§ 1.2.98 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 64.
Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/12/2010
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale.
Art. 2.  Modifiche dell'articolo 17 della L.R. n. 36/2000.
Art. 3.  Modifiche dell'articolo 21 della L.R. n. 22/2002.
Art. 4.  Modifiche dell'articolo 2 della L.R. n. 3/2009.
Art. 5.  Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2009.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 1.2.98 - L.R. 29 dicembre 2010, n. 64.

Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.

(B.U. 31 dicembre 2010, n. 54)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

 

Visto il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ;

 

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

 

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

 

Vista la legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana);

 

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della conferenza permanente delle autonomie sociali);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

 

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

 

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

 

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

 

Vista la legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Il Consiglio regionale, nella sua autonomia, intende partecipare al complessivo processo di riduzione e razionalizzazione della spesa regionale attraverso l'applicazione dei principi di stabilizzazione finanziaria contenuti nel D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che prevede disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica da realizzare anche attraverso misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi;

 

2. In tale contesto, si dispone la riduzione degli emolumenti attualmente spettanti ai componenti di tutti gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, nella misura del 10 per cento fissata dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010;

 

3. Dalla suddetta disposizione resta esclusa la Commissione regionale per le pari opportunità (CRPO) di cui alla L.R. n. 76/2009, in quanto l'indennità attribuita alla presidente ed alle componenti della CRPO attualmente in carica è già stata ridotta, nella misura del 10 per cento rispetto all'indennità dell'organismo preesistente, per effetto della Delib.U.P. 30 luglio 2010, n. 62, in sede di prima attuazione della legge che ha modificato la composizione e la disciplina di tale organismo;

 

4. Dalla medesima disposizione resta altresì esclusa la Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) di cui alla L.R. n. 20/2007, in quanto ai suoi componenti spetta già unicamente il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali;

 

5. [Per il presidente ed i componenti del Consiglio della autonomie locali, che per previsione della L.R. n. 36/2000 sono necessariamente amministratori di enti locali, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 8, lettera b), del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, che esclude ogni compenso agli amministratori locali per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche] [1];

 

6. In coerenza con i principi della citato D.L. n. 78/2010 ed in attuazione della risoluzione del Consiglio regionale 7 dicembre 2010, n. 27, si prevede la riduzione da sette a cinque del numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana, a partire dal primo rinnovo di tale organismo successivo alla presente legge;

 

7. La riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana sarà disposta da questo Consiglio con separata deliberazione, ai sensi della L.R. n. 22/2006, istitutiva di tale organismo;

 

8. Ai fini del contenimento della spesa nel rispetto dei parametri definiti dalla normativa nazionale, si provvede ad adeguare anche l'importo delle utilità percepite dai consiglieri regionali e, conseguentemente, dal Presidente della Giunta e dagli assessori, ai sensi della L.R. n. 3/2009;

 

Capo I

Misure per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione della spesa

 

Art. 1. Riduzione dei compensi dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale.

1. I compensi, comunque denominati, corrisposti ai componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale, come determinati ai sensi delle fonti normative di seguito elencate, sono ridotti del 10 per cento:

a) articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22(Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni) e conseguente D.C.R. 14 novembre 2006, n. 114 (Comitato regionale per le comunicazioni “CORECOM”. Indennità spettanti ai componenti);

b) articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e conseguente Delib.U.P. 9 marzo 2009, n. 12 (Rideterminazione indennità di funzione dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione);

c) articolo 18, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

d) articolo 27, comma 1, della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);

e) articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

f) articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

f bis) articolo 17 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e conseguente deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 3 luglio 2000, n. 24 (Gettone di presenza ai componenti il Consiglio delle Autonomie locali) [2].

 

2. I compensi come risultanti dalla riduzione di cui al comma 1, non possono essere comunque aumentati fino al 31 dicembre 2013.

 

     Art. 2. Modifiche dell'articolo 17 della L.R. n. 36/2000. [3]

[1. L'articolo 17 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Gratuità dell'incarico.

1. Al presidente e ai componenti del Consiglio delle autonomie locali non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute dello stesso Consiglio e del suo Ufficio di presidenza.”.]

 

Capo II

Riduzione del numero dei componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Toscana

 

     Art. 3. Modifiche dell'articolo 21 della L.R. n. 22/2002.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 22/2002, la parola: “sette” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della L.R. n. 22/2002, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro” e la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “due”.

 

Capo III

Adeguamento delle utilità corrisposte ai consiglieri, al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale

 

     Art. 4. Modifiche dell'articolo 2 della L.R. n. 3/2009.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “tessera autostradale per il territorio nazionale;” sono soppresse.

 

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della L.R. n. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, spettano inoltre le seguenti utilità: dotazione di apparecchio telepass con abilitazione alla zona a traffico limitato e di giornali quotidiani.

5-ter. La quantificazione economica delle utilità di cui al comma 5-bis, anche ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è determinata annualmente dall'Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta regionale per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.”.

 

     Art. 5. Modifiche dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2009.

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, salvo quanto disposto al comma 6-bis, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa”.

 

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2009 dopo le parole “tra il comune di residenza” sono inserite le seguenti: “, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220,”.

 

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della L.R. n. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Il rimborso spese di cui al comma 1, non è corrisposto al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta, cui è assegnata stabilmente un'autovettura di servizio.

6-ter. La quantificazione economica dell'assegnazione di cui al comma 6-bis, anche ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D.L. n. 2/2010 convertito dalla L. 42/2010, corrisponde al massimo del rimborso delle spese di trasporto attribuibile ai sensi del presente articolo.”.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2011, salvo quanto disposto al comma 2.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, decorrono dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Punto abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2011, n. 17.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2011, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2011, n. 17.