Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 27/08/1982 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi regionali). |
Art. 2. (Spesa ammessa a contributo). |
Art. 3. (Spese generali). |
Art. 4. (Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi). |
Art. 5. (Contrazione di mutui). |
Art. 6. (Erogazione del contributo). |
Art. 7. (Erogazione dei mutui). |
Art. 8. (Procedure e termini). |
Art. 9. (Studi e indagini). |
Art. 10. (Copertura finanziaria). |
Art. 11. (Urgenza) |
§ 4.2.12 - L.R. 27 agosto 1982 n. 62.
Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e provinciale negli esercizi 1982-1985.
(B.U. n. 36 dell'1 ottobre 1982).
Art. 1. (Contributi regionali).
La Regione Abruzzo concede contributi costanti ventennali ai Comuni e alle Province per il finanziamento di opere pubbliche di loro interesse.
Detti contributi sono determinati in misura pari al tasso d'interesse praticato dalla Cassa DD.PP. e concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare ai sensi del successivo art. 4.
Art. 2. (Spesa ammessa a contributo).
Sono ammesse al contributo di cui all'articolo precedente le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, comprese quelle per espropri, per revisione prezzi, per oneri fiscali, per eventuali rilievi geognostici finalizzati e specifiche esigenze tecniche per progettazione, direzione e collaudo dei lavori.
Il finanziamento agevolato del contributo regionale può riguardare anche il completamento, l'ampliamento, la sistemazione e il miglioramento delle opere pubbliche esistenti nonché, per quelle trasferite dallo Stato alle Regioni mentre erano in corso i rispettivi appalti, le eventuali sistemazioni debitorie contrattualmente connesse agli appalti medesimi, la cui definizione non abbia trovato capienza nei pregressi finanziamenti statali o regionali.
Art. 3. (Spese generali).
Nei progetti delle opere finanziarie con il concorso previsto dalla presente legge possono computarsi le spese di compilazione, direzione e sorveglianza e le spese di collaudo e di espropriazione.
Nel caso che i Comuni facciano ricorso, per la realizzazione delle opere alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze, si applicano le tariffe nazionali per gli Ingegneri ed Architetti e per i Geometri [1].
Art. 4. (Parametri - Piano degli interventi e concessione dei contributi).
Entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del Settore dei LL.PP. e Politica della Casa, provvede alla ripartizione del finanziamento in base ai seguenti parametri e percentuali:
- 15% del finanziamento a favore delle Province;
- il rimanente 85% del finanziamento a favore dei Comuni.
A) Del finanziamento assegnato. alle Province, il 20% viene ripartito in parti uguali per ciascuna Provincia [1] ed il rimanente in base ai seguenti parametri:
- per il 40% in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Provincia, quale risulta dai dati Ufficiali dell'ISTAT relativi all'ultimo anno antecedente a quello della devoluzione o, in mancanza di essi, dai dati medesimi riferiti al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione [2];
- per il 20%, in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Provincia, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione [3];
- per il 10%, in proporzione diretta alla superficie di ciascuna Provincia, quale risulta nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della
- per il 10%, in proporzione diretta al numero dei comuni appartenenti a ciascuna Provincia, quale risulta dai dati Ufficiali dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento [5].
B) Del finanziamento assegnato ai Comuni, il 25% viene ripartito in parti uguali a ciascun Comune (a) ed il rimanente in base ai seguenti parametri:
- per il 35%, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT, relativi all'ultimo anno antecedente a quello della devoluzione o, in mancanza di essi, dai dati medesimi riferiti al penultimo anno antecedente alla devoluzione; (b)
- per il 5% in proporzione diretta alla popolazione residente nei Comuni di 1ª, 2ª classe e di classe 3ª - esclusi i Comuni con altitudine media di insediamento superiore ai 900 metri con popolazione non decrescente e quelli del litorale per la sola parte di territorio non compresa entro la fascia di Km. 2 della battigia - di cui alla
(c)
- per il 10% in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; (d)
- per il 10% in proporzione diretta alla superficie di ciascun Comune, quale risulta nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268 della CEE allegato alla
- per il 5%, in proporzione diretta al numero delle frazioni geografiche abitate, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica relativi all'ultimo censimento;
- per il 10%, in proporzione diretta alla popolazione residente nei Comuni con meno di 10 mila abitanti, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT relativi all'ultimo anno antecedente a quello della devoluzione o, in mancanza di essi, dai dati medesimi riferiti al penultimo anno antecedente alla devoluzione (g).
