Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 08/03/2004 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37. |
§ 1.2.50 – L.R. 8 marzo 2004, n. 15. [1]
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).
(B.U. 17 marzo 2004, n. 10).
Art. 1. Modifiche alla
1. Il comma 1 bis dell’articolo 1 della
“I membri delle commissioni possono usufruire dell’automezzo, a titolo gratuito, per le attività istituzionali delle commissioni, previa decisione delle medesime; hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio regionale o dall’Ufficio di Presidenza.”
[1] Abrogata dall'art. 39 della