§ 4.7.83 - L.R. 15 settembre 1989, n. 58.
Istituzione del Parco dell'Alto Garda bresciano.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:15/09/1989
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco.
Art. 2.  Confini del parco.
Art. 3.  Finalità e funzioni del parco.
Art. 4.  Ente gestore.
Art. 5.  Integrazioni allo statuto della Comunità Montana e gestione del parco.
Art. 6.  Direttore.
Art. 7.  Il piano territoriale.
Art. 8.  Formazione del piano territoriale di coordinamento.
Art. 9.  Effetti della pianificazione territoriale.
Art. 10.  Sub-delega di funzioni amministrative.
Art. 11.  Contenuti del piano di gestione.
Art. 12.  Attività del parco.
Art. 13.  Riserva naturale della valle di Bondo.
Art. 14.  Norme di salvaguardia.


§ 4.7.83 - L.R. 15 settembre 1989, n. 58. [1]

Istituzione del Parco dell'Alto Garda bresciano.

(B.U. 20 settembre 1989, n. 38, 3° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Istituzione del Parco.

     1. E' istituito il «Parco dell'Alto Garda bresciano», ai sensi del titolo II, capo II, della L.R. 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale, e successive modificazioni».

 

     Art. 2. Confini del parco.

     1. Il parco coincide con l'attuale territorio della Comunità Montana n. 2, Alto Garda bresciano, delimitato nella planimetria in scala 1:25.000 di cui all'allegato «A» che forma parte integrante della presente Legge.

     2. I confini del parco sono indicati localmente, a cura dell'ente gestore, da tabelle con la scritta «Parco dell'Alto Garda bresciano», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

 

     Art. 3. Finalità e funzioni del parco.

     1. Il parco dell'Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall'assetto giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di reciproca compatibilità.

     2. Le principali finalità del parco dell'Alto Garda bresciano sono costituite dalla continua pianificazione territoriale e dalla gestione delle risorse naturali individuate.

     3. I fini generali della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all'art. 1 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, si perseguono tramite la ricerca, la promozione e il sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.

     4. Finalità e funzioni specifiche del parco sono:

     a) la conservazione attiva, la tutela ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente o che costituiscono rilevante testimonianza storica;

     b) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti;

     c) compatibilmente con la tutela dell'ambiente naturale, la ricerca scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio dell'intera comunità, nonché la didattica educativa e formativa che ne discende;

     d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente naturale;

     e) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle precedenti finalità.

 

          Art. 4. Ente gestore.

     1. La gestione del parco è affidata alla Comunità Montana n. 2, Alto Garda bresciano.

     2. A tal fine il Presidente della Comunità Montana dell'Alto Garda bresciano convoca, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un'apposita seduta dell'assemblea della Comunità Montana stessa per l'adozione delle integrazioni allo statuto della Comunità Montana necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco.

     3. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della Comunità Montana sono adottate e approvate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 7 della Legge Regionale 19 luglio 1982, n. 43 «Istituzione delle Comunità Montane»; relativamente agli aspetti riguardanti il parco, la Giunta Regionale verifica la compatibilità di tali integrazioni con quanto previsto dalla normativa regionale per i parchi naturali e trasmette le proprie osservazioni al Consiglio Regionale.

 

     Art. 5. Integrazioni allo statuto della Comunità Montana e gestione del parco.

     1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, la Comunità Montana Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni al proprio statuto ai sensi del precedente art. 4 e con i contenuti di cui al successivo secondo comma.

     2. Le integrazioni allo statuto della Comunità Montana ai fini della gestione del parco devono prevedere:

     a) l'istituzione del Comitato Scientifico del Parco, che dovrà essere composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche e agroforestali, tra cui almeno un architetto, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste;

     b) la pianta organica e l'organizzazione della struttura operativa per la gestione del parco, cui è preposto il Direttore di cui al successivo articolo 6;

     c) le forme e modalità di collaborazione, ai sensi del settimo comma dell'art. 21 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, con l'Azienda regionale delle foreste, al fine di garantire l'autonomia gestionale nel territorio di competenza della stessa, i cui interventi devono essere corrispondenti alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento e dei piani di settore del parco;

     d) le forme e le modalità di periodica consultazione - anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente del parco, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea delle associazioni culturali, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole;

     e) l'entità del contributo annuale della Comunità Montana per la gestione del parco.

     3. Al Comitato scientifico di cui alla lettera a) del precedente secondo comma compete:

     a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento;

     b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;

     c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al Direttore, al Consiglio Direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.

