§ 3.3.6 - L.R. 9 luglio 1984, n. 36.
Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia
Data:09/07/1984
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Comitato consultivo regionale per l'apicoltura. Composizione).
Art. 4.  (Compiti del Comitato consultivo regionale).
Art. 5.  (Programma degli interventi).
Art. 6.  (Concessione di contributi).
Art. 7.  (Beneficiari).
Art. 8.  (Distanza degli apiari da edifici e da immobili).
Art. 9.  (Distanza degli apiari nomadi).
Art. 10.  (Denuncia degli alveari).
Art. 11.  (Denuncia malattie delle api).
Art. 12.  (Cessione di alveari e di api).
Art. 13.  (Bugni villici).
Art. 14.  (Trattamenti antiparassitari).
Art. 15.  (Competenze per la tutela igienico-sanitaria
Art. 16.  (Vendita dei prodotti).
Art. 17.  (Elicicoltura e lombricoltura).
Art. 18.  (Deleghe).
Art. 19.  (Sanzioni).
Art. 20.  (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.6 - L.R. 9 luglio 1984, n. 36.

Norme per la tutela e l'incremento dell'apicoltura e degli allevamenti minori.

(B.U. 1 agosto 1984, n. 31).

TITOLO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La Regione Liguria emana la presente legge per favorire lo sviluppo, la tutela e la riqualificazione dell'apicoltura nonché la promozione di allevamenti di altra fauna minore.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     Ai fini della presente legge si considera:

     a) «apicoltore » chiunque allevi le api sia come attività principale sia come attività secondaria;

     b) «alveare» l'arnia contenente più di un favo e la famiglia di api;

     c) «apiario» uno o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;

     d) «alveare stanziale» l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno;

     e) «alveare nomade» l'alveare che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;

     f) «prodotti minori» dell'allevamento delle api quei prodotti che, pur con minore rilevanza rispetto al miele, vanno ad incrementare il bilancio dell'azienda apicola.

TITOLO II

SVILUPPO E TUTELA DELL'APICOLTURA

 

     Art. 3. (Comitato consultivo regionale per l'apicoltura. Composizione).

     E' costituito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura composto da:

     a) l'assessore regionale incaricato o un suo delegato che lo presiede;

     b) un dipendente tecnico del Settore agricoltura e foreste;

     c) il responsabile del servizio veterinario regionale;

     d) un rappresentante per ognuna delle associazioni e cooperative di apicoltori composte da un minimo di 50 partecipanti e un rappresentante per ognuna delle Unioni di Associazioni di produttori di miele riconosciute ai sensi della l.r. 10 giugno 1983, n. 23;

     e) un tecnico apistico scelto dalla Giunta regionale tra professori e ricercatori di istituti universitari di apicoltura;

     f) un tecnico apistico designato dall'istituto zooprofilattico interregionale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

     g) un rappresentante di ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.

     Le associazioni e cooperative di apicoltori di cui alla lett. d) del presente articolo sono tenute a comunicare al Presidente della Giunta regionale l'avvenuta costituzione delle associazioni e delle cooperative medesime. Hanno diritto di partecipare al comitato le associazioni e le cooperative che abbiano comunicato l'avvenuta costituzione entro la data di costituzione del Comitato stesso.

     Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

     Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Ai componenti del Comitato sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese previsti dagli artt. 2 e 5 della l.r. 5 marzo 1984, n. 13 «Disciplina indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati e collegi operanti presso la Regione».

     Per i componenti del Comitato che siano dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 4. (Compiti del Comitato consultivo regionale).

     Il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura propone alla Giunta regionale iniziative e interventi utili a perseguire le finalità della presente legge ed esprime i pareri che gli sono richiesti dalla Giunta stessa, in particolare in ordine:

     a) ai programmi di intervento di cui all'art. 5;

     b) alle distanze degli apiari tra di loro;

     c) ai contributi di cui alle lett. f), g) e h) dell'art. 5;

     d) alle attività di formazione e di aggiornamento professionale;

     e) ai programmi di studio, sviluppo, sostegno e tutela del settore.

 

     Art. 5. (Programma degli interventi).

     La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, propone annualmente al Consiglio regionale che l'approva, il programma degli interventi per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura, contenente in particolare le seguenti iniziative:

     a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari ivi compresa la conversione di bugni villici;

     b) sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria;

     c) acquisto di macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività apistiche, con l'esclusione degli automezzi;

     d) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti dell'apicoltura;

     e) allevamento di api regine selezionate;

     f) organizzazione di convegni e di seminari per attività straordinarie di formazione e di aggiornamento professionale;

     g) programmi straordinari di assistenza tecnica agli apicoltori e propaganda dei prodotti apistici;

     h) organizzazione di interventi straordinari di profilassi e risanamento degli alveari.

