Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 18/01/1975 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 16. |
§ 4.1.5 - L.R. 18 gennaio 1975, n. 4. [*]
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7 contenenti norme in materia urbanistica.
(B.U. 22 gennaio 1975, n. 3).
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME
PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI
I comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, sono obbligati alla revisione della perimetrazione dei centri abitati, delibera a norma del 1° comma dell'art. 41-quinques della
La revisione o la conferma della perimetrazione è effettuata con deliberazione del consiglio comunale e deve essere trasmessa alla Regione per l'approvazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i comuni che a tale data non risultino più tenuti all'applicazione dei limiti di cui ai primi tre comma dell'art. 41- quinquies della
Le perimetrazioni di cui al comma precedente sono approvate dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato.
Con il provvedimento di approvazione e secondo le procedure indicate dall'art. 36 della
Il sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla
L'approvazione regionale, a norma del presente articolo, delle deliberazioni di adozione della nuova perimetrazione dei centri abitati comporta la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le previsioni della stessa, salvo che i relativi lavori siano stati realmente iniziati mediante l'impianto del cantiere e l'esecuzione di opere volte all'effettiva realizzazione del fabbricato, e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori.
Agli effetti di cui sopra non concretano l'inizio dei lavori l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti, la sola posa di pilastri e quant'altro, pur costituendo opera edilizia, non sia obiettivamente indirizzato al risultato dell'effettuazione della costruzione.
Ai fini della presente legge è considerato centro abitato ogni aggregato di case continue o vicine, con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici.
Il limite del centro abitato è costituito da un perimetro continuo comprendente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi, nonché le aree adiacenti, purché già completamente dotate delle opere di urbanizzazione primaria.
Nei comuni che non abbiano provveduto in conformità a quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 11, a partire dall'infruttuosa decorrenza del termine ivi fissato e fino all'approvazione regionale della perimetrazione, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta per tutto il territorio comunale alla limitazione volumetrica di 1 decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile.
La disposizione di cui al comma precedente si applica limitatamente ai periodi di tempo durante i quali, a norma dell'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, operano le limitazioni previste dai primi tre comma dell'art. 41-quinquies della
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora sprovvisti della perimetrazione dei centri abitati di cui all'art. 41-quinquies della
Le perimetrazioni dei centri abitati deliberate dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge e non approvate secondo la procedure di cui all'art. 36 della
Agli effetti di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1.
Indipendentemente dalla data dell'avvenuto deposito a norma dell'ultimo comma del presente articolo, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione delle modifiche indicate dalla Regione ai sensi del 4° comma dell'art. 10, del 6° comma dell'art. 16 e del 5° comma dell'art. 36 della
Limitatamente alle modifiche indicate dalla Regione, l'obbligo di cui al precedente comma cessa qualora entro sei mesi dalla trasmissione della relativa deliberazione comunale, debitamente esecutiva, di controdeduzioni alla Regione, questa non abbia provveduto all'approvazione dello strumento urbanistico.
La comunicazione di cui al 1° comma è immediatamente depositata presso il comune a libera visione del pubblico dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso del sindaco.
I comuni con proprio provvedimento hanno facoltà di stabilire che, nell'ambito delle zone omogenee A e B quali indicate dal rispettivo strumento urbanistico o delle zone delimitate col suddetto provvedimento, l'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, previsto dall'art. 31, 5° comma, della
Tale somma sarà vincolata alla realizzazione delle opere per le quali è richiesto il versamento e che dovranno essere attuato dal comune nel successivo triennio.
Il provvedimento di cui al 1° comma, ove non inserito nel regolamento edilizio, è adottato con deliberazione del consiglio comunale ed è approvato a norma dell'art. 4, lett. c) della
TITOLO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MAGGIO
1972, N. 8 E 6 FEBBRAIO 1974, N. 7
Artt. 9. - 15. [2]
[*] Abrogata dall'art. 88 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Modificano le LL.RR. 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7.
[3] Reca dichiarazione d'urgenza.