Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 31/10/1994 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Principi e definizione. |
Art. 2. Estinzione dei crediti inferiori a L. 20.000. |
Art. 3. Computo e misura degli interessi. |
Art. 4. Modalità dei rimborsi. |
Art. 5. Compensazione. |
Art. 6. Disposizione finanziaria. |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.1.21 – L.R. 31 ottobre 1994, n. 55.
Provvedimenti in materia di tributi regionali.
(B.U. 19 novembre 1994, n. 32).
Art. 1. Principi e definizione.
1. La presente legge detta norme per l'adeguamento della legislazione regionale alla mutata legislazione statale in materia di estinzione di crediti e debiti di natura tributaria.
Art. 2. Estinzione dei crediti inferiori a L. 20.000.
1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione né a quella di interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
2. Non si procede, parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a L. 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi e di cui all'articolo 3.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Computo e misura degli interessi.
1. Previo accertamento del diritto al rimborso di imposte o tasse e soprattasse regionali, sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 5 della
2. La misura degli interessi, di cui al comma 1, è automaticamente adeguata alle variazioni ad essa apportate dal decreto del Ministro delle finanze, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 3, della
Art. 4. Modalità dei rimborsi.
1. Il rimborso dovuto di imposte, tasse e soprattasse regionali di cui all'articolo 3, è effettuato con quietanza del titolare dell'imposta non dovuta o, comunque, del soggetto che di fatto ha provveduto al versamento dell'imposta stessa. In quest'ultimo caso viene data comunicazione dell'avvenuto rimborso al titolare dell'imposta.
Art. 5. Compensazione.
1. Il contribuente, in alternativa al rimborso di cui all'articolo 11 della
2. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento agli anni successivi dell'importo eccedente la tassa dovuta e per la stessa voce tariffaria, senza pregiudizio per le sanzioni previste dall'articolo 6 della
Art. 6. Disposizione finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui all'articolo 3 saranno posti a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 16108 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 così denominato: «Rimborso di somme indebite o inesigibili relative a quote di tributi statali o a tributi propri della Regione e relativi interessi».
2. Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.