§ 3.3.a - R.R. 18 marzo 1987, n. 1.
Regolamento regionale recante norme sulle modalità delle tecniche fitosanitarie per la difesa delle popolazioni entomofile e delle api.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia
Data:18/03/1987
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Non possono essere oggetto di trattamenti insetticidi ed acaricidi le piante durante la loro fioritura
Art. 2.      Le norme del presente regolamento non si applicano alle colture protette nelle quali nel periodo di azione degli insetticidi e degli acaricidi si impedisce l'accesso alle popolazioni entomofile [...]
Art. 3.      Nel territorio della Regione Liguria è vietato prescrivere o pubblicizzare in qualsiasi modo tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto prescritto nel presente regolamento


§ 3.3.a - R.R. 18 marzo 1987, n. 1.

Regolamento regionale recante norme sulle modalità delle tecniche fitosanitarie per la difesa delle popolazioni entomofile e delle api.

(B.U. 22 aprile 1987, n. 16).

 

Art. 1.

     Non possono essere oggetto di trattamenti insetticidi ed acaricidi le piante durante la loro fioritura.

     Tali trattamenti devono essere praticati prima della schiusura dei fiori o dopo la caduta dei petali.

 

     Art. 2.

     Le norme del presente regolamento non si applicano alle colture protette nelle quali nel periodo di azione degli insetticidi e degli acaricidi si impedisce l'accesso alle popolazioni entomofile nonché alle seguenti colture in piena aria:

     a) melanzana;

     b) peperone;

     c) pomodoro;

     d) patata;

     e) coltivazioni floricole in pieno campo.

 

     Art. 3.

     Nel territorio della Regione Liguria è vietato prescrivere o pubblicizzare in qualsiasi modo tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto prescritto nel presente regolamento.