§ 4.5.48 - L.R. 29 luglio 1998, n. 65.
Interpretazione autentica degli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23.7.1991, n. 40.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/07/1998
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 12, commi 1, 2 e 3, della L.R. 23.7.1991, n. 40, va interpretato, alla luce di quanto disposto in via generale dal precedente art. 1, comma 1, della medesima legge, nel senso che le [...]
Art. 2.      1. Al combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 23/7/91, n. 40, va riconosciuto il significato che i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.5.48 - L.R. 29 luglio 1998, n. 65.

Interpretazione autentica degli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23.7.1991, n. 40.

(B.U. n. 17 del 7 agosto 1998).

 

Art. 1.

     1. L'art. 12, commi 1, 2 e 3, della L.R. 23.7.1991, n. 40, va interpretato, alla luce di quanto disposto in via generale dal precedente art. 1, comma 1, della medesima legge, nel senso che le tariffe stabilite dalla stessa devono intendersi minime per tutti i servizi di trasporto pubblico di concessione comunale, sia di tipo urbano e comunale che di tipo suburbano ed interurbano.

 

     Art. 2.

     1. Al combinato disposto degli artt. 13 e 14 della L.R. 23/7/91, n. 40, va riconosciuto il significato che i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla tabella "A" allegata alla sopra citata legge regionale.

     2. Qualora una linea di concessione regionale, che collega due Comuni limitrofi, ricada prevalentemente nel territorio di uno di essi ed in larga misura coincida con una linea di concessione dello stesso Comune, quest'ultimo può aumentare, sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune delle tariffe minime della linea di concessione regionale.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.