§ 4.4.89 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27/95 (Istituzione del Servizio volontariato di vigilanza ecologica). Rifinanziamento per l'anno 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/10/1996
Numero:105


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 4.4.89 - L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27/95 (Istituzione del Servizio volontariato di vigilanza ecologica). Rifinanziamento per l'anno 1996.

(B.U. n. 21 del 15 dicembre 1996).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Per l'anno 1996, il preventivo della spesa di cui al 2° comma dell'art. 12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei successivi 30 giorni la Giunta regionale delibera il piano di riparto dei contributi.

     2. Per l'anno 1996, il riparto dei contributi a favore degli enti organizzatori è effettuato per il 40% in parti uguali e per il restante 60% in proporzione ai rispettivi territori.

     3. Dopo un anno dalla attivazione del servizio volontario di vigilanza ecologica, la Giunta regionale, sentiti gli Enti organizzatori, può modificare o integrare le direttive contenute nell'allegato A.

     4. Coloro che abbiano conseguito la qualifica di guardia ecologica volontaria in altre Regioni, a seguito del superamento di esami finali relativi a corsi ivi organizzati, e che abbiano ottenuto la residenza in Abruzzo, sono iscritti, a domanda, nell'elenco di cui all'art. 11.

     5. Con successiva legge, la Regione istituisce nel bilancio di previsione per il 1996 un fondo regionale alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di competenza regionale per le violazioni legislative e regolamentari previste dalla presente legge, da destinare alla realizzazione di iniziative finalizzate alla attuazione della legge medesima.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 200.000.000, si provvede introducendo variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

     - Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

     - in diminuzione L. 200.000.000

     - Cap. 291534 settore 29, Titolo 1 categ. 5, Sez. 8), denominato «Spese per la istituzione ed il funzionamento del Servizio volontario di vigilanza ecologica»

     - in aumento L. 200.000.000

     2. La partita n. 10 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     In proposito, si comunica che nell'occasione il Governo ha precisato, anche ai fini di un'univoca interpretazione da parte dei soggetti interessati al provvedimento legislativo in questione, quanto segue:

     a) la previsione di cui all'art. 1, comma primo, secondo cui l'organizzazione del Servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata, nei territori di competenza, anche agli enti gestori dei parchi nazionali, non può ritenersi vincolante, atteso che la regione non ha competenza nei confronti di tali enti;

     b) l'allegato A richiamato nell'art. 2, comma 3, deve correttamente intendersi riferito alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27;

     c) le parole «presente legge» di cui all'art. 2, comma 5, devono altresì ritenersi riferite alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27.

     Il Governo ha, inoltre, segnalato l'errore materiale contenuto nel titolo della legge ove in luogo di «volontariato» deve intendersi «volontario».

 

 


[1] Modifica ed integra la L.R. 3 aprile 1995, n. 27.