§ 4.10.32 – L.R. 31 agosto 1999, n. 23.
Disciplina dei campeggi.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:31/08/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Campeggi).
Art. 3.  (Allestimenti mobili).
Art. 4.  (Classificazione).
Art. 5.  (Procedura di classificazione).
Art. 6.  (Efficacia della classificazione).
Art. 7.  (Classificazione provvisoria).
Art. 8.  (Autorizzazione).
Art. 9.  (Denominazione).
Art. 10.  (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
Art. 11.  (Periodi di apertura).
Art. 12.  (Obblighi e responsabilità).
Art. 13.  (Attività accessorie).
Art. 14.  (Prezzi).
Art. 15.  (Indicazioni per il pubblico).
Art. 16.  (Marchio di qualità).
Art. 17.  (Vigilanza).
Art. 18.  (Sanzioni amministrative).
Art. 19.  (Disciplina urbanistica dei complessi esistenti).
Art. 20.  (Norme finali e transitorie).
Art. 21.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 42/1994).
Art. 22.  (Abrogazioni).


§ 4.10.32 – L.R. 31 agosto 1999, n. 23. [1]

Disciplina dei campeggi.

(B.U. 9 settembre 1999, n. 88).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione con la presente legge detta le norme per la classificazione, l'autorizzazione e la gestione dei campeggi nel rispetto dei principi dettati dalla legge quadro nazionale 17 maggio 1983, n. 217.

 

     Art. 2. (Campeggi).

     1. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti di norma provvisti di tende, caravan, autocaravan, mobilhouse, maxicaravan, o altri mezzi mobili di pernottamento.

     2. I campeggi ad una stella possono assumere la denominazione aggiuntiva "di transito" nel caso offrano servizi alla clientela interessata al turismo itinerante nelle sue varie forme. I camping di transito possono essere abbinati ad altre attività commerciali e di servizio ai viaggiatori ed in essi è consentita la sosta fino ad un massimo di 48 ore.

     3. I campeggi con classificazione non inferiore a tre stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva di "centro vacanze", qualora siano dotati di rilevanti impianti sportivi e di svago con annessi servizi, di attività commerciali e di ristorazione.

     4. I nuovi campeggi dovranno essere dotati di un'area di sosta, attrezzata ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 23 luglio 1996, n. 31, non inferiore a 1.000 metri quadrati di superficie. La sosta in detta area è permessa per un periodo massimo di 48 ore.

     5. Ogni altra forma di sosta di caravan, autocaravan e simili è disciplinata dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione e di esecuzione di cui al d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Allestimenti mobili).

     1. Non sono soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, né a denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, mobilhouse, maxicaravan e simili, installati dal gestore a servizio dei clienti, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno.

     2. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 1 possono essere liberamente dislocati all'interno della struttura ricettiva.

 

     Art. 4. (Classificazione).

     1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione dei campeggi sono attribuite alle Province.

     2. I campeggi sono classificati, in base alle caratteristiche ed ai requisiti posseduti, ad una, due, tre e quattro stelle. Le stelle sono assegnate in base ai requisiti obbligatori necessari per ciascun livello di classifica, che vengono fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Procedura di classificazione).

     1. Per ottenere la classificazione il titolare o gestore del campeggio presenta domanda alla Provincia competente per territorio, nella quale deve indicare:

     a) le proprie generalità;

     b) l'ubicazione, la tipologia e l'insegna della struttura;

     c) la classificazione posseduta e quella che si intende conseguire;

     d) la capacità ricettiva massima che si intende conseguire.

     2. La domanda di cui al comma 1 è corredata di un rilievo planimetrico della struttura ricettiva in scala 1:100 nella quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché del modello di comunicazione delle attrezzature e dei servizi predisposto e fornito dalle Province, su indicazione del servizio turismo della Regione.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia può richiedere ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

     4. Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore del campeggio invia alla Provincia competente per territorio la documentazione di cui al comma 2. Qualora non siano intervenute modifiche di carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore.

