Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 16/03/2009 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 60 (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio [...] |
§ V.2.27 - L.R. 16 marzo 2009, n. 5.
Norme urgenti in materia di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).
(B.U. 20 marzo 2009, n. 44)
1. All’articolo 60 (Regolarizzazione rapporto locativo alloggio di ERP) della
“6 bis Qualora il 30 per cento della morosità complessiva gravante sull’alloggio oggetto di regolarizzazione, risultante dal conto locativo dell’ente gestore, di cui al comma 4, sia pari o superiore alla somma di euro 8 mila, è facoltà del competente IACP dilazionare il pagamento dell’intera somma dovuta con modalità differenti rispetto a quelle previste dal comma 5.
6 ter Qualora il 30 per cento della morosità complessiva sia inferiore alla somma di euro 8 mila, la dilazione prevista dal comma 6 bis può essere concessa anche ai soggetti il cui reddito non superi quello previsto dal numero 2) del comma 1 dell’articolo 33 della
6 quater Il competente IACP, con proprio atto, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, provvede a definire i criteri generali per la dilazione del pagamento, avuto riguardo al complessivo ammontare della somma dovuta nonché alle condizioni patrimoniali ed economiche dei richiedenti, sottraendo da detta somma le spese opportunamente provate di competenza dell’IACP eventualmente sostenute dai richiedenti per la manutenzione straordinaria degli alloggi e delle parti comuni.
6 quinquies Per i casi di cui ai commi 6 bis e 6 ter il mancato pagamento di una sola rata non fa decadere il procedimento di regolarizzazione, purché la rata stessa venga pagata entro i successivi sei mesi.”.
2. [Il presidente e i componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di ERP di cui all’articolo 5 della
[1] Comma abrogato dall'art. 3 della