§ 4.7.179 - L.R. 1 dicembre 2003, n. 24.
Istituzione del Parco naturale dell'Alto Garda Bresciano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:01/12/2003
Numero:24

§ 4.7.179 - L.R. 1 dicembre 2003, n. 24. [1]

Istituzione del Parco naturale dell'Alto Garda Bresciano.

(B.U. 5 dicembre 2003, n. 49 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano).

     1. Ai sensi dell’articolo 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano.

     2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata alla presente legge.

 

Art. 2. (Obiettivi e finalità del Parco naturale).

     1. Il Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano è istituito per perseguire i seguenti obiettivi:

     a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;

     b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche;

     c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell'ambiente;

     d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

     e) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

 

Art. 3. (Ente di gestione).

     1. La gestione del parco naturale è affidata alla Comunità montana Alto Garda Bresciano, già preposta alla gestione del Parco regionale dell’Alto Garda Bresciano, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 58 (Istituzione del Parco dell’Alto Garda Bresciano).

 

Art. 4. (Piano per il parco).

     1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:

     a) agli ambiti di particolare valenza o potenzialità ambientale e naturalistica nei quali l’ambiente naturale è conservato;

     b) alle emergenze vegetazionali che per la particolarità della flora e della vegetazione presente necessitano di tutela e conservazione;

     c) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere;

     d) ai contenuti ed ai criteri di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni).

     2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. Il piano per il parco, ai sensi dell’articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

 

Art. 5. (Regolamento del parco).

     1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco allo scopo di garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 2 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina le attività consentite dalle destinazioni d’uso del territorio e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.

     2. Il regolamento è approvato dall’ente gestore del parco e trasmesso alla Giunta regionale.

 

Art. 6. (Norme di salvaguardia).

     1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell’Alto Garda Bresciano è vietato:

     a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore ed immettere esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali reintroduzioni di specie localmente estinte;

     b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, nonché introdurre e mettere a dimora genotipi non presenti nell’area, che possano alterare l’equilibrio naturale;

     c) aprire nuove cave, miniere e discariche, coltivare torbiere e realizzare depositi permanenti di materiali dismessi;

     d) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;

     e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi di acquedotti rurali e consortili autorizzati dal parco, che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;

     f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;

     g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione atto ad alterare i cicli biogeochimici;

     h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

     i) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola e forestale, ad eccezione delle aree identificate dall’ente gestore come destinate a fruizione pubblica;

     j) sorvolare l’area con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo.

     2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni del Piano territoriale di coordinamento del parco regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2003 n. VII/13939 (Approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell’Alto Garda Bresciano, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni) se non contrastanti con le disposizioni del comma 1.

 

     Art. 7. (Norme finali).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 394/1991, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e della l.r. 86/1983.

 

Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     ALLEGATO

     Planimetria dei confini del Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.