Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 17/01/1980 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 4.1.12 - L.R. 17 gennaio 1980, n. 9. [*]
Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla L.R. 24 maggio 1972, n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali.
(B.U. 23 gennaio 1980, n. 4 - suppl.).
CAPO I
SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI URBANISTICI
Artt. 2. - 3. [2]
Qualsiasi variante ai piani regolatori generali vigenti può avere corso senza la preventiva autorizzazione di cui al 7° comma dell'art. 10 della
Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, approvati a condizione dell'osservanza di determinate prescrizioni, acquistano efficacia al momento della intervenuta esecutività, a norme di legge, della deliberazione del Consiglio comunale di accettazione integrale delle prescrizioni stesse e del conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti grafici e normativi.
La deliberazione di cui al comma precedente è soggetta alle forme di pubblicità, deposito e notifica previste dalla legge per gli atti di approvazione del rispettivo strumento urbanistico.
Il presente articolo si applica anche agli strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONE DELLA FASE REGIONALE
DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI [3]
[*] Abrogata dall'art. 88 della
[1] Modifica la
[2] Articoli abrogati dall'art. 34 della
[3] Modifica la