§ 1.2.19 - L.R. 27 febbraio 1995, n. 22.
Nuove modificazioni ed integrazioni alle LL.RR. 13 giugno 1983, nn. 47 e 48.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:27/02/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.
Art. 2.  Modificazione dell'art. 2 della L.R. 13 giugno 1983 n. 47.
Art. 3.  Introduzione dell'art. 2-bis della L.R. 47/1983.
Art. 4.  Introduzione dell'art. 2-ter della L.R. 13 giugno 1983, n. 47.
Art. 5.  Modificazione dell'art. 3 della L.R. 13 giugno 1983 n. 47.
Art. 6.  Modificazione dell'art. 2 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48.
Art. 7.  Modificazione dell'art. 5 della L.R. 48/1983.
Art. 8.  Modificazione dell'art. 6 della L.R. n. 48/1983.
Art. 9.  Modificazioni dell'art. 7 della L. R. 48/1983
Art. 10.  Modificazione dell'art. 10 della L.R. 48/1983.
Art. 11.  Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 48/1983.
Art. 12.  Modificazioni dell'art. 13 della L.R. 48/1983.
Art. 13.  Costituzione dell'art. 14 della L.R. 48/1983.
Art. 14.  Modificazione dell'art. 24 della L.R. 48/1983.
Art. 15.  Abrogazione di articoli della L.R. 48/1983.
Art. 16.  Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri.
Art. 17.  Disposizione transitoria.
Art. 18.  Abrogazione.
Art. 19.  Testo attualizzato.
Art. 20.  Norma finanziaria.


§ 1.2.19 - L.R. 27 febbraio 1995, n. 22. [1]

Nuove modificazioni ed integrazioni alle LL.RR. 13 giugno 1983, nn. 47 e 48.

(B.U. 9 marzo 1995, n. 18).

 

Art. 1. Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

     1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

     1) indennità di carica e indennità di funzione;

     2) indennità per rimborso delle spese;

     3) indennità di missione;

     4) indennità per fine mandato;

     5) assegno vitalizio

     2. Alle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le ulteriori modificazioni e integrazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Modificazione dell'art. 2 della L.R. 13 giugno 1983 n. 47.

     1. L'art. 2 della L.R. 13 giugno 1983 e successive modificazioni o integrazioni è modificato come segue:

     a) Il primo comma è così sostituito:

     (Omissis).

     b) Il secondo comma è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Introduzione dell'art. 2-bis della L.R. 47/1983.

     Nella L.R. 13 giugno 1983 n. 47 e successive modificazioni o integrazioni è introdotto il seguente art. 2 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Introduzione dell'art. 2-ter della L.R. 13 giugno 1983, n. 47.

     Nella L.R. 13 giugno 1983 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni è introdotto il seguente art. 3 ter:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modificazione dell'art. 3 della L.R. 13 giugno 1983 n. 47.

     1. Al secondo comma dell'art. 3 della L.R. 13 giugno 1983 n. 47 e successive modificazioni o integrazioni, le parole "ogni sei mesi" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre di ogni anno" e dopo la parola "precedente" sono inserite le parole "ovvero una dichiarazione negativa".

     2. Dopo il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 13 giugno 1983 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modificazione dell'art. 2 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48.

     1. L'art. 3 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni e integrazioni è così modificato:

     a) Al primo comma sono soppresse le parole "al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali";

     b) il terzo comma è soppresso.

 

     Art. 7. Modificazione dell'art. 5 della L.R. 48/1983.

     1. All'art. 5 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modificazione dell'art. 6 della L.R. n. 48/1983.

     1. Il primo comma dell'art. 7 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modificazioni dell'art. 7 della L. R. 48/1983

     1. Il terzo comma dell'art. 7 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modificazione dell'art. 10 della L.R. 48/1983.

     1. All'art. 10 della L.R. 13 giugno 1983, n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 48/1983.

     1. L'art. 12 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Modificazioni dell'art. 13 della L.R. 48/1983.

     1. Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è soppresso.

 

     Art. 13. Costituzione dell'art. 14 della L.R. 48/1983.

     1. L'art. 14 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni o integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Modificazione dell'art. 24 della L.R. 48/1983.

     1. L'art. 24 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 è modificato come segue:

     a) alla lettera b) dopo la parola "decadenza" sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     b) alla lettera c) le parole "agli aventi causa di cui all'art. 14" sono sostituite dalle parole "agli eredi"

 

     Art. 15. Abrogazione di articoli della L.R. 48/1983.

     1. Gli articoli 1, 2, 4, 17, 18, 19 e 26 della L.R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.

 

     Art. 16. Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri.

     1. A decorrere dal 1 febbraio 1995 il fondo di previdenza dei consiglieri regionali di cui alla L.R. 13 giugno 1983 n. 48 e successive modificazioni e integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 28 febbraio 1995 l'Ufficio dei Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.

     2. A decorrere dal 1 febbraio 1995 le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo sono a carico del bilancio regionale. Tutte le incombenze ad esse inerenti sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale. Nello svolgimento delle proprie attività l'Ufficio di presidenza assicura la costante informazione ai gruppi consiliari ed alla Associazione degli ex consiglieri regionali.

 

     Art. 17. Disposizione transitoria.

     1. Le norme di cui ai precedenti articolo 2 e seguenti relative alla misure dell'indennità di carica e di funzione, dell'indennità di fine mandato e degli assegni vitalizi, nonché alle relative trattenute, spettanti ai consiglieri regionali si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge; per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di cessazione della legislatura in corso l'indennità di fine mandato e gli assegni vitalizi continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per quanto concerne l'assegno indiretto di cui all'art. 13, i consiglieri regionali eletti nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'assunzione del mandato consiliare, possono optare per il regime introdotto della presente legge; in tal caso sono assoggettati ad una ulteriore quota aggiuntiva dello 0,3% per ogni anno di mandato consiliare svolto in precedenti legislature.

 

     Art. 18. Abrogazione.

     1. Oltre a quanto disposto degli articoli precedenti sono abrogate le altre disposizioni delle LL.RR. 13 giugno 1983 nn. 47 e 48 e successive modificazioni o integrazioni incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 19. Testo attualizzato.

     1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio predispone un testo unico attualizzato di tutte le disposizioni normative vigenti relative al trattamento giuridico ed economico dei consiglieri regionali.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno 1995, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 9 gennaio 2009, n. 3.