§ 4.4.28 - L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/12/1980
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Enti organizzatori del servizio.
Art. 3.  Corsi di formazione ed esami.
Art. 4.  Nomina a guardia giurata.
Art. 5.  Incarico di guardia ecologica volontaria.
Art. 6.  (Sospensione e revoca dell'incarico).
Art. 6 bis.  (Iscrizione nel registro generale regionale del volontariato).
Art. 7.  Compiti degli enti organizzatori.
Art. 8.  Doveri delle guardie ecologiche.
Art. 9.  Comitato di coordinamento regionale.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Finanziamenti.
Art. 12.  Norma finanziaria.


§ 4.4.28 - L.R. 29 dicembre 1980, n. 105. [1]

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

(B.U. 30 dicembre 1980, n. 52, 3 suppl. ord.).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto dalle guardie giurate incaricate dal presidente della giunta regionale con le modalità di cui alla presente legge. Esso svolge le seguenti funzioni:

     - promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;

     - concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché, a norma degli artt. 6 e 8 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi e, ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, in regolamenti comunali e provinciali [2];

     - offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.

     2. Le guardie ecologiche volontarie, in caso di accertamento di violazioni delle leggi e dei regolamenti comunali e provinciali in materia ecologica, redigono, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 90/1983, verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono [3].

     Il servizio volontario di vigilanza ecologica partecipa e collabora alle attività di controllo ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della L.r. 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A) [4].

     3. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

 

     Art. 2. Enti organizzatori del servizio. [5]

     1. L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata:

     a) agli enti gestori dei parchi regionali per i territori di rispettiva competenza;

     b) alle comunità montane per i territori montani non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali;

     c) alle province ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali e delle comunità montane;

     d) ai comuni capoluogo di provincia per le rispettive circoscrizioni territoriali, esclusi i territori compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali.

     2. Le province e le comunità montane a cui è delegata la gestione di parchi regionali organizzano il servizio di vigilanza ecologica volontaria in forma unitaria per l'intero territorio di competenza.

     3. Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza del servizio di vigilanza ecologica competono alla Giunta regionale, la quale definisce altresì le modalità di collaborazione del servizio stesso con i soggetti competenti per l'attività di controllo ambientale; i provvedimenti della Giunta regionale inerenti le funzioni di indirizzo e coordinamento sono assunti previo parere della competente commissione consiliare [6].

 

     Art. 3. Corsi di formazione ed esami. [7]

     1. Gli enti di cui al precedente art. 1, I comma, promuovono, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della giunta regionale, corsi di formazione per guardie giurate da destinare al servizio volontario di vigilanza ecologica.

     2. Al termine dei corsi, i candidati sostengono un esame teorico- pratico innanzi ad una commissione regionale nominata con decreto del presidente della giunta e composta da:

     - il dirigente della competente struttura organizzativa della Giunta regionale in qualità di presidente [8];

     - quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dalla giunta regionale;

     - quattro esperti in discipline giuridiche, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dalla giunta regionale;

     - due funzionari di pubblica sicurezza, di cui uno membro effettivo ad uno supplente, designati dal commissario di Governo presso la regione;

     - due funzionari del settore ambiente, ecologia, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dall'assessore competente;

     - due funzionari del corpo forestale dello Stato distaccati presso la regione, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dall'assessore competente.

     3. Il presidente può designare un componente effettivo della commissione quale vice presidente con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza [9].

     4. Svolge le funzioni di segretario della commissione un impiegato regionale di livello non inferiore al quinto, che in caso di impedimento, viene sostituito da un supplente.

     5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennità di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale) [10].

     6. [11].

 

     Art. 4. Nomina a guardia giurata.

     1. Il presidente dell'ente organizzatore del servizio, presenta istanza al prefetto territorialmente competente per il rilascio, ai sensi dell'art. 133 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente art. 3 e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del sopra citato T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

     2. I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi al presidente della giunta regionale per il provvedimento di incarico di cui all'articolo successivo.