 

     Art. 6. Direttore.

     1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

     2. La nomina è disposta dall'assemblea della Comunità Montana, previo adeguato avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

     3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di un altro parco regionale o nazionale o di dirigente dell'Azienda regionale foreste.

     4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo della Comunità Montana che riguardano la gestione del parco.

 

     Art. 7. Il piano territoriale.

     1. Il piano territoriale di coordinamento definisce:

     a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e ambientali del territorio;

     b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto disposto all'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 concernente il regolamento di attuazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» ed ai sensi della L.R. 27 maggio 1985, n. 57 concernente «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai Comuni»;

     c) i criteri di compatibilità fra attività umane e conservazione dell'ambiente, a seconda delle condizioni di interrelazione fra differenti sistemi, delle aree ad essi eventualmente relative, delle destinazioni indicate per le aree medesime;

     d) la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate, vietate e sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;

     e) le modalità di avvio delle attività promosse ed incentivate;

     f) le modalità progressive di cessazione delle attività non più compatibili con l'assetto del parco;

     g) le modalità di regolamentazione delle attività controllate;

     h) la localizzazione degli interventi di salvaguardia e di recupero delle risorse naturali, degli ambienti degradati, dei beni storici e culturali, ivi compresi gli interventi relativi alle limonaie;

     i) il piano della viabilità di penetrazione escursionistica del parco.

 

     Art. 8. Formazione del piano territoriale di coordinamento.

     1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall'Ente gestore entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi della L.R. 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai Comuni».

 

     Art. 9. Effetti della pianificazione territoriale.

     1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, le previsioni del piano urbanistico della Comunità Montana (PUCM) Alto Garda devono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco e demandano al piano territoriale di coordinamento del parco (PTC) la disciplina del territorio che vi è compreso per gli aspetti previsti dall'art. 17 della stessa Legge. In particolare il PTC del parco contiene, tra l'altro, le indicazioni di cui alle lettere c), f), g), h), i), l), m), n) del terzo comma dell'art. 8 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico» e rimanda al PUCM la definizione delle previsioni di cui alle lettere a), b), d), e) del terzo comma dell'art. 8 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

     2. Il PTC deve inoltre prevedere opportuni piani di settore, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, per tutte quelle attività che abbiano rilevanza per l'intero territorio.

     3. Per l'elaborazione del piano di settore forestale l'ente gestore si avvale, di norma, della collaborazione tecnica dell'Azienda regionale delle Foreste.

 

     Art. 10. Sub-delega di funzioni amministrative. [2]

 

     Art. 11. Contenuti del piano di gestione.

     1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente:

     a) lo schema dell'organizzazione gestionale;

     b) gli strumenti amministrativi e tecnici di gestione del territorio;

     c) il programma di coordinamento degli interventi, con l'individuazione dei problemi e delle necessità territoriali in relazione alle finalità istitutive;

     d) la definizione degli interventi di cui al punto 2 dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86;

     e) le previsioni di spesa, le priorità d'intervento e le fonti di finanziamento.

 

     Art. 12. Attività del parco.

     1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed economico delle Comunità residenti, attraverso:

     a) la conservazione attiva dei sistemi naturali integri sotto il profilo ecologico;

     b) il recupero strutturale e funzionale dei sistemi naturali degradati;

     c) il ripristino dei sistemi naturali compromessi;

     d) la ricerca e la sperimentazione scientifica;

     e) la promozione di attività agricole strettamente connesse alla valorizzazione dell'ambiente, come in particolare l'agriturismo fondato anche sul recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.

     2. Il piano del parco definisce le modalità di controllo delle attività che comportano una trasformazione dell'uso del suolo o una modifica dell'ambiente naturale.

     3. Il piano del parco detta specifiche norme di regolamentazione, ivi compreso il divieto d'esercizio delle attività che si pongono obiettivamente in contrasto con le finalità istitutive generali e specifiche.

 

     Art. 13. Riserva naturale della valle di Bondo.

     1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al successivo secondo comma, la Comunità Montana dell'Alto Garda bresciano gestisce la riserva naturale «Valle di Bondo», istituita ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e compresa nel territorio del parco.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale adegua la deliberazione istitutiva della riserva.

 

     Art. 14. Norme di salvaguardia.

     1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, sino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale - e comunque per non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente Legge - si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

     2. Le nuove costruzioni consentite nelle zone agricole sono solo quelle pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93 «Norme in materia di edificazione nelle zone agricole», limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

     a) imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;

     b) imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano di aree per l'attività di allevamento di almeno un ettaro per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

     c) imprese dedite ad allevamento di suini che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per almeno 20 quintali di peso vivo di bestiame. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Presidente del parco le nuove costruzioni o l'ampliamento di quelle esistenti relative a imprese suinicole con carico di bestiame vivo per ettaro di terreno agricolo compreso tra venti e quaranta quintali.

