§ 4.10.19 – L.R. 12 agosto 1994, n. 31.
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:12/08/1994
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Country-houses.
Art. 3.  Case per ferie e ostelli per la gioventù.
Art. 4.  Case religiose di ospitalità.
Art. 5.  Centri di vacanza per minori.
Art. 6.  Centri di vacanza per anziani.
Art. 7.  Rifugi alpini e rifugi escursionistici.
Art. 8.  Bivacchi fissi.
Art. 9.  Esercizi di affittacamere.
Art. 9 bis.  (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione, camera e colazione - Bed and Breakfast).
Art. 10.  Case e appartamenti per vacanze.
Art. 11.  Alloggi agrituristici. Rinvio.
Art. 12.  Requisiti tecnici e igienico-sanitari.
Art. 13.  Autorizzazione.
Art. 14.  Disposizioni specifiche per i rifugi alpini o escursionistici e per i bivacchi.
Art. 15.  Accertamento dei requisiti e termini per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 16.  Rinnovo delle autorizzazioni.
Art. 17.  Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni.
Art. 18.  Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche.
Art. 19.  Denuncia e pubblicità dei prezzi.
Art. 20.  Vigilanza e controllo.
Art. 21.  Appartamenti ammobiliati per uso turistico.
Art. 22.  Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.
Art. 23.  Disposizioni tributarie.
Art. 24.  Sanzioni.
Art. 25.  Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.
Art. 26.  Norme transitorie.
Art. 27.  Abrogazione.


§ 4.10.19 – L.R. 12 agosto 1994, n. 31. [1]

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

(B.U. 22 agosto 1994, n. 82).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla L.R. 5 dicembre 1984, n. 40 ed in particolare:

     a) country-houses;

     b) case per ferie e ostelli per la gioventù;

     c) rifugi alpini ed escursionistici;

     d) bivacchi fissi;

     e) esercizi di affittacamere;

     f) case ed appartamenti per vacanze;

     g) alloggi agrituristici.

CAPO I

Definizioni e caratteristiche

 

          Art. 2. Country-houses.

     1. Sono country houses i fabbricati, siti in campagna o nei borghi rurali, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative [2].

     2. Le country-houses possono anche ricadere in aree di valore paesistico e ambientale previsti dal PPAR, purché compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, ove adeguati allo stesso, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni della normativa tecnica di attuazione del PPAR.

 

     Art. 3. Case per ferie e ostelli per la gioventù.

     1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici e aziende, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti o associati e loro familiari.

     2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati i dipendenti di altri enti pubblici o aziende ed i loro familiari, mediante apposita convenzione.

     3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma 1 sono autorizzate ad esercitare l'attività ricettiva esclusivamente nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 217/1983.

     4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani, e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite senza scopo di lucro dai soggetti indicati al comma 1.

     5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1. Nelle medesime strutture può essere altresì consentita la somministrazione di cibi e bevande con esclusione dei superalcolici limitatamente alle sole persone alloggiate ed altre persone che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

     6. La disciplina delle case per ferie si applica altresì alle strutture ricettive gestite senza scopo di lucro per le finalità di cui al comma 1 e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominate pensionati universitari, casa della giovane, foresterie e simili.

 

     Art. 4. Case religiose di ospitalità.

     1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate case religiose di ospitalità quelle strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità per un periodo non superiore a cinque giorni, a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. A tal fine l'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico è fissato alle ore 21 nella stagione autunno- inverno e alle ore 22 nella stagione primavera-estate.

     2. A questo fine sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

     Art. 5. Centri di vacanza per minori.

     1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono denominate centri di vacanza per minori quelle strutture ricettive caratterizzate dal tipo della clientela, individuata in bambini al di sotto dei 14 anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno del bambino, al suo sviluppo sociale e pedagogico.

     2. Nei centri di vacanza dei minori deve essere garantita la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico ovvero deve essere assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

 

     Art. 6. Centri di vacanza per anziani.

     1. Nell'ambito della categoria delle case per ferie sono denominate centri di vacanza per anziani quelle strutture ricettive caratterizzate dal tipo della clientela, individuata in persone anziane, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate al soggiorno dell'anziano in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo e alla vita sociale.

     2. Nei centri di vacanza per anziani deve essere garantita la presenza di personale medico ovvero deve essere assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria per immediato soccorso.

     3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma 1 quelle destinate all'assistenza alle persone anziane.

 

     Art. 7. Rifugi alpini e rifugi escursionistici.

     1. Sono rifugi alpini le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri ghiacciai, morene e ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

     Z. Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m 700 servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.

     3. I rifugi alpini ed escursionistici di enti pubblici sono gestiti direttamente mediante apposito incarico o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione, che garantisca le finalità d'uso.

