Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 04/08/1986 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Trattamento di missione nel territorio regionale). |
Art. 1 bis. (Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale). |
Art. 2. (Ammontare dell'indennità). |
Art. 3. Missioni all'estero. |
Art. 4. Spese di alloggio e vitto. |
Art. 5. Rimborsi spese. |
Art. 6. Spese di rappresentanza. |
Art. 7. Anticipo della missione. |
Art. 8. Applicabilità. |
Art. 9. Abrogazione della normativa esistente. |
Art. 10. (Imputazione della spesa). |
Art. 10 bis. |
§ 1.2.12 - L.R. 4 agosto 1986, n. 37. [1]
Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali.
(B.U. 14 agosto 1986, n. 39).
Art. 1. (Trattamento di missione nel territorio regionale). [2]
1. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese mensile onnicomprensivo delle spese di trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità mensile di carica e di funzione:
a) Presidente della Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 15%;
b) Consiglieri regionali: 10%.
1 bis. I membri delle commissioni possono usufruire dell’automezzo, a titolo gratuito, per le attività istituzionali delle commissioni, previa decisione delle medesime; hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio regionale o dall’Ufficio di Presidenza [3].
1 ter. Al Consigliere regionale che utilizzi l’autovettura di servizio per le missioni nel territorio regionale di cui al comma 1 è operata una trattenuta per ciascuna missione calcolata sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 bis, comma 1, della
Art. 1 bis. (Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale). [5]
1. Ai Consiglieri regionali che si recano fuori del territorio regionale per ragione del loro ufficio spetta l'indennità di missione e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
2. La missione è autorizzata, in via preventiva, rispettivamente dal Presidente della Giunta per i componenti della Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.
3. Nei casi di urgenza e sempre per il Presidente della Giunta e del Consiglio regionale la delibera di liquidazione della missione vale anche come autorizzazione preventiva.
4. Il giorno e l'ora di inizio nonché la fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.
Art. 2. (Ammontare dell'indennità). [6]
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le misure dell'indennità di missione vengono determinate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
La rideterminazione annuale è effettuata, entro il mese di gennaio di ogni anno, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita per il mese di novembre dell'anno immediatamente precedente.
Art. 3. Missioni all'estero.
1. Per le missioni effettuate all'estero spettano le indennità nella misura netta, espressa dalla valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2-3-1976 e successive modificazioni.
Art. 4. Spese di alloggio e vitto.
1. I consiglieri regionali possono chiedere il rimborso delle spese di alloggio in pensione o albergo non di lusso e di vitto, con le seguenti limitazioni dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma:
a) in caso di rimborso delle spese di alloggio e vitto (pranzo e cena), riduzione dell'indennità di 2/3;
b) in caso di rimborso delle spese di alloggio e un solo pasto, riduzione dell'indennità di 7/12;
c) in caso di rimborso delle spese di alloggio, riduzione dell'indennità di 1/3;
d) in caso di rimborso delle spese di vitto, riduzione dell'indennità di 1/2;
e) in caso di rimborso delle spese di un solo pasto, riduzione dell'indennità di 1/4.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano anche quando alloggio o vitto non sono stati pagati dal Consigliere regionale. Il godimento gratuito di vitto e alloggio dovrà risultare dalla dichiarazione di cui all'art. 1, ultimo comma.
Art. 5. Rimborsi spese.
1. Il consigliere regionale in missione ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio.
2. Spetta altresì il rimborso del vagone letto o cuccetta, con riduzione di 1/3 dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma.
3. Per i viaggi effettuati con automezzo proprio è corrisposto un rimborso spese pari a 1/5 del costo di un litro di benzina super, arrotondato per eccesso o per difetto alle 100 lire, per ogni chilometro.
4. E' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale purché documentata.
5. Sono rimborsate le spese di taxi nell'ambito della località di missione, purché documentate, quando particolari esigenze di servizio lo richiedono.
6. A titolo di rimborso delle spese non documentabili è dovuta al consigliere in missione un'indennità pari al 5% dell'importo della missione liquidata per indennità e rimborso spese. Tale percentuale è elevata al 10% per le missioni all'estero. In entrambi i casi le spese per l'uso del mezzo aereo sono calcolate, ai fini della determinazione dell'indennità di cui al presente comma, nella misura del 50%.
Art. 6. Spese di rappresentanza.
1. Ai consiglieri regionali che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell'interessato.
Art. 7. Anticipo della missione.
1. Il consigliere regionale autorizzato a recarsi in missione può chiedere l'anticipazione delle presumibili spese di viaggio e delle presunte indennità.
2. Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni.
Art. 8. Applicabilità.
1. La presente legge si applica alle missioni autorizzate dopo la sua entrata in vigore.
Art. 9. Abrogazione della normativa esistente.
1. E' abrogata la
Art. 10. (Imputazione della spesa). [7]
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge è fatto fronte per l'esercizio 2001 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 00100 e 00170.
Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.
[1] Abrogata dall'art. 39 della
[2] L'originario art. 1 è stato sostituito dagli attuali articoli 1 e 1 bis per effetto dell'art. 3 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[5] L'originario art. 1 è stato sostituito dagli attuali articoli 1 e 1 bis per effetto dell'art. 3 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[8] Articolo aggiunto dall'art. 6 della