Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 20/01/1997 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Comunicazione dei prezzi). |
Art. 3. (Esercizio delle funzioni amministrative). |
Art. 4. (Pubblicazione dei prezzi). |
Art. 5. (Informazioni). |
Art. 6. (Vigilanza e controllo). |
Art. 7. (Adeguamento qualitativo delle aziende ricettive alberghiere). |
Art. 8. (Sanzioni). |
Art. 9. (Abrogazioni). |
§ 4.10.26 – L.R. 20 gennaio 1997, n. 12. [1]
Norme in materia di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture ricettive.
(B.U. 24 gennaio 1997, n. 8).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge, in attuazione della
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle strutture ricettive indicate all'articolo 1 della
Art. 2. (Comunicazione dei prezzi).
1. Ai titolari o gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 1, comma 2 e degli stabilimenti balneari è fatto obbligo, entro il 1° ottobre di ogni anno, di comunicare, mediante appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale, i prezzi dei servizi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. I titolari degli stabilimenti balneari effettuano la predetta comunicazione anche all'autorità marittima competente per territorio.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
3. I titolari o gestori a cui è fatto obbligo della comunicazione di cui al comma 1 non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati ai sensi del comma 1.
4. Per gli esercizi di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di apertura.
5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro la data prevista comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, salva in ogni caso l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 8, comma 1.
Art. 3. (Esercizio delle funzioni amministrative).
1. Le funzioni amministrative relative alla raccolta e vidimazione delle comunicazioni dei prezzi di cui all'articolo 2 sono esercitate dai Comuni competenti per territorio.
Art. 4. (Pubblicazione dei prezzi).
1. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati, vidimati dai Comuni, devono essere esposti in modo visibile, rispettivamente, nel luogo di ricevimento degli ospiti e nel luogo di prestazione dei singoli servizi.
Art. 5. (Informazioni).
1. I Comuni comunicano alla Regione, anche su supporto magnetico, le informazioni sui prezzi in base alle caratteristiche delle strutture ricettive entro il 30 ottobre per le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed entro il 30 marzo per quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo.
2. La Giunta regionale pubblica annualmente l'elenco delle strutture ricettive con le relative caratteristiche ed i prezzi praticati, provvedendo altresì all'eventuale aggiornamento semestrale sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Ai fini di cui al comma 2 gli operatori devono comunicare entro trenta giorni l'avvenuta cessione dell'esercizio o la cessazione dell'attività.
Art. 6. (Vigilanza e controllo).
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dai Comuni e, per gli stabilimenti balneari, anche dall'autorità marittima competente per territorio.
Art. 7. (Adeguamento qualitativo delle aziende ricettive alberghiere).
1. Il periodo fissato dall'articolo 21, comma 4 della
Art. 8. (Sanzioni).
1. La mancata comunicazione dei prezzi nei termini, oltre a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.
2. L'omessa esposizione delle tabelle e dei cartellini prezzi di cui all'articolo 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 2.100.000.
3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.500.000.
4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata.
5. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono i Comuni competenti per territorio, ai sensi della legge regionale che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
6. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dai Comuni.
Art. 9. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 9 della
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della
c) l'articolo 19 e i commi 4 e 5 dell'articolo 24 della
d) l'articolo 14 e le lettere i) ed l) dell'articolo 17 della
[1] Legge abrogata dall’art. 76 della