§ 1.5.57 - L.R. 7 maggio 2002, n. 20.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2002).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:07/05/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Equilibri finanziari).
Art. 2.  (Indebitamento).
Art. 3.  (Determinazioni dell’aliquota Irap).
Art. 4.  (Patto di stabilità infraregionale).
Art. 5.  (Incentivi alle forme associative tra enti locali).
Art. 6.  (Funzioni regionali trasferite e delegate).
Art. 7.  (Piano degli interventi).
Art. 8.  (Fondo investimenti regionali).
Art. 9.  (Estinzione crediti).
Art. 10.  (Rinvio di termini).
Art. 11.  (Fondi speciali).
Art. 12.  (Modifica del comma 6 dell’articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18).
Art. 13.  (Modificazione all’articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 34).
Art. 14.  (Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 19).
Art. 15.  (Razionalizzazione della forma dei documenti contabili).
Art. 16.  (Copertura finanziaria).
Art. 17.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.5.57 - L.R. 7 maggio 2002, n. 20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2002).

(B.U. 8 maggio 2002, n. 8).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Equilibri finanziari).

     1. Le maggiori risorse derivanti dal contenimento della spesa corrente e dalla ristrutturazione del debito regionale sono destinate prioritariamente a misure di riduzione della pressione fiscale, nonché al finanziamento di investimenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati nel Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale 2002-2004.

 

     Art. 2. (Indebitamento).

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2002 in 250 milioni di euro.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

     Art. 3. (Determinazioni dell’aliquota Irap).

     1. L’agevolazione a favore delle nuove iniziative imprenditoriali prevista dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2001 n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione Liguria (legge finanziaria 2001)) è prorogata al 31 dicembre 2003.

     2. Per le nuove iniziative produttive intraprese negli anni 2002 e 2003 dai soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), aventi sede effettiva nel territorio dei Comuni interamente montani ai sensi della legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane), l’aliquota ridotta prevista dall’articolo 1 della l.r. 13/2001 è riconosciuta per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i due successivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio dei predetti Comuni montani. Qualora l’attività sia esercitata nel territorio di più Comuni, il valore della produzione netta di cui al periodo precedente si considera prodotto nel territorio dei Comuni montani proporzionalmente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio dei Comuni montani.

     3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata nella misura del 3 per cento nei confronti dei seguenti soggetti passivi:

     a) organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge-quadro sul volontariato), iscritti nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni e integrazioni;

     b) cooperative sociali e loro consorzi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), iscritte all’albo regionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1993 n. 23 (norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale). Nei confronti dei consorzi di cooperative sociali l’aliquota ridotta si applica a condizione che essi abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali di cui al predetto articolo 1, comma 1, lettera a) della l. 381/1991.

     4. L’aliquota di cui al comma 3 si applica limitatamente al valore della produzione netta prodotta nel territorio della Regione.

     5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione la Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

CAPO I

COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA FINANZA REGIONALE

 

     Art. 4. (Patto di stabilità infraregionale).

     1. I soggetti, la gestione dei quali è finanziata dal bilancio regionale, costituenti il settore regionale allargato, concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il triennio 2002-2004 enunciati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

     2. L’ammontare complessivo degli impegni e dei pagamenti delle spese correnti dei soggetti di cui al comma 1, esclusi quelli del comparto sanità, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate attraverso programmi comunitari e da trasferimenti con vincolo di destinazione, per l’esercizio 2002 non può superare l’ammontare degli impegni al medesimo titolo relativi all’esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

     3. I soggetti di cui al comma 1 sono sollecitati a promuovere azioni per esternalizzare i servizi di supporto all’attività istituzionale al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale. Delle economie di spesa conseguite si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti agli enti medesimi per il finanziamento degli investimenti.

 

     Art. 5. (Incentivi alle forme associative tra enti locali).

     1. Al fine di garantire maggiore efficienza all’azione amministrativa, la Regione incentiva le forme associative e di cooperazione tra enti locali, costituite o da costituirsi per la gestione di servizi e di funzioni, anche conferite dalla legislazione nazionale e regionale sul decentramento amministrativo.

     2. In attesa del riordino organico del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali, per l’anno 2002 il riparto delle risorse finanziarie destinate agli enti locali nei diversi settori di intervento è effettuato secondo modalità dirette a favorire prioritariamente la gestione e la realizzazione degli interventi in forma associata.

     3. Nella definizione delle incentivazioni a favore delle forme associative la Regione si attiene ai seguenti principi fondamentali:

     a) graduazione dei benefici in funzione del livello di integrazione tra gli enti, in modo da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

     b) graduazione dei benefici in funzione del grado di raggiungimento dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni da parte dei comuni con minore dimensione demografica;

     c) previsione in ogni caso di una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale.