     5. La Provincia provvede alla classificazione delle aziende ricettive entro il 31 dicembre successivo. Trascorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata, la richiesta di classificazione s'intende accolta.

     6. I provvedimenti di classificazione sono notificati agli interessati, comunicati alla Giunta regionale ed al Comune competente per territorio e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. (Efficacia della classificazione).

     1. La classificazione dei campeggi ha efficacia per un quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio. Non si procede a revisioni di classifica, a domanda, nell'ultimo anno del quinquennio.

     2. Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un campeggio o qualora venga accertato che l'esercizio ricettivo non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione.

     3. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per i nuovi esercizi ricettivi, rimangono efficaci fino al compimento del quinquennio stesso.

     4. Il primo quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge decorre dal 1° gennaio 2001.

 

     Art. 7. (Classificazione provvisoria).

     1. Per le nuove strutture ricettive la classificazione necessaria ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, viene provvisoriamente determinata sulla base del progetto tecnico e degli elaborati presentati per l'ottenimento della concessione edilizia comunale, integrati da una dichiarazione del titolare o del gestore sulla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi di cui s'intende dotare l'esercizio.

     2. La Provincia rilascia il provvedimento di classificazione provvisoria entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

     3. Entro trenta giorni dall'effettivo avvio dell'attività, il titolare o gestore della struttura ricettiva inoltra la domanda di classificazione definitiva secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5.

     4. La Provincia, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, rilascia il provvedimento di classificazione definitiva con la procedura di cui all'articolo 5.

     5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 la Provincia provvede al rilascio del provvedimento di classificazione nei casi indicati dall'articolo 6, comma 2.

 

     Art. 8. (Autorizzazione).

     1. I campeggi di cui all'articolo 2 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

     2. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve indicare:

     a) le generalità del titolare e del responsabile della conduzione della struttura ricettiva;

     b) la denominazione e l'esatta ubicazione della struttura ricettiva;

     c) i periodi di esercizio delle attività.

     3. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, l'autorizzazione è subordinata all'acquisizione:

     a) del rilievo planimetrico della struttura ricettiva di cui all'articolo 5, comma 2;

     b) del certificato di iscrizione del responsabile della conduzione della struttura ricettiva alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426;

     c) del provvedimento di classificazione provvisoria rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 7;

     d) dell'autorizzazione sanitaria;

     e) della prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

     4. Il Comune comunica alla Provincia il cambio di titolarità, di gestione, di denominazione della struttura ricettiva e la sospensione della sua attività.

     5. L'autorizzazione si rinnova automaticamente con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale, di cui alla voce 22 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.

     6. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli elenchi aggiornati dei campeggi in attività nel proprio territorio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

 

     Art. 9. (Denominazione).

     1. La denominazione di ciascun campeggio e le variazioni della stessa devono essere approvate dal Comune contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o con una modifica di questa, evitando omonimie fra i diversi esercizi e non inserendo nella denominazione indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.

     2. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro attuale denominazione.

 

     Art. 10. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio è revocata dal Comune qualora:

     a) venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio;

     b) vengano meno i requisiti soggettivi previsti per il titolare o per il gestore;

     c) il titolare o il gestore alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 3, non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte;

     d) la chiusura del campeggio superi i limiti di tempo indicati nell'articolo 11, comma 3.

     2. Nel caso di violazione delle condizioni previste

nell'autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da dieci a trenta giorni.

     3. Qualora un campeggio perda almeno uno dei requisiti minimi obbligatori per poter essere considerato tale, il Comune sospende l'autorizzazione al suo esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, imponendo l'adeguamento ai requisiti minimi di legge.

     4. Il titolare di un campeggio che intende procedere alla cessazione dell'attività deve darne preventivo avviso al Comune.

     5. Il Comune dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Regione del rilascio delle autorizzazioni nonché delle diffide, delle sospensioni, delle revoche e delle cessazioni di attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. (Periodi di apertura).

