§ 4.2.17 - L.R. 4 febbraio 1986 n. 6.
Modifica degli artt. 12 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43 ed 8 della L.R. 27 agosto 1982 n. 62 (Normativa in materia di Lavori Pubblici).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:04/02/1986
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Per i lavori che nel loro complesso importino un conto finale netto non superiore a L. 300 milioni, l'atto formale di collaudo può essere sostituito dal certificato del Direttore dei lavori, [...]
Art. 2.  (Urgenza).


§ 4.2.17 - L.R. 4 febbraio 1986 n. 6.

Modifica degli artt. 12 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43 ed 8 della L.R. 27 agosto 1982 n. 62 (Normativa in materia di Lavori Pubblici).

(B.U. n. 4 del 20 febbraio 1986).

 

Art. 1.

     Per i lavori che nel loro complesso importino un conto finale netto non superiore a L. 300 milioni, l'atto formale di collaudo può essere sostituito dal certificato del Direttore dei lavori, rilasciato secondo le vigenti disposizioni di legge, che attesti la regolare esecuzione dei lavori stessi.

     In presenza di riserve avanzate dall'Impresa è obbligatorio il certificato di collaudo.

     La presente norma si applica a tutte le opere pubbliche di competenza regionale realizzate nel proprio territorio.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     (Omissis).