§ 1.4.F - Legge 8 ottobre 1976, n. 690.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.4 disciplina generale
Data:08/10/1976
Numero:690


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque [...]


§ 1.4.F - Legge 8 ottobre 1976, n. 690. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(G.U. 9 ottobre 1976, n. 270)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     Nell'art. 1, le parole: sono prorogati di centoventi giorni, sono sostituite con le seguenti: sono prorogati di centottanta giorni.

     Dopo l'art. 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1 bis.

     Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi.

Art. 1 ter.

     Nell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:

     "Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, recante tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque.

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è prorogato di tre anni".

     Gli ultimi due commi dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, sono sostituiti dai seguenti:

     "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, numero 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

     Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni".

Art. 1 quater.

     Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, numero 319, si intende:

     a) per "insediamento o complesso produttivo", uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;

     b) per "insediamento civile", uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

     Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

Art. 1 quinquies.

     In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 63 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.