§ 4.1.12 - L.R. 17 gennaio 1980, n. 9. [*]
Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla L.R. 24 maggio 1972, n. 8 e successive variazioni nella [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:17/01/1980
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 4.1.12 - L.R. 17 gennaio 1980, n. 9. [*]

Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla L.R. 24 maggio 1972, n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali.

(B.U. 23 gennaio 1980, n. 4 - suppl.).

 

CAPO I

SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI URBANISTICI

 

Art. 1. [1]

 

     Artt. 2. - 3. [2]

 

     Art. 4.

     Qualsiasi variante ai piani regolatori generali vigenti può avere corso senza la preventiva autorizzazione di cui al 7° comma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. Sono fatte salve a tutti gli effetti le autorizzazioni preventiva già rilasciate.

 

     Art. 5.

     Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, approvati a condizione dell'osservanza di determinate prescrizioni, acquistano efficacia al momento della intervenuta esecutività, a norme di legge, della deliberazione del Consiglio comunale di accettazione integrale delle prescrizioni stesse e del conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti grafici e normativi.

     La deliberazione di cui al comma precedente è soggetta alle forme di pubblicità, deposito e notifica previste dalla legge per gli atti di approvazione del rispettivo strumento urbanistico.

     Il presente articolo si applica anche agli strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE DELLA FASE REGIONALE

DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI

STRUMENTI URBANISTICI [3]

 

 


[*] Abrogata dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 salvo quanto ivi stabilito in via transitoria dal Titolo VI, Capo II. Nuovemente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Articoli abrogati dall'art. 34 della L.R. 7 luglio 1987, n. 24.