     Le richieste periodiche di rinnovo della nomina a guardia giurata, da parte del presidente dell'ente organizzatore costituiscono atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta regionale per il relativo assenso [12].

 

     Art. 5. Incarico di guardia ecologica volontaria.

     1. Il presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato conferisce, su richiesta dell'ente organizzatore, l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate ai sensi dell'art. 4. Con il decreto di incarico è individuato l'ente organizzatore che coordina l'attività delle guardie ecologiche e sono individuate le norme oggetto del potere di accertamento da parte della guardia ecologica nominata. I sindaci e i presidenti di provincia possono chiedere al presidente della Giunta regionale di estendere il potere di accertamento alle norme contenute in regolamenti provinciali e comunali [13].

     2. La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al pretore ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

     3. Ogni guardia è munita di tesserino personale rilasciato dalla giunta regionale contenente le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo e la denominazione dell'ente di appartenenza.

     Le guardie ecologiche volontarie durante l'espletamento del servizio hanno diritto alla copertura assicurativa regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) [14].

     4. Nell'espletamento del servizio di istituto la guardia ecologica porta il distintivo o veste l'uniforme forniti dalla giunta regionale e approvati dal prefetto ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

 

     Art. 6. (Sospensione e revoca dell'incarico). [15]

     L'ente organizzatore del servizio è tenuto a segnalare al presidente della Giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, nonché al prefetto competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla Giunta regionale, previo parere del comitato di cui all'art. 9.

     La Giunta regionale provvede a disciplinare i procedimenti di cui al primo comma, garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica. Dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

     I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al prefetto competente.

 

     Art. 6 bis. (Iscrizione nel registro generale regionale del volontariato). [16]

     Il servizio volontario di vigilanza ecologica viene iscritto in apposita sezione del registro generale regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato).

     L'iscrizione al registro generale regionale del volontariato è operata con decreto del presidente della Giunta regionale e ha valore ai soli fini previsti dagli artt. 7, 8 e 17 della legge 266/1991.

 

     Art. 7. Compiti degli enti organizzatori.

     1. Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli, gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria provvedono, con i mezzi finanziari assegnati dalla regione, al funzionamento del servizio medesimo ed in particolare:

     - nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica;

     - tramite il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, provvedono a comunicare nei termini stabiliti dal. contratto regionale di assicurazione, alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale, la denuncia dell'evento dannoso [17];

     - redigono programmi quindicinali di lavoro e organizzano i turni di servizio;

     - predispongono gli ordini di servizio indicando la zona dove questo deve essere esplicato nonché le modalità e la durata, contemperando la disponibilità delle guardie con l'esigenza del servizio;

     - ricevono i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni, redatti dalle guardie ecologiche nell'espletamento delle loro funzioni e li trasmettono tempestivamente alle autorità rispettivamente competenti;

     - assicurano la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica tenendo degli stessi un aggiornato inventario.

 

     Art. 8. Doveri delle guardie ecologiche.

     1. Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica, oltre a quanto previsto dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:

     - assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione con preavviso quindicinale della disponibilità di giornate e di orari;

     - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;

     - operare con prudenza, diligenza e perizia;

     - compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio nonché i verbali facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile del servizio;

     - qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo o l'uniforme;

     - usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.

 

     Art. 9. Comitato di coordinamento regionale.

     1. La regione per il coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica si avvale di un comitato di coordinamento nominato dalla giunta regionale, composto da:

     - l'assessore competente o un suo sostituto in qualità di presidente [18];

     - due esperti nelle discipline giuridiche designati dalla giunta regionale e un funzionario di pubblica sicurezza designato dal commissario del Governo presso la regione;

     - tre esperti in discipline ambientali ed ecologiche;

     - tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario [19].

