§ 4.10.34 – L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra-alberghiere e 14 luglio 1997, n. 41 sull'attività di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:14/02/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 12 agosto 1994, n. 31).
Art. 2.  (Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 31/1994).
Art. 3.  (Integrazioni all'articolo 24 della l.r. 31/1994).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41).
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/1997).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/1997).


§ 4.10.34 – L.R. 14 febbraio 2000, n. 8. [1]

Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 12 agosto 1994, n. 31 sulle strutture extra-alberghiere e 14 luglio 1997, n. 41 sull'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

(B.U. 24 febbraio 2000, n. 19).

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 12 agosto 1994, n. 31). [2]

 

     Art. 2. (Integrazioni all'articolo 9 della l.r. 31/1994). [3]

 

     Art. 3. (Integrazioni all'articolo 24 della l.r. 31/1994). [4]

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41). [5]

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/1997). [6]

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/1997). [7]

 

 

Tabella A

 

     1. Requisiti strutturali

     1.1 L'altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.

     1.2 La superficie minima delle camere è stabilita in sette metri quadrati per le camere ad un letto;

in undici metri quadrati per le camere a due letti;

in quattro metri quadrati per ogni letto aggiunto.

     2. Caratteristiche e dotazioni delle camere da letto

     2.1. Accesso alla camera indipendente da altri locali.

     2.2 Letto adeguatamente corredato, armadio commisurato al numero di posti letto della camera, specchio e presa di correnti, comodino, sedia e cestino per i rifiuti.

     3. Dotazioni dei servizi igienici

     3.1 Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni annessi.

     3.2 Fornitura di biancheria da bagno.

     3.3 Dotazione dei seguenti servizi minimi: water, bidet, lavabo, vasca o doccia, specchio con presa di corrente, chiamata d'allarme.

     3.4 Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento.


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Sostituisce il comma 1, art. 2 della L.R. 12 agosto 1994, n. 31.

[3] Aggiunge l'art. 9 bis alla L.R. 12 agosto 1994, n. 31.

[4] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 24 della L.R. 12 agosto 1994, n. 31.

[5] Sostituisce il comma 5, art. 5, della L.R. 14 luglio 1997, n. 41.

[6] Sostituisce la lettera f), comma 1, art. 6, della L.R. 14 luglio 1997, n. 41.

[7] Sostituisce il comma 5, art. 21, della L.R. 14 luglio 1997, n. 41.