§ 6.1.28 - L.R. 10 settembre 1998, n. 42.
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:10/09/1998
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Tributo speciale).
Art. 3.  (Soggetti passivi).
Art. 4.  (Base imponibile e determinazione del tributo).
Art. 4 bis.  (Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta)
Art. 5.  (Modalità di versamento).
Art. 6.  (Dichiarazione annuale).
Art. 7.  (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie).
Art. 8.  (Sanzioni).
Art. 9.  (Rimborsi e decadenza).
Art. 1 O. (Prescrizione).
Art. 11.  (Quota in favore delle province).
Art. 12.  (Fondo per la minore produzione di rifiuti).
Art. 13.  (Nuove autorizzazioni).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Norma finanziaria. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17).
Art. 16.  (Norma abrogativa).
Art. 17.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.1.28 - L.R. 10 settembre 1998, n. 42.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(B.U. 30 settembre 1998, n. 27 - S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, disciplina:

     a) l'accertamento, la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso relativi al tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995;

     b) [le modalità di devoluzione alle province della quota spettante in ragione del gettito riferito alle discariche dei rifiuti ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia] [1];

     c) l'istituzione di un fondo per investimenti di tipo ambientale destinato a favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995.

 

     Art. 2. (Tributo speciale).

     1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, si applica ai rifiuti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

     a) conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione o attivata con ordinanze ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 22/1997;

     b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

     2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della l. 549/1995, il tributo speciale si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o discaricati in depositi incontrollati.

 

     Art. 3. (Soggetti passivi).

     1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:

     a) dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo;

     b) dal gestore dell'impianto di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

     2. Il tributo è altresì dovuto ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della l. 549/1995, da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

     3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della l. 549/1995, l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido con i soggetti di cui al comma 2 al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione prima della constatazione delle violazioni di legge.

 

     Art. 4. (Base imponibile e determinazione del tributo).

     1. La base imponibile del tributo di cui all'articolo 2 è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Con riferimento alla classificazione contenuta nell'articolo 7 del d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 1998 l'ammontare dell'imposta è determinato:

     a) in lire 4 al chilogrammo per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

     b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;

     c) in lire 20 al chilogrammo per la frazione secca dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata o da separazione meccanica;

     d) in lire 30 al chilogrammo per i rifiuti urbani smaltiti tal quali.

     d bis) le ceneri derivanti dagli impianti di incenerimento corrispondono il tributo per intero all'atto del conferimento in discarica [2].

     3. Per gli anni successivi al 1998, la Regione fissa con propria legge, da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, l'ammontare dell'imposta. In caso di mancata determinazione dell'imposta nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.

     4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio, dell'artigianato.

     5. Gli scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, assimilati agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti di cui al comma 2, lettere c) e d).

     6. Gli scarti o sovvalli di rifiuti speciali, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti speciali di cui al comma 2, lettera b).

     7. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, per i rifiuti speciali, di cui al comma 2, lettera b).

     8. I rifiuti conferiti in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 4, rispettivamente per i rifiuti di cui al comma 2, lettere b), c) e d).

 

     Art. 4 bis. (Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta) [3]

     1. Ai fini dell’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell’articolo 4, commi 5, 6 e 7, i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, presentano alla Regione, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, ed una perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, ai quantitativi ed alle caratteristiche qualitative degli scarti, delle frazioni secche di sopravaglio di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché dei fanghi, anche palabili.

     2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i termini e le modalità procedurali per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e per lo svolgimento delle relative verifiche da parte delle strutture regionali competenti.

 

     Art. 5. (Modalità di versamento).

     1. Il tributo è versato dai soggetti passivi di cui all'articolo 3 alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, secondo modalità stabilite con delibera della Giunta regionale.

     2. Qualora i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, non provvedano al versamento del tributo per accertata inadempienza di colui che effettua il conferimento, la Regione, su richiesta dei medesimi soggetti passivi, può provvedere alla compensazione, con somme dovute a qualsiasi titolo, nei confronti del conferitore [4].

     2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 [5].

 

     Art. 6. (Dichiarazione annuale).

     1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascuno anno, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, presentano alla Regione, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in duplice copia contenente i seguenti dati:

     a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita I.V.A. della ditta nonché le generalità anagrafiche e fiscali, del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) quantità complessiva dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b), c) e d) indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

     d) liquidazione del conseguente debito di imposta;

     e) indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.

     2. La dichiarazione è presentata alla competente struttura tributaria della Regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. A cura della competente struttura tributaria regionale, una delle copie della dichiarazione di cui al comma 1, è trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, all'ufficio competente della provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

     4. Lo schema tipo della dichiarazione, di cui al comma 1, completa delle istruzioni per la compilazione, è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Fino all'approvazione dello schema, la dichiarazione annuale è presentata nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1.

     5. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o difformi dallo schema di cui al comma 4, sono da considerarsi omesse, se, entro trenta giorni dalla contestazione di cui all'articolo 7, comma 2, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.

 

     Art. 7. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie).

     1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalità indicate all'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995.

     2. Le violazioni consistenti nell'omissione della dichiarazione di cui all'articolo 6 e nella presentazione di essa tardiva o con indicazioni imperfette o incomplete possono essere contestate d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione, secondo le modalità previste ai commi 3, 4 e 5.

     3. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale di accertamento, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate e le relative sanzioni da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido; in mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti ne indicano le motivazioni e procedono, entro trenta giorni dalla elevazione del verbale, alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'originale di tale processo verbale è trasmesso, corredato dalla relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della Regione.

