§ 2.1.219 - L.R. 10 maggio 2002, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:10/05/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale").
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell’IRPET").
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale").
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000).
Art. 7.  (Disposizioni finali).


§ 2.1.219 - L.R. 10 maggio 2002, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).

(B.U. 16 maggio 2002, n. 11).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 "Testo unico delle leggi sul personale").

     1. Al comma 7 dell’articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989, prima delle parole: "Nessuna liquidazione" sono inserite le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 151 della legge regionale n. 51 del 1989, aggiunto con l’articolo 24 della legge regionale 14 aprile 1999, n. 20, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 "Ordinamento dell’IRPET").

     1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 59 del 1996, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale").

     1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2000 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 28 del 2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

     3. Dopo il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2000 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000).

     1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Disposizioni finali).

     1. Al personale trasferito all’agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all’agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell’entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell’articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989, come modificato dall’articolo 1 della presente legge. All’atto della definitiva cessazione dal servizio presso l’ARTEA o l’APET di ogni interessato, la Regione versa all’agenzia una somma pari alla differenza di cui all’articolo 150, comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento.

     2. La disposizione di cui all’articolo 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all’articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 59 del 1996.


[1] Comma modificato con errata corrige pubblicato nel B.U. 6 giugno 2002, n. 12.