Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.4 demanio e patrimonio |
Data: | 20/08/2020 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della l.r. 27/1995 |
Art. 2. Integrazione titolo I della l.r. 27/1995 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 27/1995 |
Art. 4. Integrazione dell’articolo 1 bis alla l.r. 27/1995 |
Art. 5. Modifiche al titolo II della l.r. 27/1995 |
Art. 6. Modifiche al capo I del titolo II della l.r. 27/1995 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/1995 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 27/1995 |
Art. 9. Soppressione del titolo II della l.r. 27/1995 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 27/1995 |
Art. 11. Modifiche alla rubrica del titolo III della l.r. 27/1995 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 27/1995 |
Art. 13. Modifiche al titolo IV e al capo I del titolo IV della l.r. 27/1995 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/1995 |
Art. 15. Soppressione titolo IV e capo II dello stesso titolo della l.r. 27/1995 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 27/1995 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 27/1995 |
Art. 18. Modifiche al titolo V della l.r. 27/1995 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 27/1995 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 27/1995 |
Art. 21. Modifiche al titolo VI capo I e soppressione dei capi II e III dello stesso titolo della l.r. 27/1995 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 27/1995 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 27/1995 |
Art. 24. Modifiche al titolo VII della l.r. 27/1995 |
Art. 25. Modifiche al titolo VIII Capo I e soppressione dei capi II, III e IV dello stesso titolo della l.r. 27/1995 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 27/1995 |
Art. 27. Integrazione dell’articolo 26 bis alla l.r. 27/1995 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 27/1995 |
Art. 29. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 27/1995 |
Art. 30. Integrazione dell’articolo 29 bis alla l.r. 27/1995 |
Art. 31. Modifiche al titolo IX della l.r. 27/1995 |
Art. 32. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 27/1995 |
Art. 33. Abrogazioni |
Art. 34. Allacci al servizio idrico integrato in aree di recupero |
Art. 35. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 |
Art. 36. Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di reflui |
Art. 37. Modifica all’articolo 10 bis della l.r. 49/2017 |
§ VI.4.23 - L.R. 20 agosto 2020, n. 29.
Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale) e disposizioni varie.
(B.U. 24 agosto 2020, n. 120)
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, N. 27
(DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE)
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Al titolo della
Art. 2. Integrazione titolo I della
1. Nella parte che precede l’articolo 1 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
a) “nell’ambito dei principi e delle norme di cui al
b) “il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l’esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni” sono sostituite dalle seguenti: “l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale”.
Art. 4. Integrazione dell’articolo 1 bis alla
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis (Principi generali)
1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.”.
Art. 5. Modifiche al titolo II della
1. Nella rubrica del titolo II della
Art. 6. Modifiche al capo I del titolo II della
1. Nella rubrica del capo I del titolo II della
Art. 7. Modifiche all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) al comma 1, la parola “in quanto” è soppressa;
b) al comma 1 dopo le parole: “dall’art. 822, comma 2, del Codice civile” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all’articolo 823 del c.c.”;
c) al comma 2, dopo le parole: “dai commi 2 e 3 dell’art. 11 della legge n.281 del 1970” sono aggiunte le seguenti: “dall’articolo 825 c.c.”;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.”
Art. 8. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) al comma 3, dopo le parole: “dall’art. 826 del Codice civile” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime giuridico di cui all’articolo 828 dello stesso codice”;
b) al comma 4, dopo le parole: “il patrimonio disponibile regionale” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime giuridico ordinario”.
Art. 9. Soppressione del titolo II della
1. Le parole: “Titolo II Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale” che precedono il capo II della
Art. 10. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “e autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12”;
b) al comma 2, le parole: “vengono destinati all’esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale”;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta regionale.”
Art. 11. Modifiche alla rubrica del titolo III della
1. Nella rubrica del titolo III della
Art. 12. Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) nella rubrica la parola: “regionali” è soppressa;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’amministrazione dei beni regionali consiste in:
a) acquisizione;
b) catalogazione e inventariazione;
c) alienazione;
d) locazione e concessione;
e) valorizzazione;
f) costruzione e conservazione;
g) razionalizzazione delle sedi degli uffici.”
Art. 13. Modifiche al titolo IV e al capo I del titolo IV della
1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo I Beni regionali” che precedono l’articolo 6 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
a) nella rubrica, le parole: “Beni regionali” sono sostituite dalle seguenti: “Modi di acquisizione”;
b) al comma 1, le parole: “Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di” sono sostituite dalle seguenti: “I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità”;
c) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: “c) costruzione” sono aggiunte le seguenti: “di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione”.
Art. 15. Soppressione titolo IV e capo II dello stesso titolo della
1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni” che precedono l’articolo 7 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
a) nella rubrica, le parole: “a seguito di” sono sostituite dalla seguente: “per”; dopo la parola: “acquisto” sono aggiunte le seguenti: “e permuta”;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.”;
c) alla lettera b) del comma 2, le parole: “a seguito di pubblico bando” sono sostituite dalle seguenti: “con procedimento di evidenza pubblica”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale provvede all’acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto.”;
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.
3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.”.
Art. 17. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
a) “al patrimonio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in proprietà”,
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, previa accettazione da parte della Giunta regionale.”
Art. 18. Modifiche al titolo V della
1. Le parole: “Titolo V” che precedono il “Capo I Norme generali” della
2. Le parole: “Titolo V Catalogazione e Inventariazione dei beni” che precedono il “Capo II Catalogazione dei beni” della
3. Le parole: “Titolo V Catalogazione e Inventariazione dei beni. Capo III Inventariazione dei beni” che precedono l’articolo 15 della l.r. 27/1995sono soppresse.