Su proposta del suddetto Settore dei LL.PP. e Politica della Casa, il Presidente della Giunta emette, quindi, il decreto di concessione del contributo, che, a cura del medesimo settore, viene comunicato agli Enti interessati ed all'Ente mutuante.
Art. 5. (Contrazione di mutui).
Per il finanziamento delle opere ammesse al contributo della Regione ai sensi della presente legge, gli Enti interessati possono contrarre mutui con la Cassa DD.PP. o con altri istituti di credito o anche con privati nei limiti di spesa di cui agli articoli precedenti.
Per contrarre i mutui è sufficiente che gli Enti anzidetti producano all'istituto mutuante copia della deliberazione di assunzione del mutuo adottata in conformità alle norme vigenti in materia e debitamente approvata dal competente organo di controllo.
Art. 6. (Erogazione del contributo).
I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui e alle scadenze previste nei relativi contratti. In caso di diversa intesa fra le parti, le annualità sono corrisposte agli Enti mutuari.
Ove il mutuo sia contratto per la durata inferiore ai 20 anni, il contributo della Regione è corrisposto direttamente all'Ente mutuario dalla data di scadenza del mutuo fino alla 20il annualità.
L'erogazione diretta dell'annualità all'Ente mutuario è parimenti disposta nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte del mutuante.
Art. 7. (Erogazione dei mutui).
L'erogazione del mutuo è disposta in base a certificati di avanzamento dei lavori trasmessi dagli Enti interessati direttamente all'Istituto mutuante e può essere anticipata, su domanda degli Enti stessi, nella misura e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni per consentire l'anticipazione del corrispettivo contrattuale all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta.
L'ultima rata del mutuo è erogata in base al certificato di collaudo dell'opera approvato nei modi di legge dagli Enti ed omologato dal Settore dei LL.PP. e Politica della casa [2].
Art. 8. (Procedure e termini).
Per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle opere ammesse al contributo regionale ai sensi della presente legge, si applicano le norme di cui agli artt. 5, 1° comma, 8, 9 e 12 della
Per tutte le opere di competenza regionale il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori è soggetto alla stessa procedura di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 senza alcuna formalità [2].
Gli Enti beneficiari devono iniziare le predette opere entro il termine di sei mesi dalla concessione del mutuo.
Tale termine è prorogabile, a richiesta degli Enti, soltanto per comprovati motivi di forza maggiore.
Art. 9. (Studi e indagini).
Per studi, indagini e rilevazioni riguardanti specifiche attività del Settore Lavori Pubblici è autorizzata la spesa pari al 3% dello stanziamento per ogni singolo esercizio finanziario, nonché degli stanziamenti, sempre per opere pubbliche, derivanti da norme statali.
Art. 10. (Copertura finanziaria).
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato in L. 10 miliardi per l'esercizio 1982 ed in L. 10 miliardi per l'esercizio 1983.
(Omissis) [3].
Con apposite leggi regionali sarà provveduto al rifinanziamento della presente legge a partire dall'anno 1984.
Gli oneri derivanti dalla concessione dei mutui, verranno, altresì, iscritti nel bilancio regionale per l'intera durata dei mutui medesimi.
Nei confronti dello stanziamento di spese previsto dalla presente legge, opere tassativamente la riserva in favore dei progetti attuativi del programma regionale di sviluppo, così come indicato dall'art. 19 della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.
Art. 11. (Urgenza)
(Omissis).
[1] L'articolo unico della
[2] V. art 1
[2] V. art 1
[3] Comma recante disposizione finanziaria.