     3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

     4. Fatti salvi i divieti di cui ai successivi commi dieci e undici, nel territorio del parco, con esclusione delle zone definite dagli strumenti urbanistici, approvati o adottati, come edificate o edificabili destinate alla residenza, all'industria e al terziario, nonché nelle relative zone per servizio, non sono consentiti:

     a) la costruzione di recinzioni delle proprietà, se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, nonché quelle a protezione permanente delle attività agricolo-faunistiche, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le quali è comunque obbligatorio la concessione edilizia;

     b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

     c) la chiusura di accessi ai corsi d'acqua e al lago;

     d) l'ammasso anche temporaneo, che superi la durata di trenta giorni, di materiali di qualunque natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati e all'esterno delle zone autorizzate dall'Amministrazione comunale, fatta eccezione per cataste di legname o stallatico in attesa di utilizzazione, cumuli di foraggi e lettimi;

     e) la posizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo che non siano preventivamente ed in via eccezionale autorizzati dal Presidente della Comunità Montana, esclusa la segnaletica di servizio per il Parco, quella viaria e turistica.

     5. E' vietato inoltre in tutto il territorio del parco:

     a) il livellamento dei terrazzi dei declivi, salva preventiva autorizzazione del Presidente della Comunità Montana;

     b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, nonché dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per quelli occorrenti alle attività agricole e forestali, nonché per quelli che si rendono necessari per la realizzazione di opere autorizzate da concessioni edilizie;

     c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi o di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

     d) l'alterazione o la distruzione di zone umide quali paludi, torbiere, stagni, fasce marginali di laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

     e) la distruzione e la manomissione delle strutture delle limonaie. Il restauro dei caselli e il cambiamento di destinazione d'uso devono essere autorizzati con concessione edilizia e con decreto del Presidente della Comunità Montana;

     f) l'abbattimento o la devitalizzazione delle piante di ulivo, fatti salvi i casi di operazioni colturali di bonifica e miglioria agricola, nonché i casi di edificazione autorizzate con concessione edilizia e, comunque, solo per le superfici strettamente interessate dalle opere autorizzate.

     6. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 concernente «Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con Legge Regionale», relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

     7. Lungo le sponde del lago artificiale di Valvestino sono vietate nuove edificazioni nonché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per una fascia di profondità di m. 100 dal limite del demanio; sono comunque consentite le opere edilizie al servizio dell'agricoltura e, previa autorizzazione del Presidente della Comunità Montana, che verifica la compatibilità delle stesse con la tutela dei valori ambientali, le opere:

     a) che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità;

     b) pubbliche da eseguirsi su terreno appartenente al demanio o al patrimonio dello Stato o degli enti locali;

     c) attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua o agli impianti di depurazione.

     8. Sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 gli interventi di carattere colturale che comportino alterazioni della morfologia del terreno, nonché quelle trasformazioni d'uso dei suoli, anche non boscati, che alterino notevolmente l'assetto paesistico del territorio, fatte salve le normali rotazioni agricole.

     9. In tutto il territorio del parco è vietata la distruzione o la manomissione dei muri a secco a sostegno dei terrazzamenti agricoli e di opere murarie ad essi collegate - salvo nei casi di edificazione autorizzate con concessione edilizia - nonché la rimozione o la copertura stabile di pavimentazioni in pietra di strade comunali e agricole di comprovata vetustà, fatte salve le sistemazioni provvisorie o gli interventi per lavori di pubblico interesse che sono comunque soggetti ad autorizzazione del Presidente della Comunità Montana.

     10. E' vietata in tutto il territorio del parco l'apertura di nuove cave.

     11. E' vietata in tutto il territorio del parco l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che devono essere autorizzate dal Presidente della Comunità Montana.

     12. L'allestimento e l'ampliamento dei campeggi e dei villaggi turistici è disciplinato con L.R. 10 dicembre 1981, n. 71 concernente «Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta» e comunque tali interventi sono subordinati all'autorizzazione del Presidente della Comunità Montana.

     13. L'accesso a grotte, cavità e altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco, nonché la raccolta di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta, sono consentiti solo per scopo di studio, a soggetti appositamente autorizzati dal Presidente della Comunità Montana.

 

 

Cartografia

(Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 1995, n. 31.