Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 09/02/2007 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 47: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007). |
Art. 4. Modifica art. 85 della L.R. 15/2004. |
Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1998, n. 152 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale. |
Art. 6. Modifica alla L.R. 9 settembre 1983, n. 62: Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 4.5.83 - L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.
Proroga dell’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.
(B.U. 16 febbraio 2007, n. 9).
Art 1. Proroga dell’art. 1 della
1. Le disposizioni di cui all’art. 1 della
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565: "Interventi per l’istituzione di tariffe speciali e concessioni di agevolazioni sui servizi di linea di trasporto pubblico" dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.
2. La ripartizione della somma di cui al comma 1 avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.
Art. 3. Modifiche alla
1. All’Allegato 1 (Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR) della
Legge regionale |
Oggetto |
Capitolo |
UPB |
||
N. |
Anno |
Articolo |
Disposizioni in materia delibera circolazione sul trasporto pubblico locale |
181565 |
06.01.003 |
44 |
2005 |
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Art. 4. Modifica art. 85 della
1. Al comma 2 dell'art. 85 della
Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla
1. Al comma 2 dell'art. 2 della
Art. 6. Modifica alla
1. All'art. 27 della
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.