§ 4.4.90 - L.R. 22 maggio 1995, n. 38.
Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/05/1995
Numero:38


Sommario
Art. 13.  - 18.
Art. 34. 
Art. 35.  Impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.


§ 4.4.90 - L.R. 22 maggio 1995, n. 38.

Disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni. Funzioni regionali, provinciali e comunali.

(B.U. 7 giugno 1995, n. 15, S.O. n. 5).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

TITOLO II

PIANIFICAZIONE

 

     Artt. 6. - 12. [1]

 

TITOLO III

  ATTUAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

 

Art. 13. - 18. [1]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Artt. 19. - 25. [1]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

 

Capo I

PIANO REGIONALE A MEDIO TERMINE PER LE DISCARICHE

 

     Artt. 26. - 33. [1]

 

Capo II

ALTRE NORME TRANSITORIE

 

     Art. 34. [2]

 

     Art. 35. Impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

     1. [3].

     2. [3].

     [3. Fino alla data di approvazione dei piani provinciali ai sensi dell'art. 9, la Giunta regionale autorizza, sentito il comitato tecnico- scientifico per l'ambiente, su proposta della provincia interessata che provvederà a tenerne conto in sede di elaborazione del proprio piano provinciale, interventi in materia di trattamento dei rifiuti, tendenti al contenimento della produzione, al riciclaggio ed al riutilizzo, anche ai fini del recupero energetico dei rifiuti stessi.] [4].

     4. [3].

 

     Artt. 36. - 37. [1]

 

Capo III

FINANZIAMENTI REGIONALI

 

     Artt. 38. - 44. [1]

 

---------------------------

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.  1. - Finalità della legge;

Art.  2. - Principi e criteri;

Art.  3. - Funzioni amministrative della Regione;

Art.  4. - Funzioni amministrative delle province;

Art.  5. - Funzioni amministrative dei comuni.

 

TITOLO II

PIANIFICAZIONE

 

Art.  6. - Piano regionale di smaltimento dei rifiuti;

Art.  7. - Formazione dei piani provinciali;

Art.  8. - Contenuti dei piani provinciali;

Art.  9. - Approvazione dei piani provinciali;

Art. 10. - Adeguamento dei piani provinciali;

Art. 11. - Carta provinciale delle aree idonee allo smaltimento;

Art. 12. - Attività di vigilanza della Regione.

 

TITOLO III

  ATTUAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

 

Art. 13. - Direttive regionali;

Art. 14. - Progetti esecutivi;

Art. 15. - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio degli

impianti;

Art. 16. - Soggetti destinatari dell'autorizzazione;

Art. 17. - Autorizzazioni comunali;

Art. 18. - Attività di vigilanza della provincia.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 19. - Regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani

ed assimilabili;

Art. 20. - Interventi regionali per il contenimento, il riutilizzo e la

trasformazione dei rifiuti urbani ed assimilabili;

Art. 21. - Interventi regionali per l'educazione, la formazione e il

volontariato;

Art. 22. - Acquisizione dei dati e osservatorio regionale;

Art. 23. - Catasto dei rifiuti;

Art. 24. - Disposizioni finanziarie;

Art. 25. - Abrogazione di norme.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

 

Capo I

PIANO REGIONALE A MEDIO TERMINE PER LE DISCARICHE

 

Art. 26. - Formazione;

Art. 27. - Procedure per la valutazione dell'idoneità dei siti;

Art. 28. - Progetti esecutivi;

Art. 29. - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della

discarica;

Art. 30. - Verifica in corso d'opera e attivazione della discarica;

Art. 31. - Stazioni di trasferenza;

Art. 32. - Modifica della commissione di cui all'articolo 3 della legge

regionale 19 novembre 1983, n. 71;

Art. 33. - Discariche in esercizio.

 

Capo II

ALTRE NORME TRANSITORIE

 

Art. 34. - Bonifica delle discariche dismesse;

Art. 35. - Impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani assimilabili;

Art. 36. - Smaltimento dei rifiuti speciali;

Art. 37. - Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

 

Capo III

FINANZIAMENTI REGIONALI

 

Art. 38. - Rimborso delle spese per indagini tecniche;

Art. 39. - Finanziamento delle spese dei progetti esecutivi;

Art. 40. - Contributi per la bonifica delle discariche dismesse;

Art. 41. - Contributi per il completamento e la realizzazione di impianti

di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

Art. 42. - Contributi per la realizzazione dei centri di raccolta e

rottamazione dei veicoli a motore;

Art. 43. - Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi

urbani;

Art. 44. - Disposizioni finanziarie.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[1] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[1] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[1] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[1] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[4] Vedi il comma 2, art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[3] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[1] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.

[1] Articoli abrogati dall'art. 25 della L.R. 9 luglio 1998, n. 27.