alla trasmissione della relazione tecnica dell'ARPAT di cui al comma 2, provvede in ordine al rilascio del nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato, secondo quanto proposto nella stessa relazione. Qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze relativamente alla sicurezza, non suscettibili di essere eliminate in via integrativa, la Regione dispone il divieto di costruzione, ovvero il divieto di modifica.
4. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 3, e, in ogni caso, prima di dare inizio all'attività di cui si tratti, il gestore trasmette ai soggetti di cui al comma 1, il rapporto definitivo di sicurezza, relativo al progetto particolareggiato.
5. L'ARPAT, in raccordo con il Comitato tecnico regionale secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, conclude l'istruttoria, in base al rapporto definitivo, con la relazione contenente le valutazioni tecniche finali, approvata ai sensi dello stesso articolo 8, comma 5, nonché le eventuali condizioni e proposte integrative. L'ARPAT trasmette la relazione conclusiva, entro e non oltre 110 giorni dal ricevimento del rapporto definivo di cui al comma 4, alla Regione, che provvede, nei successivi 10 giorni, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, ad emanare il provvedimento di cui al all'articolo 8, comma 6.
6. Qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino comunque nettamente inadeguate, la Regione dispone il divieto di inizio attività. Analogamente provvede, su proposta dell'ARPAT, qualora il soggetto interessato, previa diffida ad ottemperare entro un termine prescritto, non abbia fornito le informazioni necessarie richiestegli.
7. Decorsi inutilmente 4 mesi dalla trasmissione all'ARPAT del rapporto definitivo ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 3 e 4, del Decreto.
Art. 10. Raccordo con la VIA.
1. In caso di nuovi stabilimenti, qualora i relativi progetti siano altresì sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 5 della
2. Nei casi previsti dal comma 1, si procede ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 15
3. Per le modifiche di impianti, depositi, processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10 del Decreto, il gestore è tenuto a comunicare la modifica all'autorità competente individuata ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 11. Informazioni sulle misure di sicurezza.
1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità a tal fine adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto, e relative all'Allegato V al Decreto stesso.
2. Le informazioni, diffuse ai sensi del comma 1 devono essere sottoposte, ove occorra, a specifica semplificazione e chiarificazione del contenuto delle stesse, al fine di renderne intelligibile il significato a tutti i cittadini interessati; esse devono includere, in ogni caso, almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V al Decreto.
3. Il Comune deve provvedere inoltre alla periodica pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo, da effettuarsi ad intervalli regolari. Per gli stabilimenti soggetti alla procedura di cui all'articolo 8, il Sindaco provvede all'aggiornamento delle informazioni previste dai commi 1 e 2, sulla base dei provvedimenti emanati dalla Regione competente ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
4. Il Comune è comunque tenuto a fornire le informazioni previste dal presente articolo alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1. Tali informazioni devono essere permanentemente a disposizione del pubblico, e l'intervallo massimo di diffusione delle informazioni stesse alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Art. 12. Garante dell'informazione.
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, la Regione nomina il Garante dell'informazione, al fine di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare, ai cittadini interessati ed alle relative formazioni sociali, l'accesso alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, nonché sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della presente legge. Il garante dell'informazione, diverso dal responsabile del procedimento, è individuato all'interno della struttura dell'Ente, o nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico, previsto dall'articolo 12 del decreto le legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e successive modifiche ed integrazioni, o nell'ambito delle strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
2. Il gestore può chiedere alla Regione di non diffondere le parti del rapporto contenenti informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale, o che si riferiscano alla pubblica sicurezza. In tali casi, previa approvazione, la Regione garantisce comunque l'accesso della popolazione alla versione del rapporto di sicurezza disciplinata dall'articolo 8, comma 9, del Decreto.
3. Il Garante, nominato ai sensi dei comma 1, provvede affinché, entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9 per la definizione dell'istruttoria tecnica dell'ARPAT, sia assicurato, nell'ambito dell'istruttoria stessa, l'esame di eventuali note e memorie tecnicamente rilevanti, presentate da esperti a tal fine nominati in rappresentanza dei cittadini interessati, o delle relative formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.