     1. I campeggi di cui all'articolo 2 assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale) quando sono aperti per la stagione estiva e invernale o per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea può essere consentita per un periodo massimo di tre mesi nell'arco dell'anno, a scelta dell'operatore.

     2. Le aperture stagionali non possono avere durata inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

     3. Al di fuori dei periodi indicati nei commi 1 e 2, la chiusura straordinaria delle strutture ricettive ad apertura annuale o stagionale deve essere autorizzata dal Comune. Il Comune può consentire la chiusura per un periodo non superiore a sei mesi su motivata richiesta, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, in caso di opere di ristrutturazione e di ammodernamento della struttura ricettiva.

     4. I periodi di apertura e di chiusura devono essere comunicati al Comune congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e dei prezzi, prevista dall'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 12, e alla Provincia unitamente al modulo di comunicazione delle attrezzature e dei servizi ai fini della classificazione di cui all'articolo 4, nonché indicati nelle guide specializzate e nell'insegna della struttura ricettiva.

 

     Art. 12. (Obblighi e responsabilità).

     1. E' fatto obbligo al titolare o al gestore dell'attività ricettiva di comunicare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'Azienda di promozione turistica regionale.

     2. Il titolare e il gestore del campeggio sono responsabili dell'osservanza delle norme della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 18.

     3. Nel campeggio deve essere assicurata la sorveglianza continua durante i periodi di apertura attraverso la presenza del responsabile o di una persona addetta.

     4. Il titolare o il gestore del campeggio deve stipulare una assicurazione per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti, commisurata alle presenze autorizzate.

 

     Art. 13. (Attività accessorie).

     1. Nei campeggi possono essere esercitate anche attività di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande a favore delle sole persone alloggiate, nonché la fornitura di altri servizi complementari alla ricettività, fatti salvi gli altri obblighi e prescrizioni di legge.

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate temporaneamente in gestione a terzi che siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme di legge vigenti.

 

     Art. 14. (Prezzi).

     1. Ai campeggi si applicano le norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi contenute nella legge 25 agosto 1991, n. 284 e nella l.r. 12/1997.

 

     Art. 15. (Indicazioni per il pubblico).

     1. E' fatto obbligo di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, l'autorizzazione di cui all'articolo 8 e una tabella contenente i seguenti dati:

     a) il distintivo di classificazione assegnato;

     b) la planimetria della struttura ricettiva con l'indicazione del numero delle piazzole e delle unità abitative;

     c) i periodi di apertura;

     d) il nome del responsabile;

     e) il regolamento di organizzazione del complesso;

     f) il recapito della guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso;

     g) le indicazioni utili per accedere ai servizi di farmacia e postale più vicini;

     h) le modalità per l'inoltro dei reclami previsti dall'articolo 17.

     2. Nella tabella possono essere inserite eventuali indicazioni su altri servizi di pubblica utilità.

     3. E' fatto obbligo di tenere esposto in ogni unità abitativa, oltre al cartellino con l'indicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 12/1997, una tabella contenente i seguenti dati:

     a) la denominazione e la classificazione della struttura ricettiva;

     b) il numero dell'unità abitativa;

     c) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità abitativa.

     4. E' fatto altresì obbligo di esporre in ogni unità abitativa un apposito cartello indicante il percorso di emergenza in caso di incendio. Sono escluse dall'obbligo le unità abitative con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano terra.

     5. I modelli delle tabelle di cui ai commi 1 e 3 sono predisposti e forniti dalle Province.

 

     Art. 16. (Marchio di qualità).

     1. Al fine di promuovere l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati alla qualificazione del patrimonio ricettivo è istituito un marchio di qualità, sulla base delle norme ISO emanate dall'Unione europea e recepite in Italia come UNI in attuazione della risoluzione CEE del 21 dicembre 1989.

     2. Con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e le associazioni del settore più rappresentative a livello regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'assegnazione del marchio di qualità di cui al comma 1.

 

     Art. 17. (Vigilanza).

     1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è affidata ai Comuni e alle Province per quanto concerne la classificazione di cui all'articolo 4.