 

     Art. 6. (Concessione di contributi).

     Per la valorizzazione del piano degli interventi previsto all'art. 5 vengono concessi contributi nei limiti della disponibilità di bilancio. Quelli relativi alle lett. a), b), c), d), e), sono assegnati dagli enti delegati di cui all'art. 18; quelli relativi alle lett. p, g), h), sono assegnati dalla Giunta regionale sentito il Comitato consultivo per l'apicoltura.

     La concessione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 5 è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta distruzione dell'alveare infetto.

 

     Art. 7. (Beneficiari).

     Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d), e) dell'art. 5 gli apicoltori singoli o associati o riuniti in cooperativa che esercitano la loro attività nel territorio regionale purché in regola con le denunce previste all'art. 10.

     Per tali interventi possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, con priorità agli apicoltori che siano coltivatori diretti ed alle cooperative costituite in prevalenza da coltivatori diretti.

     Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui alle lett. p, g), h) le associazioni di produttori di miele e le loro unioni riconosciute ai sensi della l.r. ]0 giugno 1983, n. 23.

     I contributi per gli interventi di cui alla lett. h) possono essere concessi anche alle associazioni e cooperative tra apicoltori costituite con un numero minimo di cinquanta partecipanti e non meno di cento apiari posti in territorio regionale e risultanti in regola con la denuncia prevista dal 1° comma dell'art. 10 [1].

     Le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno con allegati i programmi di intervento ed il nulla osta rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali nel cui territorio sono situati gli apiari da trattare [2].

     Ai fini del conteggio dei partecipanti e degli apiari l'apicoltore non potrà figurare in più di un'associazione o cooperativa nell'ambito della Regione [2].

     Per gli interventi di cui alle lett. f), g) e h) possono essere concessi contributi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile [2].

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE DISTANZE

DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI

 

     Art. 8. (Distanza degli apiari da edifici e da immobili).

     Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri rispetto:

     a) agli edifici di civile abitazione;

     b) agli edifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche temporaneamente;

     c) alle strade statali, provinciali e comunali, alle autostrade e alle ferrovie;

     d) al confine di proprietà prospiciente l'uscita di volo delle api [3].

     L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi o altri ripari, senza soluzione di continuità. Tali ripari devono avere altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.

     Gli apicoltori possessori o detentori di alveari stanziali devono adeguarsi alle norme del presente articolo, immediatamente per i nuovi alveari ed entro un anno per gli alveari esistenti.

     Agli apicoltori possessori e detentori di alveari nomadi, le norme del presente articolo si applicano immediatamente.

 

     Art. 9. (Distanza degli apiari nomadi).

     Le distanze degli apiari nomadi tra loro e dagli alveari stanziali sono stabilite dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, tenuto conto in particolare dell'intensità della flora nettarifera esistente nelle diverse parti del territorio e del periodo dell'anno interessato.

TITOLO IV

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DELL'APICOLTURA

 

     Art. 10. (Denuncia degli alveari).

     I possessori o detentori di apiari di qualunque tipo devono farne denuncia entro il 30 novembre di ogni anno all'Unità sanitaria locale e all'ente delegato di cui all'art. 18 competente per territorio.

     Per gli alveari nomadi la denuncia deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno anche all'Unità sanitaria locale e all'ente delegato nel cui territorio gli alveari vengono trasferiti e deve essere corredata dal certificato sanitario rilasciato da non oltre trenta giorni, attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Copia della predetta certificazione sanitaria deve essere sempre conservata dall'interessato durante i trasferimenti.

     La mancata denuncia di cui ai commi precedenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19, l'esclusione dai benefici previsti dalla presente legge.

     Gli enti competenti a ricevere la denuncia rilasciano ricevuta della stessa e l'ente delegato attribuisce ad ogni apiario un numero progressivo che deve essere inscritto in un apposito cartello conforme a modello predisposto dai competenti uffici regionali, rilasciato al momento della denuncia, da esporsi presso l'apiario.

     Entro il 30 gennaio di ogni anno gli enti delegati comunicano l'elenco degli apicoltori al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 11. (Denuncia malattie delle api).

     Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di qualunque tipo di denunciare al Sindaco, all'Unità sanitaria locale e all'ente delegato di cui all'art. 18 competenti per territorio le malattie, accertate o sospette, indicate dai competenti organi statali ai sensi dell'art. 6, lett. u) della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'Unità sanitaria locale provvede gratuitamente agli interventi diagnostici e propone al Sindaco l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 154 e seguenti del regolamento indicato al 1° comma, ai fini dell'estinzione dei focolai infetti. Copia del provvedimento del Sindaco sarà inviata a cura dell'Unità sanitaria locale alla Comunità montana, o Consorzio di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura e agli interessati.

     Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso connesse, l'apicoltore può usufruire degli interventi di cui all'art. 5, lett. b).

     Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive e infestive delle api, possono essere adottati provvedimenti, con le modalità di cui al 2° comma del presente articolo, anche nei confronti delle famiglie di api ricoverate in cavità naturali.

 

     Art. 12. (Cessione di alveari e di api).

     La cessione a qualsiasi titolo di alveari e di api deve avvenire previa certificazione rilasciata dall'organo sanitario competente nel territorio da cui provengono le api, attestante che le api cedute e l'apiario di provenienza non presentano, alla data del rilascio, alcun sintomo di malattia infettiva e infestiva di cui all'art. 11, 1° comma della presente legge.

 

          Art. 13. (Bugni villici).

     Al fine di permettere il periodico controllo sanitario della famiglia di api è vietato l'uso di bugni villici o similari a favo fisso che devono essere eliminati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per l'impianto di alveari in sostituzione di altrettanti bugni villici effettuato entro il termine di cui al comma precedente, i possessori degli stessi sono equiparati ai coltivatori diretti ai fini della priorità nella concessione del contributo.

 

     Art. 14. (Trattamenti antiparassitari).

     Con provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno dettate norme per disciplinare le modalità delle tecniche fitosanitarie in modo che le stesse non rechino danno alle popolazioni entomofile ed alle api [4].

 

     Art. 15. (Competenze per la tutela igienico-sanitaria

dell'apicoltura).

     La tutela igienico-sanitaria degli apiari e l'igiene e sanità del miele, dei prodotti minori e dei rispettivi derivati e la relativa vigilanza è esercitata dalle Unità sanitarie locali in conformità alla l.r. 1° luglio 1981, n. 25 ed agli articoli della presente legge.

 

     Art. 16. (Vendita dei prodotti).

     La vendita dei prodotti dell'apicoltura, ove effettuata direttamente dagli apicoltori singoli ed associati, è regolata dalle norme vigenti nei riguardi dei produttori agricoli.

TITOLO V

ALLEVAMENTI DI FAUNA MINORE

 

     Art. 17. (Elicicoltura e lombricoltura).

     Al fine di favorire l'incremento della redditività dell'agricoltura, la Regione promuove lo sviluppo e l'incremento dell'elicicoltura e della lombricoltura.

     A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono essere concessi ai coltivatori diretti singoli, associati o riuniti in cooperative contributi per l'acquisto e la costruzione delle relative attrezzature e strutture di allevamento, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. (Deleghe).

     Ai fini della presente legge, le Comunità montane ed i Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura sono delegati, per i territori di rispettiva competenza:

     a) a concedere i contributi per attuare gli interventi di cui all'art. 5, lett. a), b), c), d), e) stabilendo anche l'ammontare delle spese ritenute ammissibili;

     b) a ricevere la denuncia di cui all'art. 10, ad attribuire il numero progressivo, a comunicare l'elenco degli apicoltori di cui al 4° e 5° comma dello stesso art. 10;

     c) a vigilare sull'applicazione delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10;

     d) a concedere i contributi di cui all'art. 6.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19. (Sanzioni).

     Per la violazione delle norme della presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da L. 4.000 a L. 20.000 ad alveare, per omessa esposizione del cartello con il numero progressivo attribuito all'apiario di cui all'art: 10, 4° comma;

     c) da L. 7.000 a L. 35.000 ad alveare, per omessa o non veritiera denuncia di cui all'art. 10, 1° comma e per mancata esibizione della certificazione sanitaria di cui allo stesso art. 10, 2° comma;

     d) da L. 10.000 a L. 50.000 ad alveare riconosciuto infetto, per omessa denuncia di malattia di cui all'art. 11;

     e) da L. 15.000 a L. 75.000 ad alveare, per omessa presentazione del certificato sanitario di cui all'art. 12;

     f) da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni bugno villico non eliminato, ai sensi dell'art. 13;

     g) da L. 20.000 a L. 200.000 per violazione dei divieti di cui all'art. 154 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

     h) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per violazione delle norme emanate in attuazione dell'art. 14 [5].

 

     Art. 20. (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

     Le funzioni relative all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 19 sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura che vi provvedono ai sensi della l.r. 2 dicembre 1982, n. 45.

     Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle lett. c) ed h) dell'art. 19 provvedono i competenti enti delegati, ai sensi della l.r. 2 dicembre 1982, n. 45, o le Unità sanitarie locali, ai sensi della l.r. 14 aprile 1983, n. 11, se la violazione sia stata accertata da soggetti dipendenti di queste ultime [6].

     Per l'accertamento e l'applicazione delle restanti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 19 provvedono le Unità sanitarie locali ai sensi della l.r. 14 aprile 1983, n. 11.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5.

[4] Il R.R. 18 marzo 1987, n. 1 è pubblicato nel B.U. 22 aprile 1987, n. 16.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 1987, n. 5.