§ 4.4.41 - L.R. 3 aprile 1991, n. 14.
Modifiche alla L.R. 24 aprile 1990, n. 47, concernente: Variazioni della L.R. 18/83 sulla conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/04/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo comma dell'art. 23 della L.R. 12 Aprile 1983, n. 18, è abrogato e l'art. 10 della L.R. 24 Aprile 1990, n. 47, è sostituito dai seguenti:
Art. 2.      1. Agli effetti procedurali, le norme stabilite dalla L.R. 24 Aprile 1990, n. 47, e dalla presente Legge per la formazione ed approvazione dei Piani Particolareggiati e dei Piani di [...]
Art. 3.      1. All'art. 33
Art. 4.      1. L'art. 8, 1° comma, della L.R. 24 Aprile 1990, n. 47, è sostituito dal seguente:
Art. 5.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 4.4.41 - L.R. 3 aprile 1991, n. 14.

Modifiche alla L.R. 24 aprile 1990, n. 47, concernente: Variazioni della L.R. 18/83 sulla conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione.

(B.U. n. 11 del 2 giugno 1991).

 

Art. 1.

     1. Il secondo comma dell'art. 23 della L.R. 12 Aprile 1983, n. 18, è abrogato e l'art. 10 della L.R. 24 Aprile 1990, n. 47, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Agli effetti procedurali, le norme stabilite dalla L.R. 24 Aprile 1990, n. 47, e dalla presente Legge per la formazione ed approvazione dei Piani Particolareggiati e dei Piani di Lottizzazione, si applicano a detti strumenti attuativi deliberati per la prima volta a far tempo dal 7 giugno 1990; per quelli anteriori continuano ad applicarsi le norme della previgente disciplina di cui agli Articoli 21, 22 e 23 della L.R. 12 Aprile 1983, n. 18.

 

     Art. 3.

     1. All'art. 33 [1] della L.R. 12 Aprile 1983, n. 18, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 Aprile 1990, n. 47, i due capoversi «- quattro Dirigenti delle S.U.P., uno per ciascuna Provincia»; e «- tre Dirigenti del Settore Urbanistica e Beni Ambientali»; sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'art. 8, 1° comma, della L.R. 24 Aprile 1990, n. 47, è sostituito dal seguente:

     1.(Omissis).

     2. Il secondo comma dello stesso articolo rimane invariato.

 

     Art. 5. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Leggi «38».