     2. I clienti, ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle apposite tabelle e nei cartellini prezzi o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture, possono presentare documentato reclamo rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, entro trenta giorni dall'evento.

     3. Il Sindaco o il Presidente della Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura ricettiva, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando loro trenta giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.

     4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, dà corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione della classificazione del campeggio.

     5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento al Comune competente per territorio.

     6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi del comma 2 debbono essere informati dell'esito dello stesso.

 

     Art. 18. (Sanzioni amministrative).

     1. Chiunque esercita un'attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 8, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 ed all'immediata chiusura dell'esercizio.

     2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva che non espone l'autorizzazione, le tabelle e il cartello di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 15, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 600.000.

     3. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 il titolare o gestore della struttura ricettiva che:

     a) attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle approvate;

     b) omette di comunicare all'Azienda di promozione turistica regionale l'arrivo e le presenze dei clienti ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

     c) consente la sosta oltre il limite fissato dall'articolo 2, comma 4.

     4. L'inosservanza dei periodi di apertura, comunicati ai sensi dell'articolo 11, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000, fino a tre giorni di chiusura arbitraria e da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni ulteriore giorno di chiusura.

     5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello autorizzato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni persona in più ospitata.

     6. L'inosservanza delle altre disposizioni della presente legge per le quali non è prevista un'apposita sanzione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

     7. La sanzione amministrativa di cui al comma 3, lettera a), è applicata dalle Province con le procedure di cui alla l.r. 5 luglio 1983, n. 16 e successive modifiche e integrazioni. Le altre sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dai Comuni con le procedure della medesima l.r. 16/1983.

 

     Art. 19. (Disciplina urbanistica dei complessi esistenti).

     1. I Comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti, i soli interventi di ammodernamento e riqualificazione, nonché quelli a garanzia delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie per adeguare i servizi dei complessi ricettivi di cui all'articolo 2, esistenti e regolarmente autorizzati, ai livelli qualitativi minimi previsti dalle norme sulla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta.

 

     Art. 20. (Norme finali e transitorie).

     1. In deroga all'articolo 9, comma 1, della l.r. 22 ottobre 1994, n. 42, la classificazione degli esercizi ricettivi per il quinquennio in scadenza il 31 dicembre 1999 è prorogata fino al 31 dicembre 2000. Conseguentemente le procedure per la determinazione della nuova classificazione sono attivate dalle Province dal 1° luglio dell'anno 2000.

     2. I titolari o i gestori dei campeggi, entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, debbono inoltrare la domanda di classificazione con i contenuti di cui all'articolo 5.

     3. I campeggi che difettano dei requisiti obbligatori determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono mantenere la classificazione già posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che acquisiscano i requisiti mancanti entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2. Nel caso di modifiche strutturali per l'adeguamento ai requisiti obbligatori, può essere concessa una proroga fino a dodici mesi da parte della Provincia competente, dopo aver verificato l'inizio dei lavori.

     4. Trascorsi i termini previsti dal comma 3, la Provincia provvede alla classificazione definitiva o dichiara la decadenza della classificazione posseduta.

     5. Gli atti di classificazione già adottati, con esclusione di quelli di cui al comma 3, restano efficaci fino all'emanazione, da parte delle Province, dei nuovi provvedimenti di classificazione secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 42/1994).

     1. [2].

     2. Nelle aziende ricettive all'aria aperta è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all'interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi, in misura superiore al 25 per cento della capacità ricettiva dell'esercizio ricettivo, fatto salvo il rilascio delle prescritte autorizzazioni edilizie da parte dei Comuni in data anteriore al 28 dicembre 1984.

 

     Art. 22. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la l.r. 31 ottobre 1974, n. 29.

     2. Sono abrogati: l'articolo 3, comma 1, lettera f), della l.r. 7 aprile 1988, n. 10; l'articolo 5, comma 3, della l.r. 22 ottobre 1994, n. 42.


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Sostituisce i commi 1, 2 e 3, art. 18 della L.R. 22 ottobre 1994, n. 42.