Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 18/12/2009 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifica al titolo della L.R. 2/2008 |
Art. 2. Sostituzione dell’art. 1 della L.R. n. 2/2008 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.4.223 - L.R. 18 dicembre 2009, n. 32.
Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).
(B.U. 21 dicembre 2009, n. 12 Straord.)
Art. 1. Modifica al titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Sostituzione dell’art. 1 della
1. L’art. 1 della L.R. 10.3.2008, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale
1. La Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell’ambiente ed agricoltura ai sensi dell’art. 117, comma terzo della Costituzione ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto, detta disposizioni programmatiche per il rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell’Intesa prevista dall’art. 1, comma 7, lettera n) della
a) aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;
b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del
c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi del
d) aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.
3. Nelle aree non ricomprese nell’elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del
4. Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l’esercizio delle competenze ad esso spettanti."
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della