     4. Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, anche se poste ad altitudine inferiore a m 700.

 

     Art. 8. Bivacchi fissi.

     1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

 

     Art. 9. Esercizi di affittacamere.

     1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, per almeno 6 mesi all'anno.

     2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

     3. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

     a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

     b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

     c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

     4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

     5. Gli affittacamere sono classificati in una unica categoria.

 

     Art. 9 bis. (Offerta del servizio di alloggio e prima colazione, camera e colazione - Bed and Breakfast). [3]

     1. Per valorizzare nuove forme di offerta turistica finalizzate all'accoglienza e all'ospitalità dei turisti in ambiente familiare, coloro i quali offrono il servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione amministrativa prevista all'articolo 13, ma devono, comunque, inoltrare al Comune competente per territorio denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando il periodo di non attività.

     2. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 debbono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi così come indicati nell'allegata tabella A. I requisiti sono modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

     3. L'attività di cui al comma 1, può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

     4. Il Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività. Redige apposito elenco dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione e alla APTR.

     5. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando almeno il 70 per cento dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione.

     6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1, sono obbligati a denunciare, mediante trasmissione di apposito modello regionale fornito dal Comune, l'arrivo e la presenza di ciascun ospite, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'ufficio di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 20 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53 competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo. Sono altresì obbligati a presentare, entro il 1° ottobre di ogni anno, al Comune competente per territorio, i prezzi praticati ed il periodo dell'attività esercitata nell'anno successivo.

     7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l'attività purché i locali siano ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

     8. L'esercizio dell'attività di "Bed and Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.

 

     Art. 10. Case e appartamenti per vacanze.

     1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

     2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

     a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

     b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;

     c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;

     d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;

     e) recapito e ricevimento ospiti.

     3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere.

     4. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti autonomi, composti da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

     5. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e simili.

     6. L'utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità previste dal presente articolo non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

 

     Art. 11. Alloggi agrituristici. Rinvio.

     1. La determinazione delle caratteristiche degli alloggi agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento dell'attività ed i requisiti tecnici e igienico-sanitari sono previsti dalla L.R. 6 giugno 1987, n. 25.

CAPO II

Requisiti funzionali e adempimenti amministrativi

 

     Art. 12. Requisiti tecnici e igienico-sanitari.

     1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

     2. Ciascun tipo di struttura ricettiva definita nel capo I deve altresì possedere i requisiti tecnici e strutturali minimi specificamente fissati con apposito decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta medesima, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. Autorizzazione.

     1. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 108 e 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente legge è subordinato ad autorizzazione che viene rilasciata, ai sensi degli articoli 19, primo comma, punto 8) e 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, previa comunicazione al prefetto per le esigenze di pubblica sicurezza, dal comune competente per territorio, sentita l'azienda di promozione turistica.

     2. La domanda di autorizzazione indirizzata al comune deve contenere:

     a) le generalità del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale nella gestione;

     b) la denominazione della struttura;

     c) la sua ubicazione;

     d) il numero di camere o appartamenti da destinare agli ospiti;

     e) la ricettività complessiva;

     f) i servizi igienici offerti agli ospiti;

     g) i periodi di esercizio dell'attività;

     h) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi, nonché di determinazione dei prezzi.

     3. L'autorizzazione all'esercizio deve contenere gli elementi di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2.

     4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 12. Di tali variazioni deve essere fatta annotazione nell'atto di autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

     5. I titolari e i gestori delle country-houses e delle case e appartamenti per vacanze sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale del registro di cui all'articolo 5 della legge 217/1983. I titolari delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 3 devono parimenti provvedere alla suddetta iscrizione.

 

     Art. 14. Disposizioni specifiche per i rifugi alpini o escursionistici e per i bivacchi.

     1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio di rifugio alpino o escursionistico deve altresì indicare, oltre agli elementi di cui all'articolo 13, anche:

     a) l'altitudine della località;

     b) le vie d'accesso;

     c) il tipo di costruzione, con allegato un progetto contenente prospetto esterno, planimetrie e sezioni ed una relazione tecnico- descrittiva del fabbricato.

     2. Qualora trattasi di rifugi custoditi, il proprietario del rifugio nella domanda di autorizzazione indica il nominativo dell'incaricato o del gestore, che sottoscrive la domanda di accettazione.

     3. Il comune, mediante certificazione dell'unità sanitaria locale competente per territorio, accerta che le persone di cui al comma 2 siano di sana e robusta costituzione fisica. Il comune accerta altresì, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino, che tali persone abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.

     4. Si prescinde dall'accertamento di cui al comma 3 qualora il custode preposto sia titolare di licenza per l'esercizio del mestiere di guida alpina o portatore alpino.