     4. Il dirigente della struttura tributaria regionale, accertata la violazione, invia il processo verbale di cui al comma 3, all'ufficio contenzioso della Regione, il quale provvede alla notifica dell'avviso premonitorio di pagamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

     5. L'avviso premonitorio di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la quantificazione delle pene pecuniarie, delle sanzioni, degli interessi moratori e delle spese di notifica e le modalità di estinzione dell'inadempienza. Gli interessi moratori sono dovuti nella misura fissata per l'interesse legale a decorrere dalla scadenza del termine utile per il versamento del tributo.

     6. [6].

     7. I soggetti di cui al comma 6 possono produrre, al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso premonitorio di pagamento, memorie e scritti difensivi o quant'altro ritenuto utile per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi o dalla documentazione prodotta il tributo risulti assolto o non dovuto e la violazione contestata non commessa, viene emesso motivato provvedimento di archiviazione. Copia autentica del provvedimento di archiviazione è trasmessa all'interessato e all'organo della provincia che ha redatto il verbale di accertamento.

     8. Nel caso in cui dalla documentazione o dagli stessi scritti difensivi prodotti il tributo o le sanzioni previste per la violazione contestata risultino dovuti in misura maggiore o inferiore, si procede alla notifica di un avviso premonitorio di pagamento integrativo o rettificativo del precedente.

     9. Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l'avviso premonitorio di pagamento ed esaurite le eventuali procedure di cui ai commi 7 e 8, si procede alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 8. (Sanzioni).

     1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 [7]:

     a) per omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione;

     b) per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione;

     c) le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

     2. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazioni della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area su cui insiste la discarica abusiva, i soggetti individuati nell'articolo 3, comma 2, sono tenuti al pagamento di una sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e sono anche assoggettati alle pene pecuniarie previste al comma 1, lettere a) e d).

     3. Salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, sono tenuti in solido con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento delle sanzioni previste al comma 2, ove non dimostrino di aver presentato denuncia di discarica abusiva all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge regionale 38/1995 e successive integrazioni e modificazioni prima della constatazione delle violazioni di legge.

     4. Nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolino, in qualunque modo, le attività ispettive svolte dagli organi addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, si applica a loro carico la sanzione da lire 1.000.000 (un milione) a lire 10.000.000 (dieci milioni).

     5. Nella determinazione delle pene pecuniarie e delle sanzioni fissate tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso.

     6. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di accertamento di cui all'articolo 7, comma 3.

     7. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quantitativo si presume, sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2.

     8. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare la quantità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

     9. Avverso le presunzioni di cui ai commi 6, 7 e 8, i soggetti interessati sono ammessi a provare il contrario, inviando agli ufficiali verbalizzanti, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, apposita documentazione.

 

     Art. 9. (Rimborsi e decadenza).

     1. Le somme versate in adempimento alle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55.

     2. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato da utilizzare per il pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze, previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria della Regione, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 55/1994.

     4. Non si procede al recupero né si fa luogo al rimborso di somme inferiori a lire 20.000 (ventimila), comprensivi di eventuali sanzioni, interessi e oneri accessori. Se gli importi superano lire 20.000 (ventimila) gli stessi sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare.

 

     Art. 1O. (Prescrizione).

     1. Il credito della Regione per la riscossione del tributo speciale di cui all'articolo 2, si prescrive in cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'articolo 6.

     2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con le sanzioni di cui all'articolo 8 si prescrive, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

 

     Art. 11. (Quota in favore delle province). [8]

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, una quota pari al dieci per cento del gettito derivante dal tributo spetta alle province ed è ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza di ogni semestre di ciascun anno.

     2. La quota di cui al comma 1 è determinata al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi dell'articolo 9, ed è ripartita tra le province in ragione del gettito derivante dalla tassazione dei rifiuti conferiti in discariche ed impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.

 

     Art. 12. (Fondo per la minore produzione di rifiuti).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, è istituito un apposito fondo regionale cui affluisce il venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo [9].

     2. Le risorse affluite al fondo di cui al comma 1 e quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta, sono devolute al cofinanziamento dei programmi per la tutela ambientale e per la minore produzione dei rifiuti.

 

     Art. 13. (Nuove autorizzazioni).

     1. L'ente competente al rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della l.r. 38/1995 e successive modificazioni e integrazioni, trasmette alla struttura tributaria regionale gli atti relativi alle nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio e comunica, entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni già rilasciate.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente competente al rilascio delle autorizzazioni per la gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della l.r. 38/1995 e successive modificazioni e integrazioni, trasmette alla struttura tributaria regionale gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

     2. Per gli avvisi premonitori di pagamento di cui all'articolo 7, comma 4, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni, previsto dallo stesso articolo 7, commi 6 e 7, decorre dalla predetta data.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva di cui all'articolo 3, comma 3, sono esenti dalla responsabilità relativamente alle sanzioni previste dall'articolo 8, comma 3, qualora gli stessi provvedano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 38/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la relativa denuncia nella quale deve essere certificato, mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 20, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, lo stato di fatto al momento della denuncia. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 26 della l. 15/1968 e successive modificazioni. In mancanza della certificazione richiesta o a seguito di dichiarazione mendace si procede alla determinazione del tributo dovuto sul quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva, con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6, 7 e 8.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria. Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17).

     1. Il gettito derivante dal tributo speciale di cui all'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, confluisce nel capitolo n. 00116 istituito con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17, nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

     2. [L'attribuzione alle province della quota di cui all'articolo 11, comma 1 è a carico del capitolo n. 52150 istituito con l.r. 17/1996 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale] [10].

     3. Il fondo di cui all'articolo 12 è allocato nel capitolo n. 52152 appositamente istituito con l.r. 17/1996 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     4. [11].

 

     Art. 16. (Norma abrogativa).

     1. La legge regionale 4 settembre 1997, n. 28 è abrogata.

 

     Art. 17. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[4] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[5] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[7] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[11] Modifica il comma 4, art. 12 della L.R. 20 maggio 1996, n. 17.