     2. Il comitato regionale di coordinamento:

     - formula proposte ed esprime pareri alla giunta regionale sui problemi riguardanti il servizio volontario di vigilanza ecologica;

     - fornisce assistenza tecnica agli enti preposti all'organizzazione del servizio;

     - tiene i necessari collegamenti con enti ed associazioni che hanno tra i propri fini la protezione dell'ambiente;

     - riunisce, almeno ogni quadrimestre, gli amministratori degli enti preposti all'organizzazione o loro delegati;

     - esprime pareri alla giunta sull'assegnazione di mezzi finanziari e dotazioni strumentali agli enti organizzatori del servizio;

     - esprime pareri sui provvedimenti disciplinari riguardanti la revoca o la sospensione dell'incarico delle guardie ecologiche;

     - acquisisce dall'ente organizzatore ogni elemento di valutazione sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

     3. Il comitato regionale di coordinamento dura in carica quattro anni ed ai suoi componenti, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennità di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della L.r. 10/1995 [20].

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5, sono esonerati dagli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge, coloro che abbiano partecipato con esito positivo ai corsi di formazione per guardie ecologiche organizzati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da comunità montane o enti gestori dei parchi, in collaborazione con la regione, purché partecipino a corsi di aggiornamento appositamente svolti dagli enti suddetti secondo specifiche modalità stabilite dalla giunta regionale.

 

     Art. 11. Finanziamenti.

     1. Le spese sostenute dagli enti organizzatori del servizio volontario di sorveglianza ecologica per gli interventi previsti dalla presente legge sono a carico della regione entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari.

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori devono presentare alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative a:

     a) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione;

     b) manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, rimborsi spese, patrocinio legale;

     c) acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni [21].

     3. Nei successivi 60 giorni la Giunta regionale delibera il riparto dei fondi di cui al primo comma, stabilendo la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza relativi a:

     a) corsi di formazione e aggiornamento dei responsabili locali e corsi di aggiornamento delle guardie ecologiche;

     b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;

     c) acquisto di mezzi, attrezzature, dotazioni e segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie [22].

     4. Divenuto esecutivo il provvedimento di cui al precedente comma, si provvede all'erogazione delle somme spettanti agli enti organizzatori con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente, se delegato.

     5. I responsabili degli enti organizzatori curano annualmente la contabilizzazione dei fondi impiegati e provvedono a trasmettere alla regione entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno i dati consuntivi della gestione finanziaria, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. Per il finanziamento delle spese sostenute dagli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui al precedente art. 11, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 230 milioni.

     2. Per l'anno 1981 è altresì autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria da parte della regione, di attrezzature mezzi e dotazioni da destinarsi al servizio volontario di vigilanza ecologica.

     3. Alla determinazione delle spese di cui ai commi precedenti per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 22, 1° comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     4. L'onere relativo agli interventi di cui alla presente legge trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-1982, parte 1ª «Spese per l'adempimento delle funzioni normali» ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 2 «Promozione del corpo ecologico volontario», tabella relativa a nuovi previsti provvedimenti legislativi.

     5. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte 1ª, ambito 4, settore 4, finalità 2, sono istituiti:

     - il nuovo capitolo 1.4.4.2.2.1032 «Contributi di parte corrente agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica per le spese da essi sostenute per la promozione e funzionamento del servizio medesimo nonché per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla regione», con la dotazione finanziaria di L. 230 milioni;

     - il nuovo capitolo 1.4.4.2.2.1033 «Spese dirette in capitale della regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazioni destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica», con la dotazione finanziaria di L. 200 milioni.

     6. [23].

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[5] Articolo così sostituito dalla L.R. 15 aprile 1992, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[7] Articolo così sostituito dalla L.R. 19 agosto 1983, n. 63.

[8] Alinea così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[11] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[13] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[14] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[17] Alinea così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[18] Alinea così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[19] Alinea così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[21] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[22] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 25.

[23] Comma abrogato dalla L.R. 19 agosto 1983, n. 63.