§ 1.2.8 - L.R. 13 giugno 1983, n. 47.
Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:13/06/1983
Numero:47


Sommario
Art. 1.      L'indennità e il rimborso delle spese spettanti ai consiglieri regionali, a norma dell'art. 11 dello Statuto, sono regolati dalla presente legge
Art. 2. 
Art. 2 bis.  Trattenuta obbligatoria.
Art. 2 ter. 
Art. 3.      L'indennità di cui all'art. 2 della presente legge non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, [...]
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5.      La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese decorre, per i consiglieri, dalla data della proclamazione ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto; per il Presidente della Giunta e [...]
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 6.      L'indennità e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983
Art. 7.      La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge prevista, per il 1983,in L. 160.000.000 fa carico al Cap. 00100 del Bilancio regionale (Cap. 0010 del Bilancio del Consiglio regionale [...]


§ 1.2.8 - L.R. 13 giugno 1983, n. 47. [1]

Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali.

(B.U. 22 giugno 1983, n. 31).

 

Art. 1.

     L'indennità e il rimborso delle spese spettanti ai consiglieri regionali, a norma dell'art. 11 dello Statuto, sono regolati dalla presente legge.

 

     Art. 2. [2]

     1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 [3].

     2. Le variazioni dell'indennità di carica percepite dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza [4].

     3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 10 per cento.

     4. Per il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.

     5. Al consigliere che sia stato sospeso in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del precedente terzo comma e l'indennità ad esso spettante.

 

     Art. 2 bis. Trattenuta obbligatoria. [5]

     Sull’indennità di carica di cui all’articolo 2 è disposta una trattenuta complessiva obbligatoria nella misura del 22 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato (pari al 5 per cento) e dell’assegno vitalizio (pari al 17 per cento).

 

     Art. 2 ter. [6]

     1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati:

     a) Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale: 25%;

     b) Componente della Giunta regionale e Vice Presidente del Consiglio regionale: 15%;

     c) Consigliere segretario del Consiglio, Presidente di Commissione, Portavoce dell’opposizione, Presidente di gruppo consiliare [7];

     d) Vice Presidente e Consigliere Segretario di Commissione: 5%.

     2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

     3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

 

     Art. 3.

     L'indennità di cui all'art. 2 della presente legge non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

     Ogni consigliere è tenuto a dichiarare entro il 30 settembre di ogni anno le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente ovvero una dichiarazione negativa [8]. L'Ufficio di Presidenza provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.

     In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale diffida entro quindici giorni dalla scadenza del termine ad adempiere entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea non oltre la prima seduta successiva [9].

     Ai Consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale all'atto della proclamazione [10].

     I Consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in qualsiasi momento; essa è comunicata al Presidente del Consiglio Regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il Consigliere optante appartiene, ed ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l'opzione esercitata [11].

     I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché l'indennità e rimborsi spese di missione di cui alla L.R. 4 agosto 1986 n. 37 [12].

 

     Art. 4. [13]

     1. Quale rimborso spese di cui all'art. 1 ai Consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261, sulla base di 18 giorni di presenza media mensile nella misura di 100.000 lire per giorno di presenza.

     La diaria non è corrisposta ai Consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla Magistratura, restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.

     2. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute:

     a) del Consiglio regionale;

     b) dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;

     c) della Giunta regionale;

     d) della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

     e) delle Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta;

     f) della Giunta delle Elezioni;

     g) delle Commissioni d'indagine.

     3. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddiviso in più sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun Consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.

     4. Si considera presente il Consigliere che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 2, o si trovi in missione o sia incaricato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta a rappresentare il Consiglio regionale o la Giunta regionale.

     4 bis. Si considera presente la consigliera regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a  norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1, dello stesso d.lgs. 151/2001 [14].

     4 ter. La consigliera regionale è tenuta a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale, prima dell’inizio dei periodi di cui al comma 4 bis, il certificato medico indicante la data presunta del parto e, nei trenta giorni successivi al parto ovvero all’adozione o all’affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l’adozione o l’affidamento oppure la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 46 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 [15].

     4 quater. Si considera presente il consigliere regionale che non partecipa alle sedute durante il periodo di congedo di paternità, nei casi previsti dall’articolo 28 del d.lgs. 151/2001. Il consigliere regionale è tenuto a presentare alla competente struttura del Consiglio regionale la certificazione prevista dal comma 2 dell’articolo 28 citato [16].

     5. L'Ufficio di Presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei Consiglieri sentita la Giunta regionale per quanto disposto alla lettera c) del secondo comma.

 

     Art. 4 bis. [17]

     1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del Consiglio regionale per il costo di esercizio a chilometro di un automobile di cilindrata media. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 Km., per la parte eccedente 120 Km. il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un 1/5 del prezzo di un libro di benzina super.

     2. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

     3. Il rimborso per le spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

     4. Il rimborso per le spese di trasporto è diminuito di un 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso delle spese di diaria nonché per ogni giornata in cui la consigliera o il consigliere regionale sono considerati presenti ai sensi e per i periodi di cui rispettivamente all’articolo 4, comma 4 bis ed all’articolo 4, comma 4 quater [18].

     5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme del presente articolo.

 

     Art. 5.

     La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese decorre, per i consiglieri, dalla data della proclamazione ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto; per il Presidente della Giunta e del Consiglio; per i componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza; per i Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni, dalla data delle rispettiva elezioni.

     La corresponsione dell'indennità e del rimborso delle spese cessa:

     a) alla data della prima riunione del Consiglio, per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;

     b) fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti della Giunta;

     c) alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio, per gli altri consiglieri.

     Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposta fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

     L'indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio nei casi previsti dall'art. 126 della Costituzione.

 

     Art. 5 bis. [19]

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2001 mediante lo stanziamento iscritto al cap. 00100 del Bilancio di previsione.

 

     Art. 5 ter. [20]

     Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 6.

     L'indennità e il rimborso delle spese nella misura prevista dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

     L'Ufficio di Presidenza provvede al conguaglio tra le somme dovute ai consiglieri al sensi della presente legge e quelle corrisposte allo stesso titolo secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 febbraio 1972 n. 4 e successive modificazioni.

     La legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni è abrogata.

 

     Art. 7.

     La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge prevista, per il 1983,in L. 160.000.000 fa carico al Cap. 00100 del Bilancio regionale (Cap. 0010 del Bilancio del Consiglio regionale 1983).

     Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di Bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1994, n. 27 che ha aggiunto i commi 3°, 4°, e 5°.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[4] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 luglio 2000, n. 59.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 44 con la decorrenza indicata dall’art. 2 della stessa L.R. 44/2004.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[7] Lettera sostituita dall'art. 2 della L.R. 11 luglio 2000, n. 59 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 8.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 20.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 20.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 20.

[13] L'originario art. 4, modificato dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 20 e dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2000, n. 59, è stato sostituito dagli attuali articoli 4 e 4 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 2001, n. 37.

[14] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2007, n. 13.

[15] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2007, n. 13.

[16] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 2 marzo 2007, n. 13.

[17] L'originario art. 4, modificato dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 20 e dall'art. 3 della L.R. 11 luglio 2000, n. 59, è stato sostituito dagli attuali articoli 4 e 4 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 2001, n. 37.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2007, n. 13.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2001, n. 37.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2001, n. 37.