Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 13/12/1999 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa). |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa). |
Art. 4. (Disposizioni in materia di IRAP). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali). |
Art. 6. (Modifica articolo 5 legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1). |
Art. 7. (Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15). |
Art. 8. (Affidamento gestionale). |
Art. 9. (Esercizio delle funzioni di vigilanza sull'uso dei beni pubblici). |
Art. 10. (Contributo straordinario al Comune di Foggia). |
Art. 11. (Estensione benefici legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14). |
Art. 12. (Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese). |
Art. 13. (Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17). |
Art. 14. (Rettifica declaratoria capitolo di spesa). |
Art. 15. (Modifiche, rettifiche e integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13). |
Art. 16. (Abrogazioni di norme). |
Art. 17. (Autorizzazioni di spese). |
Art. 18. (Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali). |
§ VI.3.65 - L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
(B.U. 14 dicembre 1999, n. 123 suppl.).
Art. 1. (Finalità).
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1999, approvato con
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 risulta modificato in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per l'entrata e in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per la spesa.
Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla
Art. 4. (Disposizioni in materia di IRAP).
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, l'imposta regionale sulle attività produttive è riscossa dalla Regione Puglia secondo le modalità di cui all'articolo 30 del
2. Sulla base delle informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, fornite dall'Amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 23 del
3. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), della
4. Le attribuzioni di cui al comma 3 sono esercitate secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle di cui al
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 7, del
6. Sul suddetto capitolo affluiranno, altresì, tutte le sanzioni riscosse a qualsiasi titolo, relative a tributi regionali, anche ai fini dell'applicazione della
7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al
Art. 5. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali).
1. Rinviato dal Governo.
2. Rinviato dal Governo.
3. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza del dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'importo minimo previsto, a titolo di tassa automobilistica regionale, dalle vigenti disposizioni di
4. I soggetti di cui al comma 3, ove non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l'anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento di lire 37 mila entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il corrispettivo per il servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999, si applica indistintamente a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della
Art. 6. (Modifica articolo 5
Art. 7. (Rifinanziamento della
1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, di cui all'articolo 8 della
2. I conseguenti oneri finanziari, al netto della spesa per il personale di cui all'articolo 23, lett. c), della
3. E' data facoltà ai Consorzi di richiedere alla Regione Puglia il pagamento, in nome e per conto dei medesimi, dei costi energetici di sollevamento e dei salari al personale operaio di cui all'articolo 5, comma 2, della
Art. 8. (Affidamento gestionale).
Rinviato dal Governo.
Art. 9. (Esercizio delle funzioni di vigilanza sull'uso dei beni pubblici).
1. Fermo restando le specifiche funzioni previste, relativamente agli impianti irrigui, dall'articolo 6 della
Art. 10. (Contributo straordinario al Comune di Foggia).
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Foggia un contributo straordinario di lire un miliardo per far fronte alle emergenze conseguenti al disastro dell'11 novembre 1999.
Art. 11. (Estensione benefici
Rinviato dal Governo.
Art. 12. (Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese).
1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni regionali non più applicate o non conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato:
a) articoli 6 e 9 della
b) articolo 2 della
c)
d)
e)
f) articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
1 bis. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali in materia di agricoltura:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.
Art. 13. (Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della
Art. 14. (Rettifica declaratoria capitolo di spesa).
1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 0551042 è rettificata come segue:
"Fondo regionale trasporti - FRT: investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, metropolitano, aereo e marittimo (articolo 4, comma 2, lettera e) della
Art. 15. (Modifiche, rettifiche e integrazioni alla
Art. 16. (Abrogazioni di norme).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 25 della
2. Resta forma la norma finanziaria dell'articolo 25, comma 5, della
Art. 17. (Autorizzazioni di spese).
1. E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per partecipare al capitale sociale di società operanti nel TPRL, con onere a carico del capitolo n. 554011 di nuova istituzione.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 508 milioni per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo di interesse della popolazione pugliese, con onere a carico del capitolo n. 554012 di nuova istituzione.
Art. 18. (Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali).
Rinviato dal Governo.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Sostituisce l'art. 5 della
[2] La validità delle disposizioni del presente articolo è prorogata fino alla data indicata nell'art. 16 della
[3] Comma inserito dall'art. 39 della
[4] Modifica l'art. 4 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 38 della