§ 4.1.37 - Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 43.
Norme in favore della proprietà diretto-coltivatrice e rifinanziamento di interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/10/1994
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Elettrificazione rurale.
Art. 2.  Telefonia rurale.
Art. 3.  Proprietà coltivatrice.
Art. 4.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.1.37 - Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 43. [1]

Norme in favore della proprietà diretto-coltivatrice e rifinanziamento di interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale.

(B.U. 8 novembre 1994, n. 106).

 

     Art. 1. Elettrificazione rurale.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano regionale per allacci e potenziamenti elettrici nelle zone agricole per utenze singole e collettive di cui alla L.R. 5 aprile 1988, n. 9, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 300 milioni.

     2. Il piano approvato con deliberazione del consiglio regionale del 26 maggio 1987, n. 86 continua a produrre effetti fino al completo utilizzo della stessa.

     3. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della L.R. 9/1988 è destinata la somma di lire 100 milioni.

 

     Art. 2. Telefonia rurale.

     1. Al fine di proseguire nella concessione di contributi volti a favorire la diffusione del servizio telefonico nelle zone agricole e l'installazione di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori come prevista dalla L.R. 9 marzo 1981, n. 5, articolo 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le domande pervenute entro il 31 dicembre 1990.

 

     Art. 3. Proprietà coltivatrice.

     1. Per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale, la Giunta regionale, su motivata richiesta, può accordare deroghe al vincolo di indivisibilità per comprovate esigenze di stabilità economica dell'azienda agricola, per eventi luttuosi del titolare, per divisioni comportanti la costituzione di più unità produttive agricole, per lo scorporamento, frazionamento ed alienazione di limitate superfici comprendenti vecchi fabbricati rurali non più necessari per la razionale conduzione aziendale [2].

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 2 pari a lire 500 milioni si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 all'uopo utilizzando quota parte degli appositi accantonamenti di cui alle partite 5, per lire 400 milioni, e 6, per lire 100 milioni, dell'elenco 2.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto degli articoli 1 e 2, saranno iscritte ai sensi del comma 3 dell'articolo 59 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 che con la presente legge si istituiscono aventi le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a) capitolo 2224201 "Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di elettrificazione agricola per utenze singole e collettive", lire 400 milioni;

     b) capitolo 2224203 "Finanziamenti per la installazione nelle zone agricole di impianti telefonici nelle abitazioni dei coltivatori", lire 100 milioni.

     3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1994 sono ridotti di lire 500 milioni.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 11 della L.R. 4 dicembre 2004, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10.