Art. 19. Modifiche all’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
a) nella rubrica, la parola: “patrimoniali” è soppressa;
b) al comma 1, le parole: “di norma” sono sostituite dalla seguente: “esemplificativamente”;
c) le lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
“a) descrizione e ubicazione del bene;
b) classificazione del bene;
c) titolo di proprietà;
d) situazione catastale e ipotecaria;
e) destinazione urbanistica e di uso;
f) stato di possesso;
g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;
h) vincoli e oneri giuridici.”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
a) le parole “ricadono nella competenza del Settore Provveditorato ed Economato e” sono soppresse;
b) dopo le parole: “sono articolati”, sono aggiunte le seguenti: “dalla struttura competente”.
Art. 21. Modifiche al titolo VI capo I e soppressione dei capi II e III dello stesso titolo della
1. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo I Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale” della
2. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale” che precedono l’articolo 20 della
3. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse” che precedono l’articolo 22 della
Art. 22. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
a) le parole: “occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero” sono soppresse;
b) dopo le parole: “concessioni in uso” è aggiunta la seguente: “temporaneo”;
c) le parole: “per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato” sono soppresse;
d) le parole: “che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali; -che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile” sono sostituite dalle seguenti: “per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio; -per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica.”
Art. 23. Modifiche all’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
a) nella rubrica, le parole: “Concessione in uso” sono sostituite dalla seguente: “Locazione”;
b) al comma 1, le parole: “previo avviso pubblico”, sono sostituite dalle seguenti: “con procedura di evidenza pubblica”;
c) dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: “3 bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione.”
Art. 24. Modifiche al titolo VII della
1. Le parole: “Titolo VII Valorizzazione dei beni” della
Art. 25. Modifiche al titolo VIII Capo I e soppressione dei capi II, III e IV dello stesso titolo della
1. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo I Norme generali” che precedono l’articolo 24 della
2. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo II Norme sul patrimonio agricolo-forestale” che precedono l’articolo 25 della
3. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo III Alienazione di beni immobili” che precedono l’articolo 26 della
4. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo IV Alienazione di beni mobili” che precedono l’articolo 31 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 24 della
1. All’articolo 24 della
a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile.”;
b) al comma 3, la parola: “avviene” è sostituita dalla seguente: “è” e le parole: “ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge” sono soppresse.
Art. 27. Integrazione dell’articolo 26 bis alla
1. Dopo l’articolo 26 della
1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:
a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza di acquisto, ridotto di un terzo;
b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza, con la riduzione 50 per cento;
2. Gli attuali concessionari, ai fini dell’acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso in buona fede, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l’inizio dell’occupazione;
3. I beni del demanio cosiddetti liberi sono alienati con procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.”
Art. 28. Modifiche all’articolo 27 della
1. All’articolo 27 della
a) al comma 1, le parole: “asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento” sono sostituite dalle seguenti: “procedura di evidenza pubblica”;
b) al comma 3, le parole: “l’asta” sono sostituite dalle seguenti: “la procedura” e dopo le parole: “vada deserta per due volte” è aggiunta la seguente: “consecutive”.
Art. 29. Modifiche all’articolo 28 della
1. All’articolo 28 della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dal Servizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura”;
b) alla lettera b) del comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e della riforma fondiaria”.
Art. 30. Integrazione dell’articolo 29 bis alla
1. Dopo l’articolo 29 della
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.”
Art. 31. Modifiche al titolo IX della
1. Le parole: “Titolo IX Disposizioni finali e transitorie” della
Art. 32. Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 33. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell’articolo 1 della
b) il comma 3 dell’articolo 4 della
c) l’articolo 7 della
d) l’articolo 9 della
e) i commi 2 e 3 dell’articolo 10 della
f) l’articolo 11 della
g) l’articolo 13 della
h) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 17 della
i) i commi 2 e 3 dell’articolo 18 della
j) l’articolo 19 della
k) l’articolo 20 della
l) l’articolo 21 della
m) l’articolo 21 bis della
n) l’articolo 22 della
o) l’articolo 23 della
p) il comma 2 dell’articolo 24 della
q) l’articolo 25 della
r) l’articolo 26 della
s) il comma 2 dell’articolo 27 della
t) i commi 2 e 3 dell’articolo 28 della
u) l’articolo 29 della
v) l’articolo 30 della
w) l’articolo 32 della
x) l’articolo 33 della
CAPO II
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 34. Allacci al servizio idrico integrato in aree di recupero
1. Nelle aree oggetto di variante di recupero approvate ai sensi della
2. Gli allacci alle reti di cui al comma 1 sono consentiti se risultano già realizzate le reti idriche e fognarie ed emergono conclamate esigenze igieniche, sanitarie e ambientali, nonché nell’ipotesi prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera f), delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico
(PAI);
3. Nel caso in cui all’attività prevista dai commi 1 e 2 risulta propedeutica l’autorizzazione comunale alla manomissione e al ripristino a regola d’arte delle sedi stradali, il gestore del servizio idrico integrato inoltra apposita comunicazione all’ente gestore della strada e avvia i lavori, salvo che nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica non sopraggiunge un provvedimento con motivazione ostativa riferita alle modalità dei lavori di manomissione.
Art. 35. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del
1. E’ autorizzata la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, prelevando la complessiva somma di euro 1 milione e 100 mila, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 della missione 6, programma 1, titolo 1, capitolo U0861010, e imputandola alla missione 8, programma 2, titolo 2, capitolo U0802002.
Art. 36. Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di reflui
1. In relazione ai lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione al servizio del Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnato un contributo straordinario per l’esercizio 2020, in termini di competenza cassa, di euro 75 mila.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione dello stanziamento nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, capitolo U0112105 della equivalente somma.
Art. 37. Modifica all’articolo 10 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 10 bis della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della