Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.4 disciplina generale |
Data: | 08/10/1976 |
Numero: | 690 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque [...] |
§ 1.4.F - Legge 8 ottobre 1976, n. 690. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
(G.U. 9 ottobre 1976, n. 270)
Il
Nell'art. 1, le parole: sono prorogati di centoventi giorni, sono sostituite con le seguenti: sono prorogati di centottanta giorni.
Dopo l'art. 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1 bis.
Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della
Art. 1 ter.
Nell'art. 26 della
"Restano in vigore le disposizioni di cui alla
Il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della
Gli ultimi due commi dell'art. 9 della
"In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".
Art. 1 quater.
Ai sensi e per gli effetti della
a) per "insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;
b) per "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.
Art. 1 quinquies.
In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18 della
[1] Legge abrogata dall'art. 63 del