§ 4.1.1- L.R. 24 maggio 1972, n. 8.
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:24/05/1972
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 4.1.1- L.R. 24 maggio 1972, n. 8. [1]

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica.

(B.U. 24 maggio 1972, n. 15).

 

Art. 1.

     Le funzioni attribuite alla Regione in materia urbanistica, fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale, sono esercitate dagli Organi regionali a norma della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio Regionale provvede con propria deliberazione, su proposta della Giunta Regionale, a:

     a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

     b) la determinazione dell'estensione dei piani regolatori generali intercomunali, l'indicazione dei Comuni interessati che devono provvedere alla redazione dei piani stessi e come debba esser ripartita la relativa spesa, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     c) l'approvazione dell'elenco dei Comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     d) la definizione, per quanto di competenza della Regione, dei limiti e dei rapporti previsti dagli artt. 41-quinquies e 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     e) l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     f) la costituzione di Consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili a norma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     g) l'indicazione delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare a norma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     h) l'approvazione dei programmi di localizzazione dei fondi attribuiti alla Regione a norma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     i) l'indicazione - sulla base dei programmi di cui alle precedenti lett. g) e h) - dell'ordine di priorità delle richieste di finanziamento avanzate dai Comuni a norma degli artt. 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     l) l'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 4, ultimo comma della legge 1° giugno 1971, n. 291 [2];

     m) l'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 1, 3° comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni [2].

 

     Art. 3.

     La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore incaricato a:

     a) l'autorizzazione ai Comuni a formare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi a norma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     b) la richiesta ai Comuni di provvedere alla localizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale a norma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     c) la formulazione dei pareri previsti ai successivi artt. 4, 5 e 7.

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore incaricato a:

     a) (omissis) [3];

     b) l'approvazione dei piani regolatori generali, comunali ed intercomunali, e delle relative varianti nonché la formale restituzione degli stessi al Comune per la rielaborazione [4];

     c) l'appropriazione dei programmi di fabbricazione e delle relative varianti nonché la formale restituzione degli stessi al Comune per la loro rielaborazione [4];

     d) (omissis) [5];

     e) (omissis) [5];

     f) l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 26 e 27 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     g) l'esercizio dei poteri di salvaguardia di cui al 2° comma dell'articolo unico, legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni;

     h) (omissis) [5].

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto, su proposta dell'Assessore incaricato a:

     a) (omissis) [6];

     b) (omissis) [6];

     c) (omissis) [6];

     d) la concessione del nulla osta al rilascio di licenze edilizie, in deroga a norma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

     e) la definizione dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei casi di inerzia del Comune;

     f) (omissis) [6];

     g) la scelta dell'area di localizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, a norma dell'art. 51 della legge 2 ottobre 1971, n. 865, nei casi di inerzia del Comune richiesto;

     h) la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori nonché l'espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese le determinazioni amministrative delle indennità e la retrocessione;

     i) l'approvazione dei regolamenti edilizi e delle relative varianti [7];

     l) [8];

     m) l'approvazione dei piani di ricostruzione [7];

     n) il rilascio dell'autorizzazione prevista dal 2° comma dell'art. 10 della L.R. 3 settembre 1976, n. 28 e successive modificazioni [7].

     Il Presidente, qualora, per l'emanazione degli atti di cui al precedente comma, ritenga di non attenersi al parere del competente organo tecnico, deve sentire la Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Giunta Regionale, o, per sua delega, l'Assessore incaricato:

     a) accerta, a norma dell'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, la conformità delle opere da eseguire, sui terreni demaniali, da parte degli Enti pubblici, al piano regolatore generale o al regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono;

     b) esprime il parere sugli ordini di demolizione delle costruzioni abusive previsto dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     c) (Omissis) [9];

     d) esercita la vigilanza ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge;

     e) concede la proroga dei termini previsti dagli artt. 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 1974, n. 7 [10];

     f) su conforme parere del Comitato tecnico urbanistico indica, ove prescritto, in via interlocutoria le modifiche da introdurre d'ufficio, ai sensi degli artt. 10, 16 e 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, negli strumenti urbanistici ivi rispettivamente contemplati, o quelle altre che è necessario od opportuno siano apportate dai comuni, ai fini dell'emissione del definitivo provvedimento regionale [11];

     g) emette la diffida di cui all'art. 26, 1° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e procede alla contestazione di cui all'art. 27, 3° comma, della stessa legge [10].

 

     Art. 7.

     La competente sezione del Comitato Regionale di controllo sugli atti dei comuni provvede, sentita la Giunta Regionale, a:

     a) la convocazione d'ufficio del Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     b) la nomina del Commissario e la iscrizione d'ufficio nel Bilancio Comunale della spesa occorrente per la redazione o la rielaborazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio o del programma di fabbricazione, a termini degli artt. 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

     c) la nomina del Commissario per la formazione dei Piani delle zone per l'edilizia economica popolare, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167 [12].

 

     Art. 8.

     La Giunta provvede su altri affari in materia urbanistica, che non siano previsti nella presente legge, sempre che questi, rientrando nelle iniziative della programmazione e pianificazione regionale, non competano al Consiglio Regionale.

 

     Artt. 9. - 13.

     (Omissis) [13]

 

     Art. 14.

     Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli Organi regionali ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Sono fatti salvi altresì i pareri tecnici già emessi in materia, ai sensi delle leggi precedentemente in vigore, dal Consiglio Superiore dei LL.PP. dal Comitato Tecnico Amministrativo e dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.

 

     Art. 15.

     Fino alla definizione legislativa dei criteri per l'esame degli strumenti urbanistici, il Presidente della Giunta Regionale provvede all'approvazione dei piani regolatori generali intercomunali, di quelli dei Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni nonché delle relative varianti generali, sentito anche il Consiglio Regionale.

 

     Art. 16.

     (Omissis) [14]

 

 


[1] Abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36). Nuovamente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[3] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della legge L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della legge L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della legge L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24.

[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24.

[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24.

[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 1980, n. 9 e successivamente abrogata dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[9] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4 e modificata dall'art. 9 della L.R. 17 gennaio 1980, n. 9.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[13] Articoli abrogati dall'art. 10 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9.

[14] Reca dichiarazione d'urgenza.