§ 2.2.68 - L.R. 3 maggio 2011, n. 8.
Ulteriori modifiche alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:03/05/2011
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'art. 1 della l.r. 1/2011)
Art. 2.  (Proroga degli organi degli ERAP)
Art. 3.  (Disposizione transitoria)


§ 2.2.68 - L.R. 3 maggio 2011, n. 8.

Ulteriori modifiche alla Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP.

(B.U. 6 maggio 2011, n. 37)

 

Art. 1. (Modifiche all'art. 1 della l.r. 1/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 (Proroga degli organi degli ERSU), le parole: "31 marzo 2011" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2011".

2. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della l.r. 1/2011 le parole: "7 marzo 2011. Sono fatte salve le candidature presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in regola con le disposizioni della l.r. 34/1996, nonché con i pareri espressi sulle stesse dalla competente commissione assembleare." sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2011".

 

     Art. 2. (Proroga degli organi degli ERAP)

1. Gli organi degli enti per l'abitazione pubblica (ERAP), di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), in carica alla data di approvazione della presente legge sono prorogati, con poteri limitati all'ordinaria amministrazione, sino al 31 ottobre 2011.

2. Le candidature per gli enti indicati al comma 1 sono presentate entro il 30 settembre 2011.

 

     Art. 3. (Disposizione transitoria)

1. Sono fatte salve le candidature presentate per gli organi degli ERAP e degli ERSU alla data di entrata in vigore della presente legge in regola con quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e i pareri espressi dalla competente Commissione assembleare ai sensi dell'articolo 6 , comma 1, della medesima l.r. 34/1996.