Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 24/05/1972 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
§ 4.1.1- L.R. 24 maggio 1972, n. 8. [1]
Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica.
(B.U. 24 maggio 1972, n. 15).
Le funzioni attribuite alla Regione in materia urbanistica, fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale, sono esercitate dagli Organi regionali a norma della presente legge.
Il Consiglio Regionale provvede con propria deliberazione, su proposta della Giunta Regionale, a:
a) l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della
b) la determinazione dell'estensione dei piani regolatori generali intercomunali, l'indicazione dei Comuni interessati che devono provvedere alla redazione dei piani stessi e come debba esser ripartita la relativa spesa, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della
c) l'approvazione dell'elenco dei Comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 8 della
d) la definizione, per quanto di competenza della Regione, dei limiti e dei rapporti previsti dagli artt. 41-quinquies e 41-septies della
e) l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della
f) la costituzione di Consorzi obbligatori tra Comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili a norma dell'art. 28 della
g) l'indicazione delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare a norma dell'art. 3 della
h) l'approvazione dei programmi di localizzazione dei fondi attribuiti alla Regione a norma dell'art. 3 della
i) l'indicazione - sulla base dei programmi di cui alle precedenti lett. g) e h) - dell'ordine di priorità delle richieste di finanziamento avanzate dai Comuni a norma degli artt. 45 e 47 della
l) l'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 4, ultimo comma della legge 1° giugno 1971, n. 291 [2];
m) l'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 1, 3° comma, della
La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore incaricato a:
a) l'autorizzazione ai Comuni a formare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi a norma dell'art. 27 della
b) la richiesta ai Comuni di provvedere alla localizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale a norma dell'art. 51 della
c) la formulazione dei pareri previsti ai successivi artt. 4, 5 e 7.
Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore incaricato a:
a) (omissis) [3];
b) l'approvazione dei piani regolatori generali, comunali ed intercomunali, e delle relative varianti nonché la formale restituzione degli stessi al Comune per la rielaborazione [4];
c) l'appropriazione dei programmi di fabbricazione e delle relative varianti nonché la formale restituzione degli stessi al Comune per la loro rielaborazione [4];
d) (omissis) [5];
e) (omissis) [5];
f) l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 26 e 27 della
g) l'esercizio dei poteri di salvaguardia di cui al 2° comma dell'articolo unico,
h) (omissis) [5].
Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto, su proposta dell'Assessore incaricato a:
a) (omissis) [6];
b) (omissis) [6];
c) (omissis) [6];
d) la concessione del nulla osta al rilascio di licenze edilizie, in deroga a norma dell'art. 3 della
e) la definizione dei centri edificati di cui all'art. 18 della
f) (omissis) [6];
g) la scelta dell'area di localizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, a norma dell'art. 51 della
h) la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori nonché l'espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese le determinazioni amministrative delle indennità e la retrocessione;
i) l'approvazione dei regolamenti edilizi e delle relative varianti [7];
l) [8];
m) l'approvazione dei piani di ricostruzione [7];
n) il rilascio dell'autorizzazione prevista dal 2° comma dell'art. 10 della
Il Presidente, qualora, per l'emanazione degli atti di cui al precedente comma, ritenga di non attenersi al parere del competente organo tecnico, deve sentire la Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, o, per sua delega, l'Assessore incaricato:
a) accerta, a norma dell'art. 31 della
b) esprime il parere sugli ordini di demolizione delle costruzioni abusive previsto dall'art. 32 della
c) (Omissis) [9];
d) esercita la vigilanza ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge;
e) concede la proroga dei termini previsti dagli artt. 8 e 35 della
f) su conforme parere del Comitato tecnico urbanistico indica, ove prescritto, in via interlocutoria le modifiche da introdurre d'ufficio, ai sensi degli artt. 10, 16 e 36 della
g) emette la diffida di cui all'art. 26, 1° comma, della
La competente sezione del Comitato Regionale di controllo sugli atti dei comuni provvede, sentita la Giunta Regionale, a:
a) la convocazione d'ufficio del Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 35 della
b) la nomina del Commissario e la iscrizione d'ufficio nel Bilancio Comunale della spesa occorrente per la redazione o la rielaborazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio o del programma di fabbricazione, a termini degli artt. 8 e 35 della
c) la nomina del Commissario per la formazione dei Piani delle zone per l'edilizia economica popolare, ai sensi dell'art. 2 della
La Giunta provvede su altri affari in materia urbanistica, che non siano previsti nella presente legge, sempre che questi, rientrando nelle iniziative della programmazione e pianificazione regionale, non competano al Consiglio Regionale.
Artt. 9. - 13.
(Omissis) [13]
Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli Organi regionali ai sensi della
Sono fatti salvi altresì i pareri tecnici già emessi in materia, ai sensi delle leggi precedentemente in vigore, dal Consiglio Superiore dei LL.PP. dal Comitato Tecnico Amministrativo e dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.
Fino alla definizione legislativa dei criteri per l'esame degli strumenti urbanistici, il Presidente della Giunta Regionale provvede all'approvazione dei piani regolatori generali intercomunali, di quelli dei Comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della
(Omissis) [14]
[1] Abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 88 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 9 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 10 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della legge
[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della legge
[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della legge
[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 34 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 7 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 10 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 10 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 10 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 10 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 11 della
[13] Articoli abrogati dall'art. 10 della
[14] Reca dichiarazione d'urgenza.