§ 4.10.23 – L.R. 23 luglio 1996, n. 31.
Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22 ottobre 1994, n. 42.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:23/07/1996
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aree di sosta).
Art. 3.  (Affidamento della gestione delle aree a privati).
Art. 4.  (Contributi).
Art. 5.  (Presentazione delle domande).
Art. 6.  (Integrazione alla l.r. 22 ottobre 1994, n. 42).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.10.23 – L.R. 23 luglio 1996, n. 31. [1]

Regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alla Legge Regionale 22 ottobre 1994, n. 42.

(B.U. 1 agosto 1996, n. 55).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.

 

     Art. 2. (Aree di sosta).

     1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.

     2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 sono dotate di:

     a) pozzetto di scarico autopulente;

     b) erogatore di acqua potabile;

     c) adeguato sistema di illuminazione;

     d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

     e) toponomastica della città.

     3. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20 per cento ed indicata con l'apposito segnale stradale. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati.

     4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di 48 ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

 

     Art. 3. (Affidamento della gestione delle aree a privati).

     1. I Comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.

     2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

 

     Art. 4. (Contributi).

     1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede contributi in conto capitale ai Comuni, dando priorità a quelli il cui territorio ricade nelle aree dell'obiettivo 5b di cui al regolamento CEE 2052/88, modificato dal regolamento CEE 2081/93. La Giunta regionale stabilisce criteri e priorità al fine di realizzare una equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale.

     2. La Regione concede altresì contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di lire 20 milioni.

     4. Per le aree realizzate da Comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a 25 milioni.

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno.

     2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) copia della deliberazione dell'intervento;

     b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori.

     3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente del servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

 

     Art. 6. (Integrazione alla l.r. 22 ottobre 1994, n. 42). [2]

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 350 milioni.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 partita 6 dell'elenco 1 per la somma di lire 100 milioni e mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202, partita 10 dell'elenco 3 per la somma di lire 250 milioni.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1996, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno con la denominazione "Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350 milioni.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 5100101 e 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono ridotti rispettivamente di lire 100 milioni e 250 milioni.


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Aggiunge l'art. 5 bis alla l.r. 22 ottobre 1994, n. 42.