§ 2.2.67 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 3.
Modifica alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli Organi degli ERSU".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:10/02/2011
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della l.r. 1/2011)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 2.2.67 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 3.

Modifica alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli Organi degli ERSU".

(B.U. 17 febbraio 2011, n. 12)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della l.r. 1/2011)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le candidature per gli organi degli enti indicati al comma 1 sono presentate con le modalità indicate all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), fino al 7 marzo 2011. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare.”.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.