§ 4.1.5 - L.R. 18 gennaio 1975, n. 4. [*]
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7 contenenti norme in materia urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:18/01/1975
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 16. 


§ 4.1.5 - L.R. 18 gennaio 1975, n. 4. [*]

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7 contenenti norme in materia urbanistica.

(B.U. 22 gennaio 1975, n. 3).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME

PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DEGLI

STRUMENTI URBANISTICI

 

Art. 1.

     I comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, sono obbligati alla revisione della perimetrazione dei centri abitati, delibera a norma del 1° comma dell'art. 41-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, secondo i criteri indicati nell'articolo successivo, o alla sua conferma ove già rispondente a tali criteri.

     La revisione o la conferma della perimetrazione è effettuata con deliberazione del consiglio comunale e deve essere trasmessa alla Regione per l'approvazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i comuni che a tale data non risultino più tenuti all'applicazione dei limiti di cui ai primi tre comma dell'art. 41- quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, dalla data di notifica dell'eventuale provvedimento di restituzione del Piano regolatore generale o del Programma di fabbricazione per rielaborazione.

     Le perimetrazioni di cui al comma precedente sono approvate dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato.

     Con il provvedimento di approvazione e secondo le procedure indicate dall'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, possono essere introdotte d'ufficio quelle modifiche riconosciute necessarie per adeguare le perimetrazioni ai criteri indicati al successivo articolo.

     Il sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, a salvaguardia della perimetrazione deliberata a norma del presente articolo, fino all'approvazione della stessa da parte della Regione; fino a tale data resta applicabile anche la perimetrazione soggetta a revisione o a conferma.

     L'approvazione regionale, a norma del presente articolo, delle deliberazioni di adozione della nuova perimetrazione dei centri abitati comporta la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le previsioni della stessa, salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante l'impianto del cantiere e l'esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato, e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori.

     Agli effetti di cui sopra non concretano l'inizio dei lavori l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri e quant'altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato al risultato dell'effettuazione della costruzione.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente legge è considerato centro abitato ogni aggregato di case continue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici.

     Il limite del centro abitato è costituito da un perimetro continuo comprendente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi, nonché le aree adiacenti, purché già completamente dotate delle opere di urbanizzazione primaria.

 

     Art. 3.

     Nei comuni che non abbiano provveduto in conformità a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 11, a partire dall'infruttuosa decorrenza del termine ivi fissato e fino all'approvazione regionale della perimetrazione, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta per tutto il territorio comunale alla limitazione volumetrica di 1 decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica limitatamente ai periodi di tempo durante i quali, a norma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, operano le limitazioni previste dai primi tre comma dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora sprovvisti della perimetrazione dei centri abitati di cui all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, benché tuttora obbligati a dotarsene.

 

     Art. 5.

     Le perimetrazioni dei centri abitati deliberate dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge e non approvate secondo la procedure di cui all'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, debbono esser considerate efficaci nei confronti delle licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e purché i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante l'impianto di cantiere e l'esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato.

     Agli effetti di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1.

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7.

     Indipendentemente dalla data dell'avvenuto deposito a norma dell'ultimo comma del presente articolo, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione delle modifiche indicate dalla Regione ai sensi del 4° comma dell'art. 10, del 6° comma dell'art. 16 e del 5° comma dell'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché del 4° comma dell'art. 1 della presente legge e fino all'approvazione del relativo strumento urbanistico, il sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, anche se i relativi termini risultino scaduti, a salvaguardia sia del piano urbanistico adottato dal comune, sia delle modifiche indicate dalla Regione.

     Limitatamente alle modifiche indicate dalla Regione, l'obbligo di cui al precedente comma cessa qualora entro sei mesi dalla trasmissione della relativa deliberazione comunale, debitamente esecutiva, di controdeduzioni alla Regione, questa non abbia provveduto all'approvazione dello strumento urbanistico.

     La comunicazione di cui al 1° comma è immediatamente depositata presso il comune a libera visione del pubblico dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso del sindaco.

 

     Art. 8.

     I comuni con proprio provvedimento hanno facoltà di stabilire che, nell'ambito delle zone omogenee A e B quali indicate dal rispettivo strumento urbanistico o delle zone delimitate col suddetto provvedimento, l'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, previsto dall'art. 31, 5° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, possa essere sostituito dal versamento al comune di una somma commisurata al costo presumibile delle opere richieste.

     Tale somma sarà vincolata alla realizzazione delle opere per le quali è richiesto il versamento e che dovranno essere attuato dal comune nel successivo triennio.

     Il provvedimento di cui al 1° comma, ove non inserito nel regolamento edilizio, è adottato con deliberazione del consiglio comunale ed è approvato a norma dell'art. 4, lett. c) della l.r. 24 maggio 1972, n. 8.

 

TITOLO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MAGGIO

1972, N. 8 E 6 FEBBRAIO 1974, N. 7

 

     Artt. 9. - 15. [2]

 

     Art. 16. [3]

 

 


[*] Abrogata dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36, salvo quanto ivi stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II. Nuovemente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 1992, n. 30.

[2] Modificano le LL.RR. 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7.

[3] Reca dichiarazione d'urgenza.