Art. 13. Consultazione della popolazione.
1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all'articolo 9, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere, nell'ambito dell'inchiesta pubblica indetta ai sensi del dell'articolo 10, comma 2. A tal fine, i compiti di cui all'articolo 12 sono svolti dal Garante individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera i), della
2. Analogamente a quanto disposto dal comma 1, deve essere altresì acquisito il parere della popolazione interessata qualora si intenda procedere alla creazione di nuovi insediamenti ed infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti. In tal caso la consultazione della popolazione avviene nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 25 della
3. Qualora l'amministrazione procedente ravvisi, in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti, ovvero all'urbanizzazione del territorio, la necessità di comporre conflitti, provvede ad indire una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 14. Misure di controllo.
1. Le misure di controllo effettuate ai fini dell'applicazione della presente legge consistono, oltre che in quelle espletate nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 8 e 9, in verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguatezza dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore, e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
2. La Regione effettua i controlli di cui al comma 1 avvalendosi dell'ARPAT, sulla base dei criteri dettati con la deliberazione regionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f). Gli oneri relativi sono posti a carico dei gestori, nella misura stabilita in base al tariffario approvato ai sensi dell'articolo 25 della
3. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8. A tal fine, il personale addetto ai controlli ha accesso agli stabilimenti, e può chiedere al gestore tutte le informazioni, ivi comprese quelle supplementari, che servano per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche ai fini della predisposizione del piano di intervento regionale di cui all'articolo 3.
4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, la Regione può disporre, in ogni tempo, i controlli e le ispezioni necessarie, relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, anche secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 1
Art. 15. Sanzioni amministrative.
1. La violazione dell'obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato, previsto dall'articolo 3, comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 20 milioni [10.329,14 euro] a lire 120 milioni [61.974,83 euro]. Alla stessa sanzione, ridotta ad un quinto, è soggetta la trasmissione dello studio di sicurezza integrato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 3, comma 3.
2. La mancata comunicazione, da parte del gestore, alla Regione ed agli enti locali interessati, delle informazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 3, lettera a), del Decreto, nonché all'articolo 11, comma 4, all'articolo 12, comma 2, dello stesso Decreto, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30 milioni [15.493,71 euro] a lire 180 milioni [192.962,24 euro].
3. Fatte salve le sanzioni penali previste dalle norme statali e, in particolare dall'articolo 27, comma 1 del Decreto, la Regione, in caso di mancata presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, invita il gestore all'adempimento relativo, dandogli un termine non superiore a 60 giorni, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi, e, in attesa dell'adempimento, dispone la sospensione dell'attività eventualmente intrapresa. Qualora il gestore non ottemperi all'invito ricevuto, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.
4. Fatto salvo il disposto di cui all'articolo 27, comma 3, del Decreto, in caso di violazione delle misure di sicurezza previste nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, ovvero delle prescrizioni integrative di cui al comma 6 dello stesso articolo, la Regione, diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro lo stesso termine di cui al comma 4, prorogabile esclusivamente in caso di gravi e giustificati motivi. In caso di mancata ottemperanza, ordina la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterato inadempimento, la Regione ordina la chiusura dello stabilimento o, qualora sia possibile, di un singolo impianto o di parte di esso.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16. Norma transitoria.
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'articolo 72, comma 3. del
Art. 17. Disposizioni finanziarie.
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 del
Art. 18. Modifiche di norme.
1. Alla lett. b), comma 2, dell'articolo 6 della
- stabilimenti a rischio di incidenti rilevante.
2. Alla lett. f), comma 2, dell'articolo 40 della
- Varianti di cui alla legge regionale ... (Nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) 20.03.2000 n. 30.
Art. 19. Abrogazione di norme.
1. L'articolo 18 della
2. A decorrere dall'efficacia della presente legge, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, la
[1] Lettera così sostituita dall’art. 186 della
[2] Lettera abrogata dall’art. 32 della
[3] Comma così modificato dall’art. 32 della
[4] Lettera così sostituita dall’art. 187 della
[5] Comma così modificato dall’art. 188 della