     4. Sono a tal fine definiti criteri di incentivazione delle forme associative, basati su parametri oggettivi e differenziati per settore di intervento. Costituiscono in ogni caso parametri oggettivi la popolazione e il numero degli enti associati, il numero, la tipologia e la dimensione dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata.

     5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione la Giunta regionale dà attuazione alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 6. (Funzioni regionali trasferite e delegate).

     1. Le spese correnti connesse all’esercizio di funzioni trasferite o delegate sostenute dagli enti locali, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti regionali, non sono soggette ai vincoli stabiliti dall’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), relativo al patto di stabilità interno per province e comuni, e successive modifiche.

 

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI

 

     Art. 7. (Piano degli interventi).

     1. Il fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi, previsto dall’articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni e integrazioni, per l’anno 2002 è determinato in 9 milioni di euro ed è ripartito sulla base dei criteri previsti dall’articolo 6 della l.r. 13/2001 e dalle relative disposizioni attuative.

     2. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi in favore delle Comunità montane.

 

     Art. 8. (Fondo investimenti regionali).

     1. È istituito il fondo per gli investimenti regionali destinato al finanziamento di programmi d’investimento comunitari, nazionali e regionali.

     2. Il fondo di cui al comma 1 per l’anno 2002 è determinato in 38 milioni di euro e destinato ad interventi nei settori dell’ambiente e del territorio, delle attività produttive, dell’edilizia universitaria e scolastica e delle infrastrutture.

     3. Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, alimentato dalle maggiori risorse, rispetto alle previsioni, che saranno rese disponibili dalle misure di contenimento della spesa corrente, dalla ristrutturazione del debito, nonché dalle risorse previste dalla legge regionale 7 gennaio 2002 n. 4 (interventi a favore dello sviluppo delle attività universitarie) non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del fondo per aree omogenee di attività.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 9. (Estinzione crediti).

     1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, i tributi regionali di importo non superiore ad euro 10,33, in essere alla data del 31 dicembre 2001, sono estinti e non si fa luogo al loro accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, né a quella degli interessi, delle sanzioni tributarie e delle spese ad essi connesse.

     2. Allo stesso modo, si considera estinto il credito di importo non superiore ad euro 10,33, in essere alla data del 31 dicembre 2001, costituito esclusivamente da sanzioni e/o interessi e non si fa luogo alla sua contestazione, iscrizione a ruolo e riscossione.

 

     Art. 10. (Rinvio di termini).

     1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 alla Regione Liguria, viene effettuato, unitamente al recupero previsto per l’anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

     Art. 11. (Fondi speciali).

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2002, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

     Art. 12. (Modifica del comma 6 dell’articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18).

     1. Al comma 6 dell’articolo 31 bis della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) le parole “finanziato con la legge di bilancio” sono sostituite dalle parole (Omissis).

 

     Art. 13. (Modificazione all’articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 34).

     1. L’articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995 n. 34 (norme per la concessione di contributi straordinari per il risanamento finanziario della Comunità Montana “Intemelia”) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000 n. 19). [1]

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Razionalizzazione della forma dei documenti contabili).

     1. Al fine di garantire la trasparenza delle rappresentazioni contabili e razionalizzare la gestione finanziaria e l’azione amministrativa, la Giunta regionale in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2003 procede alla revisione della denominazione delle unità previsionali di base e degli oggetti dei capitoli secondo il loro contenuto economico e funzionale.

 

     Art. 16. (Copertura finanziaria).

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2002.

     2. La copertura delle riduzioni di entrata conseguenti all’articolo 3 della presente legge è assicurata per gli anni 2003 e 2004 dal bilancio pluriennale 2002/2004.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLE

 

     TABELLA A (Articolo 11)

     INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

Area

Competenza 2002

Competenza 2003

Competenza 2004

AREA I - Istituzionale

627.500,00

627.500,00

627.500,00

AREA X - Persona, Famiglia, Associazioni

500.000,00

500.000,00

500.000,00

AREA XI - Istruzione, Formazione, Lavoro

2.420.000,00

920.000,00

920.000,00

AREA XVIII - Gestionale

500.000,00

500.000,00

500.000,00

TOTALE

4.047.500,00

2.547.500,00

2.547.500,00

 

     TABELLA B (Articolo 11)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

 

Area

Competenza 2002

Competenza 2003

Competenza 2004

AREA III - Territorio

150.000,00

0,00

0,00

AREA XIII - Agricoltura, Economia Montana

25.000,00

0,00

0,00

AREA XIV - Industria e piccola e media Impresa

2.500.000,00

0,00

0,00

AREA XV - Commercio, Fiere, Mercati

300.000,00

0,00

0,00

AREA XVIII - Gestionale

11.750.000,00

0,00

0,00

TOTALE

14.725.000,00

0,00

0,00

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2008, n. 15.