     5. Chiunque intenda realizzare un bivacco fisso deve inoltrare apposita domanda al comune specificando le caratteristiche della struttura. Il comune rilascia il nulla-osta previo accertamento della compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al PPAR, e, in mancanza di tale adeguamento, con le previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione del PPAR, con altri eventuali vincoli previsti dalle norme statali e regionali vigenti.

 

     Art. 15. Accertamento dei requisiti e termini per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Il comune provvede, entro sessanta giorni dalla domanda, al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali gestori, previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. 773/1931.

     2. L'accertamento dei requisiti strutturali è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda, anche previa richiesta di ulteriori documenti o tramite l'effettuazione di sopralluoghi. In tali casi, il termine si intende sospeso una sola volta per non più di trenta giorni.

     3. Il parere dell'azienda di promozione turistica sulla domanda di autorizzazione deve essere richiesto dal comune competente entro venti giorni dal ricevimento della domanda e deve essere trasmesso al comune stesso nei venti giorni successivi.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 1 si intende rilasciata qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il comune non abbia provveduto ad inviare al richiedente alcuna comunicazione.

 

     Art. 16. Rinnovo delle autorizzazioni.

     1. L'autorizzazione, anche per le strutture ricettive che svolgono attività stagionale, viene rinnovata annualmente, su domanda, mediante vidimazione dell'atto originale e previo pagamento della tassa di concessione e delle tasse dovute a altro titolo.

 

     Art. 17. Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni.

     1. L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge è revocata dal comune qualora venga meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.

     2. Nel caso di violazione delle condizioni previste

nell'autorizzazione il comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.

     3. L'autorizzazione è altresì sospesa, annullata o revocata nei casi previsti dal R.D. 777/1931 ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del D.P.R. 616/1977.

     4. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al comune.

     5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del comune per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

 

     Art. 18. Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche.

     1. Il comune dà immediata comunicazione alla Regione del rilascio delle autorizzazioni nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni di cui all'articolo 17.

     2. Il comune annualmente trasmette alla Regione gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.

     3. E' fatto obbligo al titolare o gestore dell'attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che alla autorità di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione turistica competente. La denuncia va effettuata settimanalmente.

 

     Art. 19. Denuncia e pubblicità dei prezzi. [4]

 

     Art. 20. Vigilanza e controllo.

     1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune e, per quanto concerne la materia dei prezzi, dalle province.

     2. La Regione può esercitare controlli a mezzo di proprio personale, nonché a mezzo dell'azienda di promozione turistica.

 

     Art. 21. Appartamenti ammobiliati per uso turistico.

     1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di cui all'articolo 9 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 10.

     2. Coloro che intendono dare alloggio a forestieri secondo le modalità stabilite nel comma 1 per un periodo superiore a quindici giorni sono però tenuti a darne comunicazione all'azienda di promozione turistica ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.

 

     Art. 22. Uso occasionale di immobili a fini ricettivi.

     1. In deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, l'uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in via eccezionale per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, previo nulla-osta del comune competente per territorio, comunicato al prefetto.

     2. Il comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

 

     Art. 23. Disposizioni tributarie.

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 13, sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali, con la disciplina di cui alla L.R. 20 aprile 1980, n. 20 e con gli importi determinati alla voce 22 della tariffa annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, intendendosi, ai soli fini tributari, equiparate alle tipologie di cui alla lettera e) della tariffa medesima: "altri allestimenti in genere", le strutture che non vi siano già esplicitamente individuate.

 

     Art. 24. Sanzioni.

     1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione, ove richiesta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

     1 bis. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 9 bis senza aver inoltrato la denuncia prevista al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a lire 600.000 [5].

     2. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui all'articolo 21 senza darne comunicazione all'azienda di promozione turistica sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 150.000 a 300.000.

     3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 22 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

     4. [6].

     5. [7].

     6. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

     7. La violazione delle altre norme della presente legge per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 600.000.

     8. In caso di recidiva le sanzioni previste ai comuni precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

     9. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente, l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

 

     Art. 25. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni.

     1. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge procedono i comuni territorialmente competenti ai sensi della L.R. 5 luglio 1983 n. 16.

     2. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative sono introitate dai comuni e, limitatamente alle sanzioni per la violazione delle norme sui prezzi, dalle province.

CAPO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 26. Norme transitorie.

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 12, le strutture ricettive già operanti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente legge e da tale decreto per poter continuare l'attività.

     2. In tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione precedente. Tali autorizzazioni vengono comunque a scadenza nel termine di cui al comma 1.

 

     Art. 27. Abrogazione.

     1. La L.R. 2 maggio 1989, n. 8 è abrogata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 12.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.

[6] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 12.

[7] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 12.