Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 29/12/2010 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale. |
Art. 2. Modifiche dell'articolo 17 della L.R. n. 36/2000. |
Art. 3. Modifiche dell'articolo 21 della L.R. n. 22/2002. |
Art. 4. Modifiche dell'articolo 2 della L.R. n. 3/2009. |
Art. 5. Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2009. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 1.2.98 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 64.
Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.
(B.U. 31 dicembre 2010, n. 54)
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;
Visto il
Visto il
Vista la
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Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale, nella sua autonomia, intende partecipare al complessivo processo di riduzione e razionalizzazione della spesa regionale attraverso l'applicazione dei principi di stabilizzazione finanziaria contenuti nel
2. In tale contesto, si dispone la riduzione degli emolumenti attualmente spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, nella misura del 10 per cento fissata dall'articolo 6, comma 3, del
3. Dalla suddetta disposizione resta esclusa la Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) di cui alla
4. Dalla medesima disposizione resta altresì esclusa la Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) di cui alla
5. [Per il presidente ed i componenti del Consiglio della autonomie locali, che per previsione della
6. In coerenza con i principi della citato
7. La riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana sarà disposta da questo Consiglio con separata deliberazione, ai sensi della
8. Ai fini del contenimento della spesa nel rispetto dei parametri definiti dalla normativa nazionale, si provvede ad adeguare anche l'importo delle utilità percepite dai consiglieri regionali e, conseguentemente, dal Presidente della Giunta e dagli assessori, ai sensi della
Capo I
Misure per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa
Art. 1. Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale.
1. I compensi, comunque denominati, corrisposti ai componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, come determinati ai sensi delle fonti normative di seguito elencate, sono ridotti del 10 per cento:
a) articolo 27, comma 1, della
b) articolo 6, comma 3, della
c) articolo 18, comma 1, della
d) articolo 27, comma 1, della
e) articolo 7, comma 1, della
f) articolo 9, comma 1, della
f bis) articolo 17 della
2. I compensi come risultanti dalla riduzione di cui al comma 1, non possono essere comunque aumentati fino al 31 dicembre 2013.
Art. 2. Modifiche dell'articolo 17 della
[1. L'articolo 17 della
“Art. 17
Gratuità dell'incarico.
1. Al presidente e ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute dello stesso Consiglio e del suo Ufficio di presidenza.”.]
Capo II
Riduzione del numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana
Art. 3. Modifiche dell'articolo 21 della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della
Capo III
Adeguamento delle utilità corrisposte ai consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale
Art. 4. Modifiche dell'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della
“5-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, spettano inoltre le seguenti utilità: dotazione di apparecchio telepass con abilitazione alla zona a traffico limitato e di giornali quotidiani.
5-ter. La quantificazione economica delle utilità di cui al comma 5-bis, anche ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del
Art. 5. Modifiche dell'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
“1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, salvo quanto disposto al comma 6-bis, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa”.
2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della
“6-bis. Il rimborso spese di cui al comma 1, non è corrisposto al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta, cui è assegnata stabilmente un'autovettura di servizio.
6-ter. La quantificazione economica dell'assegnazione di cui al comma 6-bis, anche ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2011, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, decorrono dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Punto abrogato dall'art. 2 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della